In sintesi
- Obbligo post-naufragio: dopo il naufragio, i componenti dell'ex equipaggio sono tenuti a prestare la propria opera per il recupero dei relitti se richiesti immediatamente dopo il sinistro.
- Soggetti legittimati alla richiesta: la richiesta può provenire dal comandante oppure dall'autorità preposta alla navigazione marittima o interna.
- Tempestività della richiesta: l'obbligo scatta solo se la richiesta è formulata «immediatamente dopo il sinistro», non in un momento successivo.
- Oggetto del recupero: l'obbligo riguarda il recupero dei «relitti», ossia dei resti della nave e del materiale disperso dopo il naufragio.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 191 Codice della Navigazione — Obbligo dei componenti dell’equipaggio di cooperare al ricupero
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
In caso di naufragio della nave, coloro che ne componevano l'equipaggio, ove ne siano richiesti immediatamente dopo il sinistro dal comandante ovvero dall'autorità preposta alla navigazione marittima o interna, sono tenuti a prestare la loro opera per il recupero dei relitti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 191 Cod. Amb. — Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi
- Art. 191 D.Lgs. 209/2005 — Potere regolamentare
- Art. 191 Codice Civile: Scioglimento della comunione
- Articolo 191 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 191 C.d.S.: Comportamento dei conducenti nei confronti dei
- Articolo 191 Codice di Procedura Civile: Nomina del consulente tecnico
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione
L'articolo 191 del Codice della navigazione estende nel tempo e nello spazio l'obbligo di cooperazione dell'equipaggio previsto dall'articolo precedente: mentre l'art. 190 disciplina la cooperazione durante il pericolo e fino all'ordine di abbandono, l'art. 191 impone un obbligo che sopravvive al naufragio stesso. La norma interviene nel momento più critico: quello immediatamente successivo all'affondamento o alla perdita della nave, quando le operazioni di recupero dei relitti devono essere avviate con la massima tempestività per limitare i danni ambientali, economici e di sicurezza della navigazione.
La ratio della disposizione è duplice. Da un lato, i componenti dell'equipaggio sono i soggetti più qualificati per le operazioni di recupero: conoscono la nave, il suo carico, la sua disposizione interna, e possono fornire informazioni essenziali per localizzare e recuperare i relitti in modo efficiente. Dall'altro, le operazioni post-naufragio hanno carattere urgente: i relitti in acque di transito costituiscono un pericolo per la navigazione, e il recupero tempestivo è nell'interesse della sicurezza generale.
Presupposti dell'obbligo: il naufragio e la richiesta immediata
L'obbligo ex art. 191 si configura solo in presenza di due condizioni cumulative. La prima è oggettiva: deve essersi verificato il «naufragio della nave», evento che comprende non solo l'affondamento totale ma anche la perdita della nave per arenamento, incendio totale o qualsiasi altra causa che determini la sua perdita materiale irreversibile. Non è sufficiente un semplice danno grave o una situazione di pericolo superata: occorre che la perdita della nave si sia già consumata.
La seconda condizione è temporale e riguarda la richiesta: deve essere formulata «immediatamente dopo il sinistro». Il termine «immediatamente» è volutamente rigoroso: l'obbligo non sussiste se la richiesta viene formulata giorni o settimane dopo l'evento, quando i componenti dell'equipaggio si sono già dispersi e il nesso con il sinistro si è allentato. La tempestività della richiesta è il criterio che delimita il perimetro dell'obbligo straordinario e lo distingue da un generico obbligo di prestazione lavorativa successiva all'evento.
I soggetti legittimati alla richiesta
L'obbligo di cooperazione al recupero sorge su richiesta di due categorie di soggetti. Il primo è il comandante stesso: anche dopo il naufragio, il comandante mantiene una posizione di riferimento rispetto all'ex equipaggio e può coordinare le operazioni di recupero. La sua permanenza in scena è anzi un obbligo, dal momento che abbandonare la nave per ultimo e promuovere il soccorso dei naufraghi è tra i suoi doveri fondamentali (cfr. art. 1097 cod. nav.).
Il secondo soggetto legittimato è l'«autorità preposta alla navigazione marittima o interna»: si tratta della Capitaneria di porto, del Comandante del porto, del Corpo delle capitanerie di porto — oggi anche denominato Guardia costiera — per la navigazione marittima, e delle corrispondenti autorità fluviali e lacuali per la navigazione interna. Questa previsione amplia significativamente la portata dell'obbligo: anche in assenza del comandante (che potrebbe essere tra le vittime del naufragio), l'autorità pubblica può richiedere la cooperazione dell'ex equipaggio.
Contenuto dell'obbligo: le operazioni di recupero dei relitti
L'obbligo riguarda la «prestazione dell'opera per il recupero dei relitti»: non una mera collaborazione informativa, ma un vero e proprio obbligo di attività lavorativa nelle operazioni di recupero. Il termine «relitti» indica i resti della nave e del materiale disperso — alberi, attrezzature, parte del carico, oggetti galleggianti — la cui presenza nelle acque può costituire un pericolo per la navigazione e per l'ambiente marino.
L'obbligo ha carattere eccezionale rispetto alle normali condizioni di lavoro e si giustifica con la specificità del contesto. Il naufragio determina la risoluzione del contratto di arruolamento (salvo diversa pattuizione), ma il legislatore ha ritenuto che, per il periodo immediatamente successivo e per la specifica finalità del recupero, l'ex equipaggio possa essere chiamato a prestare la propria opera. Non si tratta di un obbligo gratuito: la prestazione di opera per il recupero dà diritto a un compenso secondo le regole dell'assistenza e del recupero (artt. 485 e seguenti cod. nav.) o della retribuzione straordinaria.
Coordinamento con la normativa sul recupero di navi e relitti
L'art. 191 si coordina con le norme del codice della navigazione sul recupero e l'assistenza (artt. 485-516) e con la Convenzione internazionale sul soccorso marittimo (Londra 1989), che disciplina i diritti al compenso per le operazioni di soccorso e recupero. A livello europeo e internazionale, la Convenzione di Nairobi del 2007 sul recupero dei relitti — recepita nell'ordinamento dell'UE — impone obblighi agli armatori per la rimozione dei relitti che costituiscano pericolo per la navigazione o per l'ambiente, rafforzando ulteriormente l'interesse pubblico sotteso all'art. 191.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta di cooperazione al recupero dopo il naufragio
La nave di Tizio naufraga a causa di una tempesta al largo di Ancona. Il giorno successivo, immediatamente dopo che i superstiti sono stati tratti in salvo, il Comandante del porto di Ancona richiede ai componenti dell'equipaggio superstite, tra cui Caio, di cooperare alle operazioni di recupero dei relitti galleggianti. Caio è obbligato a prestare la propria opera ai sensi dell'art. 191 cod. nav.
Caso 2: Rifiuto della richiesta tardiva
Il cargo comandato da Sempronio subisce un naufragio fluviale. Solo due settimane dopo il sinistro, l'armatore contatta telefonicamente i marittimi dell'ex equipaggio per chiederli di partecipare alle operazioni di recupero del carico. Poiché la richiesta non è stata formulata 'immediatamente dopo il sinistro', come richiede l'art. 191 cod. nav., i marittimi non sono giuridicamente obbligati a dare la propria disponibilità.
Caso 3: Cooperazione al recupero su richiesta del comandante superstite
L'imbarcazione da carico di Tizio si incaglia irreparabilmente nell'Adriatico. Tizio, superstite, richiede immediatamente ai componenti dell'equipaggio ancora presenti sul luogo di cooperare al recupero degli attrezzi e delle merci galleggianti, per evitare che costituiscano un pericolo per le altre navi. L'equipaggio è tenuto ad obbedire in forza dell'art. 191, anche se il contratto di arruolamento si è tecnicamente risolto con la perdita della nave.
Domande frequenti
I marittimi dell'equipaggio sono obbligati a cooperare al recupero dopo il naufragio?
Sì, ma solo se richiesti immediatamente dopo il sinistro dal comandante o dall'autorità preposta alla navigazione. La richiesta tardiva non fa sorgere l'obbligo ex art. 191 cod. nav.
Chi può chiedere all'equipaggio di cooperare al recupero dei relitti?
Il comandante superstite oppure l'autorità preposta alla navigazione marittima o interna (es. Capitaneria di porto, Guardia costiera).
L'obbligo di recupero include anche le operazioni subacquee?
Il testo dell'art. 191 non distingue: riguarda tutte le operazioni di recupero dei relitti. Nella pratica, le operazioni subacquee specializzate sono affidate a personale qualificato, ma l'ex equipaggio è tenuto a cooperare nelle attività compatibili con la propria qualifica.
I marittimi sono retribuiti per le operazioni di recupero post-naufragio?
Sì. Le operazioni di recupero eseguite dopo il naufragio danno diritto a compenso secondo le norme sull'assistenza e il recupero (artt. 485 e seguenti cod. nav.) o alle retribuzioni straordinarie concordate.
Il naufragio risolve il contratto di arruolamento dei marittimi?
In linea generale sì: la perdita totale della nave risolve il contratto di arruolamento. L'art. 191 cod. nav. impone però un obbligo residuale di cooperazione al recupero immediatamente dopo il sinistro, che sopravvive temporaneamente alla risoluzione del contratto.
Vedi anche