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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Regime autorizzativo: l'apertura di cave di pietra e qualsiasi altro lavoro di escavazione lungo le sponde di canali o corsi d'acqua sfocianti in un porto sono subordinati all'autorizzazione del capo del compartimento marittimo.
  • Ambito applicativo ampio: la norma non si limita alle cave di pietra ma si estende a «ogni altro lavoro di escavazione», in una formulazione onnicomprensiva che copre sbancamenti, scavi di fondamenta, dragaggi privati e simili interventi.
  • Finalità di tutela: l'autorizzazione serve a prevenire che le escavazioni destabilizzino le sponde, accelerino l'erosione e causino interrimento dei canali portuali, pregiudicando la navigabilità.
  • Obbligo previo: l'autorizzazione deve essere ottenuta prima dell'inizio dei lavori; chi scava senza autorizzazione è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa di polizia portuale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 78 Codice della Navigazione — Lavori di escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti nei porti

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'apertura di cave di pietra e l'esecuzione di ogni altro lavoro di escavazione lungo le sponde di canali o di altri corsi d'acqua sboccanti in un porto sono sottoposte all'autorizzazione del capo del compartimento.

Commento

Ratio e inquadramento sistematico

L'articolo 78 del Codice della navigazione si inscrive nel sistema di controlli preventivi sull'uso delle aree demaniali e para-demaniali adiacenti ai porti. La norma risponde a una preoccupazione concreta: le escavazioni lungo le sponde dei canali navigabili possono compromettere la stabilità strutturale delle rive, accelerare i fenomeni erosivi, immettere ingenti quantità di materiale nel canale e ridurne la profondità utile. In un contesto portuale, dove la profondità dei fondali è critica per il transito delle navi, anche un singolo intervento di escavazione non coordinato può avere effetti a cascata sull'intera rete idroviaria del porto.

Il regime autorizzativo e il soggetto competente

La norma istituisce un regime di autorizzazione preventiva: nessun soggetto privato (e, per interpretazione sistematica, neppure gli enti pubblici che operino in assenza di deroga legislativa espressa) può aprire una cava di pietra o avviare lavori di escavazione senza aver ottenuto il preventivo nulla osta del capo del compartimento marittimo. La competenza del capo del compartimento si giustifica con la sua funzione di garante della sicurezza e della funzionalità del porto e delle vie d'acqua connesse. Nella pratica, l'istruttoria dell'autorizzazione implica una valutazione tecnica dell'impatto delle escavazioni sulla stabilità delle sponde e sulla qualità dei fondali, spesso con il supporto del genio civile (come previsto dall'art. 77 per le analoghe prescrizioni ai frontisti).

L'ampiezza della formula normativa

La formulazione «l'apertura di cave di pietra e l'esecuzione di ogni altro lavoro di escavazione» è volutamente ampia. Le cave di pietra erano la principale preoccupazione del legislatore del 1942, in un'epoca in cui la costruzione e il ripristino delle infrastrutture portuali richiedeva ingenti quantità di materiale lapideo estratto in prossimità dei porti stessi. La clausola residuale «ogni altro lavoro di escavazione» estende la norma a tutti i lavori che comportino rimozione di suolo o sottosuolo lungo le sponde: sbancamenti per edificazioni, scavi per la posa di condutture o cavi, dragaggi privati di fondi, realizzazione di bacini di decantazione. L'interpretazione estensiva è coerente con la ratio preventiva della norma.

Rapporto con altre autorizzazioni e con il codice dell'ambiente

L'autorizzazione del capo del compartimento non è l'unico titolo abilitativo richiesto per le escavazioni nelle aree costiere e fluviali. A seconda delle caratteristiche dell'intervento e della localizzazione, possono essere necessari:

— Il permesso di costruire o la SCIA edilizia del comune, per le opere che comportano trasformazioni permanenti del territorio;

— L'autorizzazione dell'Autorità di bacino o della Regione in materia idraulica, ai sensi del T.U. delle Acque Pubbliche (R.D. 1775/1933) e del D.Lgs. 152/2006;

— La valutazione di impatto ambientale (VIA) o il parere di compatibilità ambientale per i progetti di maggiori dimensioni, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Parte II);

— L'autorizzazione paesaggistica, se l'area è vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che vincola ex lege le fasce costiere e i corsi d'acqua.

Il mancato coordinamento tra questi titoli può determinare situazioni in cui un soggetto ha ottenuto l'autorizzazione del capo del compartimento ma manca di altri titoli abilitativi, con conseguenze amministrative e penali derivanti dalla disciplina urbanistica e ambientale.

Sanzioni e conseguenze dell'attività non autorizzata

Chi esegue lavori di escavazione senza aver ottenuto l'autorizzazione del capo del compartimento viola la norma di polizia portuale ed è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della navigazione. In caso di danni alle sponde o ai fondali causati da escavazioni non autorizzate, il responsabile risponde civilmente per i danni arrecati all'amministrazione e ai terzi; l'autorità marittima può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore, applicando per analogia il meccanismo dell'esecuzione d'ufficio previsto dagli articoli precedenti del Codice.

Casi pratici

Caso 1: Cave di pietra non autorizzate lungo un canale portuale

Tizio avvia l'estrazione di materiale lapideo lungo la sponda di un canale navigabile che sfocia nel porto di La Spezia, senza aver chiesto alcuna autorizzazione al capo del compartimento: l'attività destabilizza il versante e provoca il parziale franamento della sponda nel canale. L'autorità marittima ordina l'immediata sospensione dei lavori, avvia un procedimento sanzionatorio e intima a Tizio di ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

Caso 2: Scavo di fondamenta per un edificio sul margine del canale

Caio intende costruire un magazzino sul proprio terreno affacciato su un canale navigabile e avvia gli scavi di fondazione senza richiedere l'autorizzazione del capo del compartimento; l'ispettore marittimo, in sede di controllo, constata l'assenza del titolo e ordina la sospensione immediata del cantiere fino all'ottenimento del nulla osta, che Caio deve richiedere corredata da una relazione tecnica sugli effetti degli scavi sulla stabilità della sponda.

Caso 3: Dragaggio privato di un fondale canalare

Sempronio, titolare di un piccolo cantiere navale affacciato su un canale portuale, intende dragare autonomamente il fondale antistante il proprio stabilimento per poter accogliere imbarcazioni di maggior pescaggio: il capo del compartimento respinge l'istanza di autorizzazione perché il dragaggio rischierebbe di compromettere la stabilità di un muro di sponda adiacente, e Sempronio è costretto ad adeguare il progetto secondo le prescrizioni tecniche dell'ufficio del genio civile prima di ricevere il nulla osta.

Domande frequenti

Serve sempre l'autorizzazione per scavare lungo un canale portuale?

Sì. L'art. 78 del Codice della navigazione subordina l'apertura di cave e qualsiasi lavoro di escavazione lungo le sponde di canali sfocianti in porto alla preventiva autorizzazione del capo del compartimento marittimo.

L'autorizzazione del capo del compartimento è sufficiente per iniziare i lavori?

Non sempre. A seconda delle caratteristiche del progetto, possono essere necessari anche il permesso di costruire, l'autorizzazione paesaggistica, il nulla osta idraulico regionale e, per interventi maggiori, la VIA.

La norma si applica solo alle cave di pietra?

No. La formula 'ogni altro lavoro di escavazione' estende la norma a qualsiasi intervento che comporti rimozione di suolo o sottosuolo lungo le sponde dei canali navigabili sfocianti in porto.

Cosa rischia chi scava senza autorizzazione?

Chi esegue lavori non autorizzati è soggetto a sanzioni amministrative previste dal Codice della navigazione, può essere costretto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese e risponde civilmente per i danni causati.

Chi è competente a rilasciare l'autorizzazione?

Il capo del compartimento marittimo competente per il porto nel quale sfocia il canale lungo le cui sponde si intende operare.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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