- Commi abrogati: tutti i commi originari dell'art. 111 sono stati abrogati dalla L. 28 gennaio 1994, n. 84, che ha riformato l'ordinamento delle imprese portuali.
- Disciplina transitoria: la L. 84/1994, come modificata dal D.L. 535/1996, ha mantenuto l'applicazione delle disposizioni previgenti fino all'entrata in vigore delle norme attuative.
- Imprese portuali nel nuovo sistema: la riforma del 1994 ha sostituito il regime autorizzatorio chiuso con un sistema di autorizzazioni aperte al mercato, disciplinato dall'art. 16 della L. 84/1994.
- Coordinamento con l'art. 110: i due articoli erano collegati nel sistema originario, entrambi abrogati dalla medesima legge di riforma portuale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 111 Codice della Navigazione — Imprese per operazioni portuali
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647 51 COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647 51 COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647 51 (COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84). ———— AGGIORNAMENTO La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia".
Stesso numero, altri codici
- Art. 111 Cod. Amb. — impianti di acquacoltura e piscicoltura
- Art. 111 D.Lgs. 159/2011 — (Organi dell'Agenzia)
- Art. 111 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e per i dipendenti delle imprese
- Art. 111 D.Lgs. 42/2004 — Attività di valorizzazione
- Art. 111 Codice Civile: Celebrazione per procura
- Articolo 111 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
Contesto storico e contenuto originario
L'articolo 111 del Codice della navigazione, nel sistema originario del regio decreto 327/1942, disciplinava le imprese autorizzate alle operazioni portuali, complementando la disciplina delle compagnie portuali prevista dall'articolo 110. Mentre l'art. 110 riguardava gli organismi collettivi di diritto pubblico economico (compagnie e gruppi portuali), l'art. 111 si occupava delle imprese private cui era consentito svolgere operazioni portuali in virtù di apposite autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente.
Nel sistema corporativo del 1942, l'accesso al mercato delle operazioni portuali era rigidamente controllato dallo Stato: né le compagnie portuali né le imprese private potevano operare liberamente, ma necessitavano entrambe di titoli abilitativi specifici. Le imprese di cui all'art. 111 operavano quindi in un sistema parallelo ma subordinato rispetto alle compagnie portuali, svolgendo le operazioni che queste ultime non coprivano o per le quali erano previste deroghe al monopolio.
L'abrogazione e la riforma del 1994
Con la L. 28 gennaio 1994, n. 84, l'intero sistema è stato radicalmente riformato. Tutti i commi dell'art. 111 sono stati abrogati, come quelli dell'art. 110. La riforma ha eliminato la distinzione tra compagnie portuali e imprese portuali autorizzate, creando un unico regime basato sull'autorizzazione rilasciata dall'Autorità portuale (ora Autorità di sistema portuale) alle imprese che soddisfino determinati requisiti di natura organizzativa, professionale e finanziaria.
Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha ulteriormente precisato le condizioni della disciplina transitoria, stabilendo che fino all'entrata in vigore delle norme attuative della L. 84/1994 continuassero ad applicarsi le disposizioni previgenti. Questa clausola transitoria ha avuto una lunga durata applicativa, poiché le norme attuative sono state emanate progressivamente e in modo non uniforme nei diversi porti italiani.
Il nuovo regime delle operazioni portuali: l'art. 16 della L. 84/1994
L'art. 16 della L. 84/1994 costituisce oggi il riferimento normativo principale per le imprese che svolgono operazioni portuali. Esso prevede che tali attività — carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di qualsiasi altro materiale — siano esercitate da imprese in possesso di apposita autorizzazione dell'Autorità di sistema portuale. L'autorizzazione è subordinata all'accertamento di requisiti minimi (disponibilità di adeguate attrezzature, organico qualificato, capacità economica e professionale) ed è rilasciata nel rispetto dei principi comunitari di concorrenza.
A differenza del sistema previgente, l'autorizzazione ex art. 16 non attribuisce diritti di esclusiva: più imprese possono essere contemporaneamente autorizzate nello stesso porto per le stesse operazioni, in regime di concorrenza. L'Autorità di sistema portuale può tuttavia, in casi eccezionali, limitare il numero dei soggetti autorizzati quando le condizioni del traffico e le caratteristiche dello scalo lo richiedano, previa procedura competitiva.
Impatto della normativa comunitaria
Il regime delle operazioni portuali è stato influenzato in modo significativo dalla normativa dell'Unione Europea, in particolare dalle disposizioni in materia di libertà di stabilimento e concorrenza nei servizi portuali. La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha più volte sindacato i sistemi nazionali che attribuivano posizioni monopolistiche o para-monopolistiche nelle operazioni portuali, orientando il legislatore italiano verso modelli sempre più aperti alla concorrenza. Il quadro europeo di riferimento è oggi rappresentato dal Regolamento (UE) 2017/352, che stabilisce un regime per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti.
Rilevanza residua dell'art. 111
Pur essendo privo di contenuto dispositivo per effetto dell'abrogazione, l'art. 111 mantiene rilevanza storico-interpretativa per la comprensione del sistema portuale antecedente alla riforma e per la risoluzione di controversie relative a rapporti sorti prima del 1994 o durante il periodo transitorio. Le imprese che operavano in forza delle autorizzazioni rilasciate sotto il vecchio regime e che hanno visto mutare le condizioni della propria attività per effetto della liberalizzazione possono in alcuni casi vantare diritti al mantenimento dell'autorizzazione o alla corresponsione di indennizzi, materia che i tribunali amministrativi e il Consiglio di Stato hanno più volte affrontato.
Casi pratici
Caso 1: Impresa portuale nel regime transitorio
Tizio, titolare di un'impresa autorizzata a svolgere operazioni di scarico nel porto di Livorno prima del 1994, prosegue la propria attività nel periodo transitorio in forza delle disposizioni previgenti mantenute in vigore dalla L. 84/1994, in attesa che l'Autorità portuale rilasci le nuove autorizzazioni ex art. 16 della medesima legge.
Caso 2: Richiesta di nuova autorizzazione ex L. 84/1994
Caio costituisce una società specializzata in movimentazione container e presenta domanda di autorizzazione all'Autorità di sistema portuale del porto di Gioia Tauro. L'Autorità verifica i requisiti organizzativi e finanziari previsti dall'art. 16 L. 84/1994 e, accertato il possesso degli stessi, rilascia l'autorizzazione in concorrenza con le altre imprese già operanti nel porto.
Caso 3: Controversia su esclusiva pre-riforma
Sempronio, già titolare di un'autorizzazione esclusiva rilasciata sotto il vecchio regime, ricorre al TAR contestando il fatto che l'Autorità portuale abbia ammesso altri operatori in concorrenza. Il giudice amministrativo, applicando il nuovo quadro normativo della L. 84/1994 e i principi comunitari di concorrenza, respinge il ricorso: il sistema esclusivo previgente è stato soppresso dalla riforma.
Domande frequenti
Cosa disciplinava originariamente l'art. 111 del Codice della navigazione?
Disciplinava le imprese private autorizzate a svolgere operazioni portuali nel sistema corporativo del 1942, in parallelo con le compagnie portuali di cui all'art. 110.
Quando è stato abrogato l'art. 111?
Tutti i commi sono stati abrogati dalla L. 28 gennaio 1994, n. 84, che ha riformato il sistema portuale italiano sostituendo il regime chiuso con un sistema di autorizzazioni aperte al mercato.
Quale norma ha sostituito l'art. 111 per le imprese che svolgono operazioni portuali?
L'art. 16 della L. 84/1994, che disciplina le autorizzazioni rilasciate dall'Autorità di sistema portuale alle imprese che soddisfano requisiti minimi di organizzazione, professionalità e capacità economica.
Nel nuovo sistema le imprese portuali operano in monopolio o in concorrenza?
In concorrenza: più imprese possono essere contemporaneamente autorizzate per le stesse operazioni nello stesso porto, in base ai principi comunitari di libera concorrenza nei servizi portuali.
Esiste una normativa comunitaria sulle operazioni portuali?
Sì, il Regolamento UE 2017/352 stabilisce un regime per la fornitura di servizi portuali e norme sulla trasparenza finanziaria, orientando i sistemi nazionali verso la concorrenza e limitando le posizioni monopolistiche.
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