In sintesi
- Potere di regolazione: il comandante del porto regola e vigila le operazioni di carico, scarico, deposito merci e imbarco/sbarco passeggeri secondo le disposizioni regolamentari.
- Rinvio al regolamento: la disciplina di dettaglio è demandata alle norme regolamentari, conferendo flessibilità applicativa senza modificare il codice.
- Merci pericolose: armi, munizioni e merci pericolose sono soggette a un regime speciale disciplinato da leggi e regolamenti specifici, sottratto alla sola competenza del comandante del porto.
- Sicurezza portuale: la norma pone la sicurezza delle operazioni al centro, sia per la tutela dei passeggeri sia per la prevenzione di incidenti da merci pericolose.
- Doppio binario normativo: le merci ordinarie seguono il codice e il regolamento; le merci pericolose seguono la disciplina speciale (normativa IMDG, ADN e relative leggi nazionali).
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 65 Codice della Navigazione — Imbarco e sbarco
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, il carico, lo scarico e il deposito delle merci, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri. Le operazioni di carico, scarico e deposito di armi, munizioni e merci pericolose sono disciplinate da leggi e regolamenti speciali.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e struttura della norma
L'art. 65 del Codice della navigazione attribuisce al comandante del porto una funzione di regolazione e vigilanza sulle operazioni che costituiscono il cuore dell'attività portuale: carico, scarico, deposito delle merci e imbarco/sbarco dei passeggeri. La norma si caratterizza per un doppio raccordo: da un lato rinvia al regolamento per la disciplina di dettaglio delle operazioni ordinarie; dall'altro riconosce che alcune categorie di merci — armi, munizioni e merci pericolose — richiedono un regime normativo speciale, esterno al codice e al regolamento portuale.
La vigilanza sulle operazioni ordinarie
Per le merci ordinarie e per i passeggeri, il comandante del porto esercita una vigilanza che comprende tanto il profilo della sicurezza quanto quello dell'ordine operativo. In concreto, le operazioni di carico e scarico sono soggette a orari, modalità e condizioni stabiliti dal regolamento portuale (D.P.R. 328/1952 e successivi), nonché dagli specifici regolamenti adottati dalle Autorità di Sistema Portuale istituite con il D.Lgs. 169/2016. Il comandante del porto può impartire istruzioni alle imprese che effettuano le operazioni di terminal, alle compagnie di navigazione e agli agenti marittimi, con poteri di sospensione o interruzione delle operazioni in caso di violazione delle prescrizioni di sicurezza.
L'imbarco e lo sbarco dei passeggeri
Le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri sono oggetto di particolare attenzione normativa. La disciplina portuale si coordina con le norme sulla sicurezza della vita umana in mare (Convenzione SOLAS 1974, nel testo consolidato con gli emendamenti successivi) e con la normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza dei passeggeri (Direttiva 98/18/CE e successive modifiche). Il comandante del porto ha il compito di assicurare che le operazioni di imbarco e sbarco avvengano in condizioni di ordine e sicurezza, regolando i flussi, verificando la presenza delle strutture idonee (banchine passeggeri, VTE) e intervenendo in caso di situazioni di pericolo.
Il regime delle merci pericolose
Il secondo comma dell'art. 65 introduce una riserva normativa a favore di «leggi e regolamenti speciali» per le operazioni di carico, scarico e deposito di armi, munizioni e merci pericolose. Questa scelta riflette la consapevolezza che tali operazioni presentano rischi specifici che richiedono una regolazione tecnica dettagliata e aggiornabile, non compatibile con la rigidità di un codice. La normativa speciale applicabile comprende il Codice IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) dell'IMO per il trasporto marittimo di sostanze pericolose, recepito nell'ordinamento italiano e dell'Unione europea, nonché la normativa nazionale sulle armi (D.Lgs. 204/2010 e L. 185/1990 per l'export). Per le munizioni militari, rilevanti sono le disposizioni del Ministero della Difesa e le convenzioni internazionali sul trasporto di armamenti.
Coordinamento con la disciplina portuale riformata
A seguito della riforma portuale del 2016 (D.Lgs. 169/2016), le competenze gestionali dei porti sono state redistribuite tra le Autorità di Sistema Portuale e l'autorità marittima (Capitanerie di porto). Il comandante del porto mantiene le funzioni di polizia marittima e sicurezza, mentre la gestione commerciale è affidata alle AdSP. L'art. 65, pur invariato nella lettera, va quindi letto tenendo conto di questo riparto: la vigilanza del comandante del porto si concentra sulla sicurezza delle operazioni, mentre l'organizzazione commerciale delle banchine e dei terminal rientra nella competenza dell'AdSP. Le due autorità operano in coordinamento, soprattutto in caso di emergenze o situazioni di rischio durante le operazioni di carico/scarico.
Casi pratici
Caso 1: Sospensione delle operazioni di scarico per condizioni meteo
Il comandante del porto, durante operazioni di scarico di una bulk-carrier di Tizio, rileva condizioni di vento forte che rendono pericolosa la manovra delle gru portuali; esercitando il potere di vigilanza ex art. 65, sospende le operazioni fino al rientro delle condizioni di sicurezza e ne dà comunicazione all'agente marittimo.
Caso 2: Imbarco passeggeri in condizioni di disordine
Al momento dell'imbarco di un traghetto di Caio si forma una calca pericolosa sul pontile; il comandante del porto interviene ordinando la temporanea sospensione dell'imbarco, la gestione dei flussi a gruppi scaglionati e il posizionamento di personale addetto, in ossequio al suo potere di regolazione delle operazioni di imbarco.
Caso 3: Carico di merci pericolose senza documentazione speciale
Sempronio tenta di imbarcare su una nave mercantile sostanze chimiche classificate come pericolose (classe IMDG 3 — liquidi infiammabili) senza presentare la documentazione prescritta dalla normativa speciale; il comandante del porto blocca il carico fino alla produzione della documentazione conforme e segnala la violazione all'autorità competente.
Domande frequenti
Chi regola le operazioni di carico e scarico nei porti italiani?
Il comandante del porto regola e vigila tali operazioni ai sensi dell'art. 65, nel rispetto delle disposizioni regolamentari; per la gestione commerciale dei terminal interviene anche l'Autorità di Sistema Portuale.
Quali sono le merci pericolose soggette al regime speciale?
La norma cita armi, munizioni e merci pericolose in generale; la classificazione tecnica è contenuta nel Codice IMDG dell'IMO, che suddivide le merci in 9 classi di pericolo.
Il comandante del porto può sospendere un imbarco passeggeri per ragioni di sicurezza?
Sì, il potere di vigilanza sull'imbarco e lo sbarco comprende la facoltà di interrompere o sospendere le operazioni ogni volta che le condizioni di sicurezza lo richiedano.
Dove si trovano le norme specifiche per il trasporto di armi via mare?
Le norme speciali includono la L. 185/1990 per l'export di armamenti, il D.Lgs. 204/2010 sulle armi, e i regolamenti militari; il codice della navigazione si limita a rinviare a tali fonti.
Le norme del Codice IMDG sono vincolanti in Italia?
Sì, il Codice IMDG è incorporato nella normativa dell'Unione europea ed è recepito nell'ordinamento italiano; il suo rispetto è obbligatorio per tutte le operazioni di trasporto marittimo di merci pericolose.
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