Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 9 Codice della Navigazione – Legge regolatrice del contratto di lavoro

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

I contratti di lavoro della gente del mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile, salva, se la nave o l'aeromobile è di nazionalità straniera, la diversa volontà delle parti. 43 ————- AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera fatte salve le disposizioni di cui all'art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave è iscritta.

In sintesi

  • Lex banderae per il lavoro nautico: i contratti di lavoro della gente del mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.
  • Autonomia delle parti per navi straniere: se la nave o l'aeromobile è di nazionalità straniera, le parti possono scegliere una legge diversa da quella della bandiera, deroga non prevista per le navi italiane.
  • Ambito soggettivo ampio: la norma copre tre categorie di personale navigante: gente del mare (marittimi delle navi), personale di navigazione interna (fiumi e laghi) e personale di volo (aviazione).
  • Aggiornamento DPR 66/1990: durante la temporanea abilitazione alla bandiera italiana la legge nazionale è quella italiana; durante la sospensione è quella del registro straniero, fatte salve le norme L. 234/1989 sul lavoro marittimo.
  • Coordinamento con la MLC 2006: la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (ratificata dall'Italia) ha introdotto standard minimi inderogabili che si applicano indipendentemente dalla legge scelta dalle parti.
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Ratio e collocazione sistematica

L'articolo 9 del Codice della navigazione è la norma di conflitto speciale per i contratti di lavoro del personale navigante. Rientra nel sistema degli artt. 5-11, che assoggettano tutti i principali rapporti giuridici nati nell'ambito della navigazione - dagli atti compiuti a bordo ai diritti reali, dalla responsabilità dell'armatore all'avaria comune - alla legge dello Stato di bandiera. Nel settore del lavoro, questa scelta è particolarmente significativa: il lavoro nautico presenta caratteri del tutto peculiari (distacco prolungato, vita in comuni strettamente organizzati, rischi professionali specifici, mobilità internazionale continua) che giustificano una disciplina speciale rispetto al diritto del lavoro ordinario.

Le tre categorie di lavoratori naviganti

La norma identifica tre categorie soggettive. La gente del mare comprende il comandante, gli ufficiali e i comuni dell'equipaggio delle navi marittime iscritte nei registri italiani, nonché i lavoratori portuali imbarcati in modo stabile. Il loro contratto di arruolamento (o contratto di lavoro nautico) è disciplinato nel Libro III del Codice della navigazione (artt. 319-425). Il personale navigante della navigazione interna è l'equipaggio delle navi destinate alla navigazione su fiumi, laghi e canali; è disciplinato nel Libro IV del codice. Il personale di volo comprende piloti, copiloti, navigatori, ingegneri di bordo e assistenti di volo degli aeromobili italiani; il loro rapporto di lavoro è disciplinato nella Parte seconda del codice (artt. 900 e ss.) e dai CCNL di settore (in particolare il CCNL per il personale navigante di linea).

La deroga convenzionale per le navi straniere

A differenza degli artt. 5-8, che non prevedono (salvo il caso di reciprocità per le navi straniere nell'art. 5, secondo comma) la possibilità di derogare alla lex banderae, l'art. 9 ammette un'eccezione esplicita: se la nave o l'aeromobile è di nazionalità straniera, le parti del contratto di lavoro possono scegliere di comune accordo una legge diversa da quella della bandiera. Si tratta di un'apertura all'autonomia privata internazionale tipica del diritto del lavoro marittimo internazionale: poiché molte navi battono bandiera di convenienza (Liberia, Panama, Marshall Islands) con ordinamenti spesso meno protettivi, si lascia alle parti la facoltà di sottrarsi alla legge della bandiera e di scegliere la legge più favorevole al lavoratore. In ambito europeo, l'art. 8 del Regolamento Roma I (593/2008/CE) - applicabile ai contratti di lavoro con elementi di internazionalità all'interno dell'UE - stabilisce che, qualunque sia la legge scelta, il lavoratore non può essere privato delle protezioni che gli spetterebbero in base alla legge applicabile in assenza di scelta (di solito quella del Paese dove svolge abitualmente il lavoro o dove si trova il centro di direzione): un filtro di tutela minima che si sovrappone all'autonomia privata dell'art. 9.

La Convenzione sul lavoro marittimo (MLC 2006)

Il quadro normativo dell'art. 9 si interseca oggi con la Maritime Labour Convention 2006 (MLC), adottata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e ratificata dall'Italia con L. 23 marzo 2012, n. 113. La MLC è spesso definita la 'quarta pilastro della normazione marittima internazionale' (accanto a SOLAS, MARPOL e STCW): stabilisce standard minimi inderogabili in materia di orario di lavoro e di riposo, salario minimo, ferie, rimpatrio, tutela della salute e sicurezza, previdenza sociale e tutele in caso di abbandono. Questi standard si applicano a tutte le navi che scalano i porti degli Stati parte, indipendentemente dalla bandiera e dalla legge scelta per il contratto di lavoro: una nave battente bandiera di convenienza non può sottrarsi all'ispezione MLC in porto italiano invocando la propria legge nazionale. La MLC prevale pertanto, come norma imperativa internazionale di applicazione necessaria, sulla legge del contratto di lavoro individuata ex art. 9.

Tutele del lavoratore e giurisdizione

Il marittimo che lavora su nave italiana gode delle tutele del diritto italiano del lavoro nautico (art. 349 e ss. cod. nav.), dei contratti collettivi nazionali di settore e delle norme previdenziali (IPSEMA poi confluita in INAIL per gli infortuni; INPS per la previdenza generale). In materia di giurisdizione, l'art. 19 del Reg. Bruxelles I bis (1215/2012/UE) prevede che il lavoratore dipendente possa essere convenuto dall'altra parte solo nello Stato del suo domicilio, mentre il lavoratore può agire sia nello Stato del domicilio del datore di lavoro sia nello Stato dove abitualmente lavora (che per i marittimi è determinato dalla sede della compagnia di navigazione o dal porto di arruolamento). Tali regole di giurisdizione sono inderogabili a svantaggio del lavoratore.

Casi pratici

Caso 1: Marittimo italiano su nave panamense

Tizio, marittimo italiano, viene arruolato su un cargo battente bandiera panamense. Il contratto scritto non sceglie alcuna legge applicabile. L'art. 9, secondo periodo, consente la scelta di legge diversa dalla bandiera per navi straniere; in mancanza di scelta, si applica la legge panamense. Tuttavia, le tutele minime della MLC 2006 (orario, ferie, rimpatrio) si applicano comunque in quanto standard minimi inderogabili di applicazione necessaria.

Caso 2: Pilota di linea su aeromobile italiano: recesso ante tempus

Caio, pilota di linea di una compagnia italiana, è assunto con contratto di arruolamento per un periodo determinato. La compagnia lo recede ante tempus invocando una riduzione della flotta. L'art. 9 stabilisce che la legge italiana regola il contratto: si applica l'art. 916 del Codice della navigazione (indennità in caso di recesso ante tempus) e le tutele del CCNL del personale navigante di linea.

Caso 3: Personale di bordo di nave interna e legge straniera

Sempronio lavora come nostromo su un battello di navigazione lacuale di proprietà di un armatore svizzero che opera sul Lago Maggiore. Il contratto, firmato a Lugano, sceglie il diritto svizzero come legge applicabile. L'art. 9, secondo periodo, permette la scelta della legge straniera per navi non italiane: il diritto svizzero si applica al contratto, salve le tutele minime previste dal Reg. Roma I (art. 8) e dalla MLC 2006 vigente in Italia.

Domande frequenti

La legge italiana si applica sempre al contratto di lavoro del marittimo italiano?

Si applica automaticamente se la nave è italiana. Se la nave è straniera, le parti possono scegliere una legge diversa; in assenza di scelta, si applica la legge della bandiera, salve le tutele minime del Regolamento Roma I e della MLC 2006.

Cos'è la MLC 2006 e perché è rilevante per il marittimo?

E' la Convenzione internazionale sul lavoro marittimo del 2006 dell'OIL, che fissa standard minimi inderogabili su orario, salario, ferie, rimpatrio e sicurezza. Si applica su tutte le navi che scalano i porti degli Stati parte, indipendentemente dalla bandiera e dalla legge scelta per il contratto.

Un marittimo può scegliere il giudice italiano per una causa contro l'armatore straniero?

Si. Il Reg. Bruxelles I bis consente al lavoratore di adire il giudice del luogo dove abitualmente lavora (che per i marittimi può essere il porto di arruolamento in Italia) o del domicilio del datore di lavoro.

Il pilota di linea gode delle stesse tutele del marittimo?

Si. L'art. 9 li tratta allo stesso modo, applicando la legge nazionale dell'aeromobile. Per i piloti italiani si applicano il Codice della navigazione (Parte seconda), il CCNL di settore e le norme ENAC su orari di volo e riposo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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