Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 164 Codice della Navigazione – Condizioni di navigabilità

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

La nave che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente armata ed equipaggiata, atta all'impiego al quale è destinata. Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo la loro categoria e secondo la specie di navigazione cui sono adibite, per quanto riguarda:

a) struttura degli scafi e sistemazione interna;

b) galleggiabilità, stabilità e linea di massimo carico;

c) organi di propulsione e di governo;

d) condizioni di abitabilità e di igiene degli alloggi degli equipaggi. Le stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni di apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti ed installazioni di bordo, nonché quelle dei mezzi di segnalazione, di salvataggio, di prevenzione e di estinzione degli incendi. Con leggi e regolamenti sono stabiliti del pari i requisiti ai quali devono rispondere e le prescrizioni alle quali devono attenersi le navi adibite al trasporto di passeggeri nonché quelle addette al trasporto di speciali categorie di merci; sono altresì disciplinati i servizi di bordo. L'esistenza dei requisiti e delle dotazioni è fatta constare con i documenti previsti dalle norme predette.

In sintesi

  • Obbligo di navigabilità: la nave deve essere in stato di navigabilità, convenientemente armata ed equipaggiata prima di intraprendere qualsiasi navigazione.
  • Requisiti tecnici: la norma rinvia a leggi e regolamenti per la disciplina di struttura degli scafi, galleggiabilità, stabilità, linea di massimo carico, organi di propulsione e governo.
  • Condizioni di bordo: rientrano nel perimetro anche le condizioni di abitabilità e igiene degli alloggi dell'equipaggio.
  • Dotazioni obbligatorie: apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti, mezzi di segnalazione, salvataggio e antincendio sono prescritti dalle norme di settore.
  • Trasporto passeggeri e merci speciali: norme specifiche si applicano alle navi adibite al trasporto di passeggeri e a categorie particolari di merci.
  • Documentazione: l'esistenza dei requisiti e delle dotazioni deve risultare dai documenti previsti dalla normativa tecnica applicabile.
Indice dei contenuti

Ratio e inquadramento sistematico

L'art. 164 del Codice della navigazione pone il fondamento tecnico-normativo della sicurezza della navigazione marittima: la navigabilità non è una condizione meramente fisica, ma un requisito giuridico complesso che la nave deve soddisfare prima di intraprendere qualsiasi viaggio. La disposizione costituisce il punto di raccordo tra il diritto della navigazione e la vasta produzione regolamentare - nazionale e internazionale - che disciplina le caratteristiche costruttive e operative delle unità da mare. Il legislatore del 1942 ha adottato una tecnica normativa che riserva al codice la definizione dell'obbligo generale, affidando ai regolamenti tecnici la specificazione dei requisiti: una scelta che consente di aggiornare le prescrizioni di dettaglio senza dover modificare la fonte primaria.

Il concetto di navigabilità

La navigabilità è uno stato giuridico-tecnico che abbraccia diverse dimensioni tra loro complementari. Nella sua accezione più ampia comprende la navigabilità strutturale (tenuta dello scafo, stabilità, linea di massimo carico), la navigabilità funzionale (efficienza degli organi di propulsione e di governo) e la navigabilità operativa (adeguatezza di armamento, equipaggio e dotazioni al tipo di viaggio programmato). L'espressione «atta all'impiego al quale è destinata» introduce un elemento teleologico: la valutazione della navigabilità va compiuta in relazione alla specifica destinazione d'uso della nave, sicché una unità omologata per la navigazione costiera non è automaticamente idonea alla navigazione oceanica, e un traghetto passeggeri deve soddisfare requisiti più stringenti rispetto a un cargo. Questa relativizzazione è coerente con gli standard internazionali, in particolare con le Convenzioni SOLAS (Safety of Life at Sea) della IMO, che differenziano i requisiti per categorie di navi e tipi di viaggio.

I requisiti tecnici e il rinvio ai regolamenti

L'articolo elenca le materie oggetto di disciplina regolamentare in quattro lettere, che costituiscono un catalogo aperto dei presupposti tecnici della navigabilità. La struttura degli scafi e la sistemazione interna (lettera a) riguardano la resistenza strutturale dello scafo alle sollecitazioni del mare, inclusi i compartimenti stagni e le paratie. La galleggiabilità, stabilità e linea di massimo carico (lettera b) attengono alla capacità della nave di mantenersi a galla e di non capovolgersi in condizioni operative normali e avverse; la linea di massimo carico - disciplinata dalla Convenzione di Londra del 1966 sul bordo libero - individua il livello massimo di immersione consentito secondo la stagione e la zona di navigazione. Gli organi di propulsione e di governo (lettera c) comprendono la macchina principale, le apparecchiature di manovra e il timone, la cui efficienza è presupposto della governabilità. Le condizioni di abitabilità e igiene (lettera d) tutelano la salute e la sicurezza dell'equipaggio a bordo, in linea con la Convenzione sul lavoro marittimo (MLC 2006) dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Dotazioni e servizi di bordo

Il secondo blocco della norma estende l'obbligo alle dotazioni di bordo: apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti e installazioni, nonché i mezzi di segnalazione (luci, suoni, radar), di salvataggio (giubbotti, zattere, imbarcazioni di emergenza) e di lotta antincendio. Si tratta di una categoria eterogenea di requisiti operativi che non incidono sulla navigabilità in senso stretto, ma che la norma assimila a essa in ragione della funzione di tutela della sicurezza della vita umana in mare. Le norme sul trasporto di passeggeri introducono obblighi aggiuntivi - capacità di evacuazione, stabilità residua in caso di allagamento, procedure di emergenza - e quelle sul trasporto di merci speciali (liquidi infiammabili, sostanze chimiche pericolose, gas liquefatti) prescrivono costruzioni dedicate e procedure operative stringenti, oggetto di apposite convenzioni internazionali (tra cui le Convenzioni MARPOL sulla prevenzione dell'inquinamento e quelle IMO sui carichi pericolosi).

Profili pratici e responsabilità dell'armatore

L'obbligo di mantenere la nave in stato di navigabilità grava sull'armatore, che risponde civilmente e penalmente del suo inadempimento. Sul piano contrattuale, la violazione del duty of seaworthiness nel contratto di noleggio o nel trasporto di merci - disciplinato dalle Regole dell'Aia-Visby (Convenzione di Bruxelles 1924 e Protocollo 1968) - priva l'armatore della possibilità di invocare le esenzioni di responsabilità ivi previste. La norma si coordina con l'art. 165 (visite e ispezioni) e con gli artt. 166-168 (Registro italiano navale e certificati tecnici), che delineano il sistema pubblicistico di verifica e certificazione della navigabilità. L'esistenza dei requisiti deve risultare dai documenti di bordo elencati all'art. 169, che costituiscono prova privilegiata della conformità della nave agli standard prescritti.

Casi pratici

Caso 1: Nave cargo senza certificato di bordo libero aggiornato

Tizio, armatore di una nave cargo, intraprende un viaggio transoceanico senza rinnovare il certificato di bordo libero scaduto da tre mesi. All'arrivo nel porto straniero, l'autorità di controllo dello Stato di approdo riscontra la difformità e ferma la nave, addebitando le spese di ispezione straordinaria a Tizio in quanto la nave non rispettava le condizioni di navigabilità richieste dall'art. 164 e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Caso 2: Traghetto passeggeri con zattera di salvataggio insufficiente

Caio gestisce un traghetto di linea che collega due isole: durante un'ispezione ordinaria dell'autorità marittima emerge che il numero di posti sulle zattere di salvataggio è inferiore alla capacità massima di passeggeri imbarcabili. L'autorità, richiamando l'art. 164 che impone idonee dotazioni di salvataggio, vieta la partenza fino al ripristino della conformità e dispone un'ispezione straordinaria a spese di Caio.

Caso 3: Peschereccio con impianto di propulsione guasto

Sempronio, proprietario-armatore di un peschereccio d'altura, salpa nonostante un difetto noto al motore principale. In alto mare il motore cessa di funzionare e la nave deve essere rimorchiata. Le autorità marittime accertano che la navigabilità funzionale era compromessa al momento della partenza e avviano il procedimento sanzionatorio previsto per la violazione dell'obbligo di navigabilità di cui all'art. 164.

Domande frequenti

Cosa significa che una nave deve essere in stato di navigabilità?

Significa che la nave deve soddisfare, prima di iniziare la navigazione, tutti i requisiti tecnici - strutturali, funzionali e operativi - prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sua categoria e il tipo di viaggio, comprese le dotazioni di salvataggio e antincendio.

Chi è responsabile del mantenimento della navigabilità?

L'armatore è il soggetto che risponde dell'obbligo di navigabilità: deve garantire che la nave soddisfi i requisiti previsti dall'art. 164 e dalla normativa tecnica di settore, sia sul piano civile sia su quello penale e amministrativo.

I requisiti di navigabilità sono gli stessi per tutte le navi?

No: l'art. 164 stabilisce che i requisiti variano secondo la categoria della nave e la specie di navigazione cui è adibita. Le navi passeggeri e quelle adibite a merci speciali sono soggette a prescrizioni aggiuntive rispetto alle navi da carico ordinarie.

Come si dimostra che una nave è in stato di navigabilità?

Attraverso i documenti tecnici prescritti dalla normativa (certificati di classe, di navigabilità, di bordo libero, di visita), il cui rilascio da parte del Registro italiano navale o delle autorità competenti fa fede fino a prova contraria ai sensi dell'art. 168.

Cosa succede se la nave parte senza essere in stato di navigabilità?

L'armatore è esposto a sanzioni amministrative e penali, all'arresto della nave da parte delle autorità marittime o dello Stato di approdo, e perde le esenzioni di responsabilità previste dalle convenzioni internazionali nei contratti di trasporto merci.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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