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Ultimo aggiornamento: 25 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La nave si presume perita se non si hanno sue notizie per quattro mesi (nave a propulsione meccanica) o otto mesi (altri casi).
  • La presunzione decorre dal giorno successivo a quello cui risale l'ultima notizia della nave.
  • Si tratta di una presunzione legale relativa che consente di avviare gli effetti giuridici collegati alla perdita della nave senza certezza assoluta della perdita fisica.
  • La presunzione di perdita apre la strada alla cancellazione dal registro ai sensi dell'art. 163 cod. nav.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 162 Codice della Navigazione — Perdita presunta

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Trascorsi quattro mesi dal giorno dell'ultima notizia se si tratta di nave a propulsione meccanica, ovvero otto mesi negli altri casi, la nave si presume perita nel giorno successivo a quello cui risale l'ultima notizia.

In sintesi

  • La nave si presume perita se non si hanno sue notizie per quattro mesi (nave a propulsione meccanica) o otto mesi (altri casi).
  • La presunzione decorre dal giorno successivo a quello cui risale l'ultima notizia della nave.
  • Si tratta di una presunzione legale relativa che consente di avviare gli effetti giuridici collegati alla perdita della nave senza certezza assoluta della perdita fisica.
  • La presunzione di perdita apre la strada alla cancellazione dal registro ai sensi dell'art. 163 cod. nav.
La perdita presunta come istituto giuridico

L'art. 162 del Codice della navigazione disciplina la perdita presunta della nave, un istituto che risponde a un'esigenza pratica fondamentale: in mare, e soprattutto in alto mare, può accadere che di una nave si perdano completamente le tracce senza che sia possibile accertarne con certezza la sorte. Il naufragio potrebbe essere avvenuto senza testimoni, in acque profonde e lontane dalle rotte commerciali principali; le avarie potrebbero aver reso impossibile qualsiasi comunicazione. In queste situazioni, l'ordinamento giuridico non può attendere l'accertamento positivo del destino dell'unità — che potrebbe non arrivare mai — ma deve fornire una regola che consenta di definire la situazione giuridica della nave e dei rapporti ad essa collegati: i contratti assicurativi, i privilegi marittimi, le obbligazioni dell'armatore, i diritti dell'equipaggio.

Il meccanismo della presunzione

La norma adotta il meccanismo della presunzione legale: decorso un certo periodo di tempo dall'ultima notizia senza che la nave si sia manifestata, la legge presume che essa sia perita. Non è una presunzione assoluta (iuris et de iure), ma una presunzione relativa (iuris tantum): se la nave dovesse ricomparire o se emergessero prove della sua sopravvivenza, la presunzione cadrebbe. La scelta di costruire la fattispecie come presunzione piuttosto che come accertamento è coerente con l'impossibilità, in molti casi, di procedere a indagini tecniche sul fondo del mare: il diritto si adatta alla realtà pratica consentendo una soluzione giuridicamente fondata anche in assenza di certezza fattuale.

I termini: quattro mesi e otto mesi

L'art. 162 distingue due casi in base al tipo di propulsione della nave. Per le navi a propulsione meccanica (navi a motore, turbonavi) il termine è di quattro mesi: unità di questo tipo dispongono di sistemi di comunicazione e di segnalazione avanzati, di mezzi di salvataggio efficienti e di una maggiore velocità; se nel giro di quattro mesi non si è avuta alcuna notizia, la probabilità che la nave sia perita è molto elevata. Per le altre navi — storicamente le navi a vela, ma anche unità non motorizzate o a propulsione mista antiquata — il termine è di otto mesi: la maggiore aleatorietà della navigazione a vela e la minore dotazione di strumenti di comunicazione giustificano un periodo più lungo prima di presumere la perdita. I termini non sono stati aggiornati con le successive revisioni del codice nonostante l'evoluzione tecnologica della navigazione.

Il dies a quo: l'ultima notizia

I termini decorrono dal giorno successivo a quello cui risale l'ultima notizia della nave. L'ultima notizia può consistere in un messaggio radio, in un segnale di posizione automatico (come quelli trasmessi dai moderni sistemi AIS — Automatic Identification System), in una comunicazione portuale di partenza, in una segnalazione di avaria. Individuare con precisione il giorno dell'ultima notizia è fondamentale, perché da esso dipende il momento in cui si produce la presunzione di perdita. La norma non specifica le modalità di accertamento di tale giorno; in caso di contestazione, la prova dell'ultima notizia può essere fornita con qualsiasi mezzo, incluse le registrazioni dei sistemi di comunicazione e i log delle autorità portuali.

Effetti giuridici della presunzione di perdita

La presunzione di perdita produce effetti su più piani. Sul piano del registro, essa costituisce il presupposto per la cancellazione della nave ai sensi dell'art. 163, lettera a), cod. nav. Sul piano assicurativo, costituisce la base per la dichiarazione di sinistro totale e per il pagamento dell'indennizzo assicurativo ai sensi dei contratti di assicurazione corpo nave (hull & machinery). Sul piano dei privilegi e delle ipoteche navali, la perdita della nave estingue le garanzie reali sull'unità, fermo restando il diritto dei creditori di rivalersi sull'indennizzo assicurativo in base ai meccanismi del privilegio sull'indennizzo. Sul piano dei rapporti di lavoro, la perdita presunta della nave implica l'estinzione del contratto di lavoro dell'equipaggio, con le conseguenti pretese risarcitorie e previdenziali. Il coordinamento tra la presunzione di perdita e le norme sul trattamento dell'equipaggio rimasto vittima del naufragio è assicurato dalle disposizioni degli artt. 339 ss. cod. nav.

Casi pratici

Caso 1: Nave mercantile scomparsa in Oceano Indiano: avvio della procedura di perdita presunta

Il cargo di Tizio parte dal porto di Mumbai e l'ultima comunicazione registrata dall'autorità portuale risale al 3 gennaio. Dopo quattro mesi e un giorno — il 4 maggio — senza alcuna notizia, la nave si presume perita ai sensi dell'art. 162 cod. nav. Tizio (o i suoi eredi) possono ora richiedere all'ufficio di iscrizione la cancellazione della nave dal registro e attivare la polizza assicurativa corpo nave per il risarcimento del sinistro totale.

Caso 2: Barca a vela scomparsa in traversata atlantica

Caio salpa con la propria barca a vela da Las Palmas verso i Caraibi; l'ultima segnalazione radio risale al giorno della partenza. Essendo una nave non a propulsione meccanica, il termine per la perdita presunta è di otto mesi: solo dopo quel periodo, in assenza di qualsiasi altra notizia, la presunzione di perdita si produce. I familiari di Caio possono, trascorso il termine, procedere alla dichiarazione di morte presunta e alle conseguenti pratiche successorie, coordinandosi con le procedure marittime per la cancellazione dell'unità.

Caso 3: Ricomparsa della nave dopo la dichiarazione di perdita presunta

Sempronio è proprietario di un rimorchiatore di cui si erano perse le notizie per sei mesi; trascorsi i quattro mesi previsti per le navi meccaniche, Sempronio aveva ottenuto la cancellazione dal registro e incassato l'indennizzo assicurativo. Il rimorchiatore ricompare però in un porto straniero, risultando essere stato abbandonato dall'equipaggio a seguito di un'avaria. Poiché la presunzione di perdita è relativa, essa cede di fronte alla prova contraria: il registro deve essere aggiornato e sorge l'obbligo di restituire l'indennizzo assicurativo indebitamente percepito.

Domande frequenti

Dopo quanto tempo si presume perita una nave di cui non si hanno notizie?

Quattro mesi per le navi a propulsione meccanica; otto mesi per le altre navi (a vela o non motorizzate). Il termine decorre dal giorno successivo a quello dell'ultima notizia.

La presunzione di perdita è definitiva e assoluta?

No: si tratta di una presunzione legale relativa (iuris tantum); se la nave ricompare o si ottiene prova della sua sopravvivenza, la presunzione cade e la situazione giuridica dell'unità deve essere ripristinata.

Cosa si intende per 'ultima notizia' della nave?

Qualsiasi comunicazione verificabile proveniente dalla nave o riferita ad essa: un messaggio radio, un segnale AIS automatico, una comunicazione portuale di partenza o arrivo, una segnalazione di avaria trasmessa ai soccorritori.

Quali effetti produce la perdita presunta sulla polizza assicurativa della nave?

La perdita presunta costituisce il presupposto per la dichiarazione di sinistro totale e l'azionamento della polizza assicurativa corpo nave; i creditori privilegiati e ipotecari possono rivalersi sull'indennizzo assicurativo.

La perdita presunta della nave comporta anche effetti sul contratto di lavoro dell'equipaggio?

Sì: la perdita presunta determina l'estinzione del contratto di arruolamento dell'equipaggio, con conseguenti diritti risarcitori e previdenziali regolati dagli artt. 339 ss. cod. nav. e dalla normativa previdenziale marittima.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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