- Esenzione dall'annotazione: l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo tra navi dello stesso armatore, non si proceda all'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo o sulla licenza, quando l'organizzazione del lavoro richiede la rotazione del personale.
- Comunicazione giornaliera: in sostituzione delle annotazioni, l'armatore deve comunicare quotidianamente all'autorità marittima la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante.
- Estensione alla pesca e acquacoltura: l'esenzione si applica anche ai marittimi su navi per la pesca costiera locale, ravvicinata o per impianti di acquacoltura, con comunicazione settimanale riepilogativa.
- Unica posizione contributiva: l'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi coinvolte nella procedura.
Testo dell'articoloVigente
Art. 172-bis Codice della Navigazione — Esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
1. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. 2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche:
a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi o galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura;
b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura. 4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche tramite telefax, all'autorità marittima, dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante. 5. L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui al presente articolo.
Commento
Ratio e inquadramento sistematico
L'art. 172-bis del Codice della navigazione introduce una disciplina derogatoria rispetto al regime generale dell'annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza. La norma risponde a un'esigenza pratica tipica di alcuni settori della navigazione marittima — servizi portuali, linee locali, pesca costiera e acquacoltura — in cui la necessità di ruotare frequentemente il personale tra più unità dello stesso armatore renderebbe il sistema delle annotazioni puntuali particolarmente oneroso e talvolta impraticabile. La soluzione adottata è quella di sostituire l'annotazione con la comunicazione periodica all'autorità marittima, garantendo la tracciabilità delle presenze a bordo pur semplificando gli adempimenti formali.
Presupposti e condizioni dell'esenzione
L'esenzione è soggetta a specifiche condizioni cumulative. Sul piano soggettivo, deve trattarsi di marittimi arruolati con il patto di cui all'art. 327 c. 2 — vale a dire il patto di continuità del rapporto di lavoro che consente all'armatore di spostare il marittimo tra diverse unità — su navi e galleggianti dello stesso tipo e appartenenti al medesimo armatore. Sul piano oggettivo, le unità devono essere adibite a servizi nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale. Il presupposto funzionale è che «per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale» tra le diverse unità: si tratta dunque di una valutazione discrezionale dell'autorità marittima, che deve riscontrare la genuina necessità operativa della rotazione e non una mera comodità organizzativa dell'armatore. L'autorizzazione non è automatica ma deve essere concessa dall'autorità marittima, che ne valuta i presupposti caso per caso.
La comunicazione sostitutiva
In luogo delle singole annotazioni di imbarco e sbarco, l'armatore è tenuto a comunicare giornalmente all'autorità marittima, tramite apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni. Questa comunicazione giornaliera assolve la duplice funzione di garantire il controllo dell'autorità sulla sicurezza — sapere in ogni momento quante persone si trovano a bordo di ciascuna unità è essenziale per l'intervento di soccorso in caso di emergenza — e di mantenere la documentazione necessaria per gli adempimenti previdenziali e assicurativi dei lavoratori. La scelta del mezzo di comunicazione è rimessa alla prassi: la norma non prescrive un formato specifico, ma nella pratica si utilizzano comunicazioni via PEC o sistemi informativi delle Capitanerie di porto.
Estensione alla pesca costiera e all'acquacoltura
Il comma 3 estende l'esenzione a due ulteriori categorie, con un regime parzialmente differenziato. Per i marittimi su navi per la pesca costiera locale o ravvicinata e per gli impianti di acquacoltura, l'esenzione può essere concessa anche quando il patto di continuità è previsto dal contratto nazionale o individuale «alla parte» (retribuzione commisurata al pescato). La stessa possibilità è riconosciuta ai proprietari-armatori che si imbarcano sulle proprie unità adibite alla pesca o all'acquacoltura. In questi casi, la comunicazione sostitutiva ha cadenza settimanale (tramite nota riepilogativa) anziché giornaliera, con comunicazione giornaliera preventiva anche a mezzo telefax: un equilibrio tra la frequenza degli spostamenti tipici della pesca e la necessità di un controllo continuativo sulla sicurezza delle persone imbarcate.
Posizione contributiva unica
Il comma 5 prevede la possibilità, previa autorizzazione dell'istituto assicuratore, di tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi o più posizioni per gruppi di navi. Questa semplificazione amministrativa si affianca a quella documentale: se l'armatore può spostare liberamente i marittimi tra le sue unità senza annotare ogni imbarco e sbarco, è ragionevole che possa anche gestire unitariamente gli adempimenti previdenziali, evitando la moltiplicazione delle posizioni INPS per ciascuna unità. La norma coordina la disciplina della navigazione con quella previdenziale, rinviando alla competenza dell'istituto assicuratore (INPS) per l'autorizzazione specifica.
Casi pratici
Caso 1: Servizio portuale con rotazione del personale
Tizio, armatore di cinque rimorchiatori portuali impiegati nello stesso porto, ottiene dall'autorità marittima l'autorizzazione ex art. 172-bis poiché i suoi marinai vengono assegnati quotidianamente a unità diverse in base alle esigenze operative. Invece di annotare ogni trasbordo sulla licenza di ciascuna barca, invia ogni mattina alla Capitaneria la nota con la composizione dell'equipaggio di ciascun rimorchiatore.
Caso 2: Pesca costiera ravvicinata con tre barche dello stesso armatore
Caio, pescatore-armatore, possiede tre pescherecci per la pesca costiera ravvicinata e ha bisogno di spostare i marinai tra le barche a seconda delle condizioni meteo e delle zone di pesca autorizzate. Ottiene l'autorizzazione di cui all'art. 172-bis c. 3 e invia settimanalmente alla Capitaneria la nota riepilogativa con la composizione degli equipaggi, con comunicazione giornaliera via telefax delle variazioni.
Caso 3: Revoca dell'autorizzazione per mancate comunicazioni
Sempronio è autorizzato ai sensi dell'art. 172-bis per il suo parco di imbarcazioni da lavoro portuale ma omette per due settimane le comunicazioni giornaliere obbligatorie. L'autorità marittima constata l'inadempienza e revoca l'autorizzazione, ripristinando l'obbligo di annotazione puntuale di imbarco e sbarco su ciascuna licenza, con le conseguenti difficoltà operative per l'armatore.
Domande frequenti
Cosa consente l'autorizzazione dell'art. 172-bis?
Consente di non annotare sul ruolo o sulla licenza ogni singolo imbarco e sbarco quando i marittimi vengono ruotati frequentemente tra più navi dello stesso armatore adibite a servizi portuali o locali, sostituendo le annotazioni con una comunicazione periodica all'autorità marittima.
Chi rilascia l'autorizzazione e in base a quale valutazione?
L'autorità marittima, che valuta discrezionalmente la reale necessità operativa della rotazione del personale tra le unità. L'autorizzazione non è automatica e presuppone che il personale sia arruolato con il patto di continuità previsto dall'art. 327 c. 2.
Con quale frequenza va inviata la comunicazione sostitutiva?
Giornalmente per le navi adibite a servizi portuali o di linea locale. Settimanalmente (con nota riepilogativa e comunicazione giornaliera preventiva anche via telefax) per le navi della pesca costiera locale, ravvicinata e dell'acquacoltura.
I proprietari-armatori pescatori possono beneficiare dell'esenzione?
Sì: il comma 3 lett. b estende l'autorizzazione anche ai proprietari-armatori che si imbarcano personalmente sulle proprie navi per la pesca costiera locale o ravvicinata e per gli impianti di acquacoltura.
Cosa succede se l'armatore non rispetta l'obbligo di comunicazione giornaliera?
Il mancato invio delle comunicazioni costituisce inadempienza dell'obbligo sostitutivo e può comportare la revoca dell'autorizzazione e il ripristino dell'obbligo di annotazione puntuale, oltre a eventuali sanzioni amministrative.
Vedi anche