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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Elenco delle categorie portuali: la norma elenca il personale addetto ai servizi dei porti: piloti, palombari in servizio locale, ormeggiatori e barcaioli.
  • Numero 2 abrogato: una categoria originaria è stata soppressa dalla L. 84/1994 sulla riforma portuale.
  • Potere regolamentare ministeriale: il Ministro può istituire ulteriori categorie in relazione alle esigenze del traffico portuale.
  • Natura della categoria: il personale portuale opera prevalentemente a terra o nelle immediate vicinanze delle navi, senza imbarcarvisi stabilmente come la gente di mare.
  • Coordinamento con l'art. 114: l'art. 116 specifica il contenuto della seconda categoria del personale marittimo indicata dall'art. 114.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 116 Codice della Navigazione — Personale addetto ai servizi portuali

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il personale addetto ai servizi dei porti comprende: 1) i piloti; 2) NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647 51 3) i palombari in servizio locale; 4) gli ormeggiatori; 5) i barcaioli. Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di personale addetto ai servizi dei porti, disciplinandone, ove accorra, l'impiego. ———— AGGIORNAMENTO La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia". Codice della navigazione-art. 116 bis NON ANCORA ESISTENTE O VIGENTE

Commento

Ratio e struttura della norma

L'articolo 116 del Codice della navigazione elenca le categorie che compongono il personale addetto ai servizi dei porti, seconda grande categoria del personale marittimo ai sensi dell'art. 114. A differenza della gente di mare, che opera imbarcata sulle navi in navigazione, il personale dei servizi portuali svolge la propria attività nelle aree portuali, in stretto rapporto con le operazioni di entrata, uscita e ormeggio delle navi ma senza essere soggetto — di regola — alle norme sull'arruolamento marittimo e sulla vita di bordo.

La norma ha carattere parzialmente aperto: elenca le categorie principali ma attribuisce al Ministro competente il potere di istituirne ulteriori in relazione alle caratteristiche dei singoli porti e alle esigenze del traffico. Questo meccanismo di flessibilità amministrativa consente di adattare la classificazione professionale all'evoluzione delle tecnologie e delle attività portuali, senza richiedere modifiche legislative ogni volta che emerge una nuova figura professionale.

I piloti: figura centrale del servizio portuale

I piloti (n. 1) sono la categoria di maggiore importanza sistematica tra quelle elencate dall'art. 116. Si tratta di professionisti esperti della navigazione nelle acque interne ai porti, nei canali e nelle rotte costiere locali, il cui intervento è in molti porti obbligatorio per le navi che superano determinate dimensioni. Il pilota sale a bordo della nave all'imboccatura del porto e assiste il comandante nelle manovre, avvalendosi della propria conoscenza specifica delle condizioni locali (fondali, correnti, venti predominanti, traffico).

La responsabilità del pilota è un tema giuridicamente complesso: pur prestando la propria opera a bordo, il pilota non sostituisce il comandante, che mantiene sempre la responsabilità ultima della manovra e della navigazione. La disciplina della responsabilità del pilota per i danni causati durante la pilotazione è oggetto degli artt. 87-100 del Codice della navigazione, che distinguono tra pilotaggio obbligatorio e facoltativo. Nel pilotaggio obbligatorio, la responsabilità ricade in parte sull'autorità portuale che organizza il servizio, alleggerendo quella dell'armatore.

I palombari in servizio locale

I palombari in servizio locale (n. 3) svolgono attività subacquee nel porto e nelle sue adiacenze: ispezione degli scafi, recupero di oggetti affondati, manutenzione delle strutture portuali sommerse, verifica delle eliche e dei timoni delle navi in porto. Sono distinti dai palombari impiegati in operazioni di salvataggio o di grande profondità, che rientrano in una diversa disciplina. L'iscrizione nei registri del personale portuale è condizione necessaria per svolgere questa attività in ambito portuale.

Gli ormeggiatori

Gli ormeggiatori (n. 4) assistono le operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi alle banchine e alle boe. Si tratta di operazioni tecnicamente delicate, che richiedono conoscenza delle navi, delle attrezzature di ormeggio (cime, catene, bitte, ecc.) e delle condizioni locali del porto. Gli ormeggiatori operano in genere come gruppo organizzato, soggetti alle norme di servizio definite dall'autorità portuale. La responsabilità per i danni causati durante le operazioni di ormeggio può coinvolgere sia l'ormeggiatore sia l'autorità portuale che organizza il servizio.

I barcaioli

I barcaioli (n. 5) gestiscono le imbarcazioni di servizio portuale — i battelli — utilizzati per il collegamento tra le navi e la riva, per il trasporto di personale e di piccoli carichi nell'ambito portuale, e per altri servizi accessori. Con lo sviluppo delle moderne infrastrutture portuali, il ruolo del barcaiolo si è ridotto rispetto all'epoca di redazione del Codice, ma la categoria mantiene la propria rilevanza nei porti con caratteristiche morfologiche particolari o in quelli con intenso traffico di piccole unità.

Il numero 2 abrogato e la riforma portuale

Il n. 2 dell'elenco originario — corrispondente alle compagnie portuali o a figure ad esse collegate — è stato abrogato dalla L. 84/1994, in coerenza con la soppressione del sistema corporativo che aveva caratterizzato l'ordinamento portuale originario del Codice. La nota di aggiornamento inclusa nel testo ricorda che, fino all'entrata in vigore delle norme attuative della L. 84/1994, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in virtù della clausola transitoria del D.L. 535/1996.

Casi pratici

Caso 1: Il pilota portuale durante una manovra difficile

Tizio, pilota portuale iscritto nell'apposito registro, sale a bordo di una grande nave portacontainer per guidarla nell'ormeggio al terminal di Genova Voltri. Durante la manovra si verifica un contatto con la banchina. Poiché il pilotaggio è obbligatorio in quel porto, la responsabilità per i danni è ripartita tra il pilota e l'autorità portuale che organizza il servizio, con oneri assicurativi specifici.

Caso 2: Il palombaro ispeziona lo scafo di una nave in porto

Caio, palombaro in servizio locale iscritto nel registro del porto di Trieste, viene incaricato dall'armatore di ispezionare lo scafo e le eliche di una nave cargo prima della partenza. L'attività rientra nelle funzioni tipiche del personale portuale ex art. 116, n. 3, e può essere svolta solo da personale iscritto nel registro specifico.

Caso 3: Ormeggiatore e responsabilità per danni durante l'ormeggio

Sempronio, ormeggiatore del porto di Napoli, durante le operazioni di ormeggio di un traghetto sgancia erroneamente una cima, causando uno scostamento della nave dalla banchina e danni alle attrezzature portuali. L'armatore chiede il risarcimento: il giudice valuta la responsabilità di Sempronio come ormeggiatore ex art. 116, n. 4, e quella dell'autorità portuale che organizza il servizio.

Domande frequenti

Chi sono i piloti portuali e qual è il loro ruolo?

I piloti sono professionisti esperti della navigazione locale nei porti e nei canali: salgono a bordo delle navi in arrivo o in partenza per assistere il comandante nelle manovre, avvalendosi della conoscenza specifica delle condizioni locali.

Il pilota portuale sostituisce il comandante della nave durante la pilotazione?

No, il pilota assiste il comandante ma non lo sostituisce: il comandante mantiene sempre la responsabilità ultima della manovra e della navigazione, anche durante il pilotaggio obbligatorio.

Quali categorie di personale portuale sono elencate nell'art. 116?

Piloti, palombari in servizio locale, ormeggiatori e barcaioli. Il numero 2 originario è stato abrogato dalla L. 84/1994. Il Ministro può istituire ulteriori categorie.

Il Ministro può creare nuove categorie di personale portuale?

Sì, l'art. 116, comma 2, attribuisce al Ministro competente il potere di determinare ulteriori categorie di personale portuale in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico, disciplinandone l'impiego.

Perché il numero 2 dell'art. 116 è stato abrogato?

Perché la L. 84/1994 ha abolito il sistema corporativo delle compagnie e dei gruppi portuali, sopprimendo le categorie professionali ad esso collegate che erano elencate nel testo originario del Codice della navigazione del 1942.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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