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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il principio fondamentale è che non possono essere iscritte nelle matricole o nei registri nazionali le navi già iscritte in un registro straniero, per evitare la doppia bandiera.
  • Esiste una deroga per le navi in locazione a scafo nudo con sospensione della bandiera originaria: tali unità possono essere iscritte in speciali registri nazionali ai fini degli artt. 149 e 155 del codice della navigazione.
  • L'istituzione dei registri speciali e le relative procedure sono disciplinate con decreto ministeriale del Ministro della marina mercantile (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti).
  • La norma rispetta la riserva di cabotaggio prevista dall'art. 224 del codice della navigazione, che tutela il traffico nazionale riservato alle navi battenti bandiera italiana.
  • Il regime dei registri speciali risponde a esigenze di flessibilità commerciale nel mercato noleggio internazionale, consentendo all'armatore italiano di gestire navi estere in sospensione di bandiera.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 145 Codice della Navigazione — Navi iscritte in registri stranieri

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

1. Non possono ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che risultino già iscritte in registro straniero. 2. Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della navigazione possono ottenere l'iscrizione in speciali registri nazionali, le navi che risultino già iscritte in un registro straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo. 3. Per l'istituzione dei registri speciali di cui al comma 2, per l'attuazione e il completamento delle disposizioni in esso contenute, nel rispetto della riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, si provvede con decreto del Ministro della marina mercantile . Sezione III Dell'iscrizione della nave e dell'abilitazione alla navigazione

Commento

Ratio e principio del divieto di doppia bandiera

L'articolo 145 del Codice della navigazione enuncia uno dei principi fondamentali del diritto marittimo internazionale: il divieto di doppia bandiera. Secondo tale principio, una nave non può essere contemporaneamente iscritta in due registri nazionali distinti e battere quindi due bandiere. La ratio è quella di garantire la certezza della legge applicabile alla nave in mare, evitare conflitti di giurisdizione tra Stati e assicurare l'effettività dei controlli amministrativi e di sicurezza. Tale principio trova riconoscimento anche nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS, Montego Bay 1982), che impone il collegamento genuino tra la nave e lo Stato di bandiera.

Il divieto di iscrizione per navi già registrate all'estero

Il comma 1 sancisce in modo perentorio che non possono ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le navi già iscritte in un registro straniero. L'iscrizione in matricola (per le navi maggiori) o nel registro (per le navi minori e i galleggianti) attribuisce alla nave la nazionalità italiana e il diritto a battere bandiera italiana. Ammettere tale iscrizione per navi ancora formalmente registrate all'estero determinerebbe l'assenza di un collegamento esclusivo con uno Stato, vulnerando le funzioni di controllo pubblico sull'unità navale. La cancellazione dal registro straniero è pertanto presupposto logico e giuridico dell'iscrizione in quelli nazionali.

La deroga per la locazione a scafo nudo con sospensione della bandiera

Il comma 2 introduce un'importante eccezione operativa: le navi già iscritte in un registro straniero che si trovino in regime di sospensione della bandiera originaria a seguito di locazione a scafo nudo ('bareboat charter') possono ottenere l'iscrizione in speciali registri nazionali, ai fini degli artt. 149 (abilitazione alla navigazione) e 155 (documenti di bordo) del codice. La locazione a scafo nudo è un contratto con cui il proprietario cede il controllo operativo completo dell'unità al conduttore, che assume tutte le responsabilità gestionali come se fosse proprietario. Quando l'ordinamento del Paese di registrazione originaria consente la sospensione temporanea della propria bandiera durante la locazione, la nave può essere temporaneamente iscritta nel registro del Paese del conduttore, beneficiando della sua bandiera per la durata del contratto.

I registri speciali e il decreto ministeriale

Il comma 3 demanda all'azione regolamentare del Ministro della marina mercantile (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) l'istituzione dei registri speciali, nonché l'attuazione e il completamento della disciplina. Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha dato attuazione a queste previsioni, istituendo i registri speciali delle navi locate presso gli uffici indicati dall'art. 146, primo comma. La norma precisa che tale istituzione deve rispettare la riserva di cabotaggio di cui all'art. 224: le agevolazioni connesse ai registri speciali non possono riverberare effetti sul traffico di cabotaggio nazionale, che rimane riservato alle navi battenti bandiera italiana in senso proprio.

Profili pratici e coordinamento internazionale

Il meccanismo della sospensione della bandiera e dell'iscrizione nei registri speciali richiede necessariamente la cooperazione tra l'ordinamento italiano e quello del Paese di registrazione originaria della nave. L'autorità italiana deve verificare che la sospensione nel registro straniero sia effettiva e che vi sia un preciso coordinamento tra i due regimi registrativi per la durata della locazione. Al termine del contratto di bareboat charter, la nave riacquista la bandiera originaria e viene cancellata dal registro speciale italiano. Questo sistema rispecchia la prassi internazionale sviluppatasi nell'ambito del diritto marittimo transnazionale, volta a conciliare le esigenze di mobilità del mercato del noleggio con il mantenimento del controllo statale sulla sicurezza della navigazione.

Casi pratici

Caso 1: Rifiuto di iscrizione per mancata cancellazione dal registro straniero

Tizio acquista una nave cargo battente bandiera panamense e chiede l'iscrizione nella matricola italiana senza aver ancora completato la procedura di cancellazione dal registro di Panama. L'ufficio di compartimento marittimo rifiuta l'iscrizione, precisando che la cancellazione dal registro straniero è presupposto inderogabile per ottenere la nazionalità italiana dell'unità.

Caso 2: Iscrizione nel registro speciale per bareboat charter

Caio, armatore italiano, stipula un contratto di locazione a scafo nudo di cinque anni con un proprietario norvegese, che ottiene dal proprio registro la sospensione della bandiera norvegese per la durata del contratto. Caio presenta domanda di iscrizione della nave nel registro speciale italiano delle navi locate, acquisendo il diritto a utilizzare il documento abilitante italiano per la navigazione per tutta la durata della locazione.

Caso 3: Reiscrizione al termine del bareboat charter

Sempronio ha condotto una nave in regime di locazione a scafo nudo per tre anni, con la nave iscritta nel registro speciale italiano. Alla scadenza del contratto, la nave viene cancellata dal registro speciale italiano e il proprietario straniero ne ripristina la bandiera originaria, procedendo alla riattivazione dell'iscrizione nel proprio registro nazionale.

Domande frequenti

Una nave straniera può essere iscritta in Italia senza essere cancellata dal registro straniero?

In linea di principio no: l'iscrizione nei registri nazionali presuppone la cancellazione da quello straniero. L'unica eccezione riguarda le navi in locazione a scafo nudo con sospensione della bandiera originaria, che possono essere iscritte nei registri speciali.

Cos'è la locazione a scafo nudo rilevante ai fini dell'art. 145?

E' un contratto in cui il proprietario cede il controllo operativo completo della nave al conduttore, che la gestisce come se ne fosse proprietario. Quando il Paese di origine consente la sospensione della propria bandiera, la nave può essere temporaneamente iscritta nel registro del conduttore.

Cosa sono i registri speciali previsti dal comma 2 dell'art. 145?

Sono registri istituiti presso gli uffici di compartimento marittimo con D.P.R. 66/1990, destinati alle navi straniere in locazione a scafo nudo con sospensione della bandiera originaria. Consentono al conduttore italiano di ottenere i documenti abilitanti italiani per la navigazione.

Cosa accade alla fine del contratto di locazione a scafo nudo?

La nave viene cancellata dal registro speciale italiano e il proprietario ne ripristina la bandiera originaria nel Paese di registrazione, con reiscrizione nel registro nazionale di provenienza.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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