- L'art. 42 disciplina la revoca delle concessioni demaniali marittime, distinguendo due regimi in base alla durata e alla presenza di impianti di difficile sgombero.
- Le concessioni brevi senza impianti stabili sono revocabili discrezionalmente dall'amministrazione marittima, in tutto o in parte, senza obbligo di motivazione specifica.
- Le concessioni di lunga durata o con impianti stabili sono revocabili solo per specifici motivi di pubblico interesse marittimo o di altro pubblico interesse.
- La revoca non dà diritto a indennizzo in linea di principio; tuttavia, per le concessioni con opere stabili, è dovuto un indennizzo pari alle quote non ammortizzate del costo delle costruzioni.
- In caso di revoca parziale, il canone è ridotto in modo adeguato, fatta salva la facoltà di rinuncia ex art. 44, primo comma.
Testo dell'articoloVigente
Art. 42 Codice della Navigazione — Revoca delle concessioni
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 44. Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 42 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 42 D.Lgs. 159/2011 — Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
- Art. 42 D.Lgs. 209/2005 — Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche
- Art. 42 D.Lgs. 42/2004 — Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali
- Art. 42 CAD — Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche am...
Commento
Struttura e ratio dell'art. 42
L'art. 42 del Codice della navigazione disciplina la revoca delle concessioni demaniali marittime secondo un sistema binario, che distingue nettamente tra concessioni 'leggere' e concessioni 'pesanti'. Le prime — brevi e senza impianti di difficile sgombero — sono soggette a un regime di revocabilità ampia e discrezionale, espressione del potere dell'amministrazione di riappropriarsi in ogni momento del bene demaniale per assicurare la prevalenza dell'interesse pubblico marittimo. Le seconde — lunghe o con impianti stabili — sono protette da un regime di revocabilità qualificata, che richiede motivazioni specifiche e, in presenza di costruzioni, riconosce al concessionario un parziale indennizzo per il capitale investito non ancora ammortizzato. Questa distinzione riflette la logica di tutela dell'affidamento del concessionario: chi ha investito in impianti stabili ha riposto un legittimo affidamento nella stabilità del rapporto concessorio, affidamento che l'ordinamento tutela imponendo motivazioni specifiche per la revoca e un indennizzo parziale.
La revoca discrezionale delle concessioni brevi senza impianti stabili
Il primo comma dell'art. 42 stabilisce che le concessioni di durata non superiore al quadriennio, che non importino impianti di difficile sgombero, sono revocabili in tutto o in parte «a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima». La revoca discrezionale non richiede motivazioni specifiche: l'amministrazione può decidere di revocare la concessione per qualsiasi ragione riconducibile all'interesse pubblico nella gestione del demanio marittimo — modifica della pianificazione portuale, necessità di ampliare un accesso pubblico, sopravvenienza di esigenze di protezione civile. La norma non prevede nemmeno un obbligo di preavviso al concessionario, sebbene l'art. 7 della L. 241/1990 imponga comunque la comunicazione dell'avvio del procedimento. La revoca non dà diritto ad alcun indennizzo: il concessionario, scegliendo una concessione breve e con impianti amovibili, accetta implicitamente il rischio di una revoca anticipata.
La revoca qualificata delle concessioni lunghe o con impianti stabili
Il secondo comma introduce una disciplina più garantistica per le concessioni di durata superiore al quadriennio o che «comunque importino impianti di difficile sgombero». Per queste concessioni, la revoca deve essere motivata da «specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse». Il requisito della specificità esclude motivazioni generiche o di opportunità: l'amministrazione deve individuare concretamente il motivo di pubblico interesse che impone la revoca, e tale motivo deve essere direttamente collegato all'uso pubblico del demanio marittimo o ad altro interesse pubblico prevalente. La giurisprudenza amministrativa ha interpretato questa disposizione nel senso che la revoca deve essere proporzionata: non è legittima se il motivo pubblico invocato potrebbe essere soddisfatto con misure meno invasive, come la modifica delle condizioni della concessione.
Il principio 'la revoca non dà diritto a indennizzo' e le sue eccezioni
Il terzo comma stabilisce laconicamente che «la revoca non dà diritto a indennizzo». Questa regola generale si applica sia alle concessioni brevi sia a quelle lunghe, ma subisce un'eccezione rilevante nel quinto comma per le «concessioni che hanno dato luogo a costruzione di opere stabili». In questo caso, l'amministrazione marittima è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al «rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato». Si tratta di un indennizzo calcolato secondo la logica dell'ammortamento residuo: se la concessione dura 20 anni, il costo delle opere si divide per 20 anni; ogni anno di vita della concessione 'ammortizza' una quota del costo; l'indennizzo copre le quote relative agli anni che mancano alla scadenza. Il sesto comma introduce un limite massimo: l'indennizzo non può superare il valore delle opere al momento della revoca, dedotto l'ammontare degli ammortamenti già effettuati. Questo limite evita che il concessionario riceva un indennizzo superiore al valore effettivo delle costruzioni, realizzando un ingiustificato arricchimento.
Coordinamento con il diritto amministrativo generale: revoca ex art. 21-quinquies L. 241/1990
L'art. 42 del codice della navigazione costituisce la norma speciale che disciplina la revoca delle concessioni demaniali marittime, in deroga (o in complemento) al regime generale della revoca dei provvedimenti amministrativi sancito dall'art. 21-quinquies della L. 241/1990. Quest'ultima norma stabilisce che la revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per mutamento della valutazione dell'interesse pubblico originario comporta un indennizzo. Il coordinamento tra le due norme richiede attenzione: per le concessioni demaniali marittime, il codice della navigazione prevede la regola del 'no indennizzo' per le revoche generali, mentre l'indennizzo è dovuto solo per le concessioni con opere stabili, secondo il meccanismo dell'ammortamento residuo. La norma speciale del codice prevale sull'art. 21-quinquies, che si applica solo in via suppletiva per quanto non regolato dalla disciplina speciale.
Casi pratici
Caso 1: Revoca di una concessione stagionale per esigenze portuali
Tizio ha in concessione un piccolo tratto di banchina per ormeggio di imbarcazioni da diporto, con durata triennale e strutture completamente amovibili. L'autorità marittima, in vista di lavori di ampliamento del porto commerciale, revoca discrezionalmente la concessione senza obbligo di specifica motivazione. Tizio riceve la comunicazione del provvedimento e non ha diritto ad alcun indennizzo; deve rimuovere le strutture entro il termine indicato nel provvedimento di revoca.
Caso 2: Revoca di una concessione ventennale con indennizzo per opere stabili
Caio ha investito 500.000 euro nella costruzione di un capannone su un'area demaniale portuale concessa per 20 anni. Dopo 8 anni, l'autorità marittima revoca la concessione per specifiche esigenze di ampliamento del traffico commerciale portuale. Caio ha diritto a un indennizzo pari alle 12/20 del costo delle opere (anni rimanenti su durata totale), ovvero 300.000 euro, ridotto al valore effettivo del capannone al momento della revoca qualora inferiore a tale importo.
Caso 3: Contestazione dei motivi della revoca qualificata
Sempronio titolare di una concessione decennale per uno stabilimento balneare riceve un provvedimento di revoca motivato genericamente con 'esigenze di riqualificazione costiera'. Sempronio impugna il provvedimento al TAR, sostenendo che la motivazione è insufficientemente specifica ai sensi dell'art. 42, secondo comma. Il giudice accoglie il ricorso ritenendo che la generica 'riqualificazione costiera' non integri i 'specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare' richiesti dalla norma, e annulla il provvedimento.
Domande frequenti
La revoca di una concessione demaniale marittima richiede sempre un indennizzo?
No, in linea generale la revoca non dà diritto a indennizzo; l'eccezione riguarda le concessioni che hanno dato luogo a costruzione di opere stabili, per le quali è dovuto un indennizzo pari alle quote di costo non ancora ammortizzate.
Quando una concessione demaniale marittima può essere revocata senza motivazioni specifiche?
Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e senza impianti di difficile sgombero possono essere revocate discrezionalmente; quelle di durata superiore o con impianti stabili richiedono specifici motivi di pubblico interesse marittimo.
Come si calcola l'indennizzo per la revoca di una concessione con opere stabili?
Si calcola come rimborso delle quote di costo delle opere corrispondenti agli anni mancanti alla scadenza (ammortamento residuo), con un limite massimo pari al valore effettivo delle opere al momento della revoca, dedotti gli ammortamenti effettuati.
La revoca parziale della concessione comporta la restituzione del canone?
No, ma comporta una riduzione adeguata del canone per il futuro, proporzionale alla parte di area revocata; il concessionario mantiene la facoltà di rinuncia alla concessione residua ex art. 44, primo comma.
Chi decide la revoca di una concessione demaniale marittima?
L'amministrazione marittima, che esercita un potere discrezionale (per le concessioni brevi senza impianti stabili) o un potere vincolato a specifici motivi di pubblico interesse (per le concessioni lunghe o con impianti stabili).
Vedi anche