- L'art. 127 disciplina la ripartizione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito nell'ambito del Fondo per le politiche sociali.
- Il 75% delle risorse viene ripartito tra le regioni in base al numero degli abitanti e alla diffusione delle tossicodipendenze, rilevata dall'Osservatorio permanente.
- Il 25% residuo è destinato a progetti nazionali coordinati dalla Presidenza del Consiglio, con finalità di prevenzione, formazione, ricerca e informazione.
- Sono ammessi a presentare progetti alle regioni: enti locali, ASL, comunità montane, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e loro consorzi.
- I progetti di riduzione del danno non possono prevedere la somministrazione di sostanze stupefacenti delle tabelle I e II, salvo medicinali oppioidi prescrivibili.
- Un atto di indirizzo e coordinamento del Consiglio dei Ministri fissa i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti regionali.
Testo dell'articoloVigente
Art. 127 T.U. Stupefacenti — Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.
2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilita'. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma
7. 3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonche' la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresi' ad inviare una relazione al Ministro per la solidarieta' sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo
131. 5. Il 25 per cento delle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1 e' destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati: a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale; b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati; c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea; d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute; g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.
6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma
3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalita': a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purche' finalizzati al recupero psicofisico della persona; b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti; c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unita' di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico; d) individuazione di indicatori per la verifica della qualita' degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti; e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali; f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale; g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete; h) educazione alla salute.
8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili.
9. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro per la solidarieta' sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).
10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112. 11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita' di supporto tecnicoscientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitarioinfettivologico, farmacotossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione e' preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.
12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato e' coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto. Torna al sommario
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Commento
Ratio e funzione della norma
L'art. 127 del D.P.R. 309/1990 costituisce la principale norma di finanziamento delle politiche antidroga nel diritto italiano. La disposizione istituisce un canale dedicato all'interno del più ampio Fondo per le politiche sociali, individuando nel decreto ministeriale annuale lo strumento di ripartizione delle risorse tra livello centrale e livello regionale. La finalità è assicurare che alle regioni pervengano risorse sufficienti per sostenere la rete di servizi e comunità terapeutiche attivi sul territorio, secondo un principio di continuità finanziaria garantito dalla clausola di invarianza: le dotazioni del Fondo non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo che dati statistici inequivocabili documentino una diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.
Struttura della ripartizione: quota regionale e quota centrale
La norma articola la distribuzione delle risorse in due macro-destinazioni. Il 75% del Fondo è assegnato alle regioni con decreto ministeriale annuale, tenendo conto di due parametri: la popolazione residente e la diffusione delle tossicodipendenze sul territorio, quest'ultima misurata attraverso i dati dell'Osservatorio permanente di cui all'art. 132. Il 25% residuo rimane in capo all'amministrazione centrale per iniziative a valenza nazionale: programmi sperimentali di prevenzione, iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione dati, raccordo con le politiche dell'Unione europea, campagne di informazione e sensibilizzazione, formazione del personale e programmi di educazione alla salute.
Soggetti beneficiari e tipologie di progetto
Possono accedere al Fondo: province, comuni e loro consorzi, comunità montane, aziende unità sanitarie locali, enti ausiliari iscritti agli albi regionali (artt. 115 e 116 T.U.), organizzazioni di volontariato (L. 266/1991) e cooperative sociali di tipo B (L. 381/1991) e loro consorzi. Le tipologie progettuali finanziate spaziano dalla prevenzione primaria (educazione alla salute nelle scuole) a quella secondaria (intercettazione precoce dei consumatori) e terziaria (programmi di riduzione del danno per soggetti già dipendenti). Rientrano nel Fondo anche progetti di reinserimento lavorativo, che costituiscono la fase finale del percorso riabilitativo.
Il limite alla riduzione del danno: il divieto di somministrazione di stupefacenti
Il comma 8 introduce un limite esplicito: i progetti di riduzione del danno non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 del T.U., né di sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale. Fanno eccezione i medicinali oppioidi prescrivibili, impiegabili nei programmi di terapia sostitutiva (metadone, buprenorfina) nell'ambito di protocolli clinici validati. Questo limite riflette una scelta di politica legislativa che distingue nettamente tra terapia sostitutiva — riconosciuta come strumento sanitario legittimo — e distribuzione di sostanze senza finalità terapeutica.
L'atto di indirizzo e coordinamento e il ruolo della Consulta
Il comma 7 attribuisce al Consiglio dei Ministri il potere di adottare un atto di indirizzo e coordinamento che fissi i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti regionali. L'atto è deliberato su proposta del Ministro competente, previo parere delle commissioni parlamentari, sentite la Conferenza unificata (D.Lgs. 281/1997) e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'art. 132. L'elenco dei criteri (lett. a-h del comma 7) privilegia un approccio integrato: progetti territoriali a rete, reinserimento lavorativo personalizzato, servizi di primo intervento a bassa soglia, indicatori di verifica della qualità, scambio di dati tra tutti i soggetti della rete.
Profili di controllo e poteri sostitutivi
Il comma 10 introduce un meccanismo sostitutivo nei confronti delle regioni inadempienti: se entro la chiusura dell'esercizio finanziario una regione non ha adottato i provvedimenti attuativi e non ha impegnato contabilmente le quote assegnate, si applicano le disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. 112/1998 in materia di poteri sostitutivi dello Stato. Per l'esame istruttorio dei progetti centrali è prevista una apposita commissione di esperti (comma 11), presieduta da un dirigente della Presidenza del Consiglio e composta da nove esperti nelle discipline rilevanti.
Casi pratici
Caso 1: Comune che presenta un progetto di prevenzione alle regioni
Tizio, assessore alle politiche sociali di un comune, intende candidare al Fondo nazionale un progetto biennale di educazione alla salute nelle scuole medie. Il comune è tra i soggetti legittimati dall'art. 127 co. 3. Tizio presenta il progetto alla regione entro i termini stabiliti dall'atto di indirizzo regionale. La regione, dopo la valutazione prevista dal comma 4, approva il progetto e dispone il finanziamento a valere sulla quota del 75% assegnata dallo Stato. Il comune è tenuto a rispettare il vincolo di destinazione e a fornire alla regione la relazione finale sull'efficacia degli interventi.
Caso 2: Cooperativa sociale e reinserimento lavorativo
Caia è presidente di una cooperativa sociale di tipo B (L. 381/1991) attiva nel reinserimento lavorativo di ex tossicodipendenti. La cooperativa presenta alla regione un progetto per l'inserimento di venti beneficiari in attività di manutenzione del verde pubblico, finanziato con le risorse del Fondo nazionale. Il progetto viene approvato e il finanziamento erogato in tranche subordinate alla verifica degli obiettivi intermedi. La regione dispone un'ispezione per verificare la corretta destinazione dei fondi. Caia produce tutta la documentazione richiesta e il rendiconto viene approvato.
Caso 3: Organizzazione di volontariato e i limiti alla riduzione del danno
Sempronio, referente di un'organizzazione di volontariato iscritta al registro regionale, presenta un progetto di unità di strada per il contatto con consumatori di droghe. Il progetto prevede la distribuzione di kit sterili e il colloquio motivazionale, ma non la somministrazione di sostanze stupefacenti. La regione approva il progetto, compatibile con il comma 7 lett. c) e con il divieto del comma 8. Sempronio deve però assicurarsi che eventuali terapie sostitutive con metadone o buprenorfina siano gestite esclusivamente dal personale sanitario del SerD competente, non dall'organizzazione di volontariato.
Domande frequenti
Chi può presentare progetti finanziati dal Fondo nazionale lotta alla droga?
Province, comuni e loro consorzi, comunità montane, ASL, enti ausiliari iscritti agli albi regionali, organizzazioni di volontariato (L. 266/1991) e cooperative sociali di tipo B (L. 381/1991). I progetti vengono presentati alle regioni, che finanziano con la quota del 75% assegnata dallo Stato.
Come sono ripartite le risorse del Fondo tra regioni e amministrazione centrale?
Il 75% è assegnato annualmente alle regioni con decreto ministeriale, tenendo conto della popolazione e della diffusione delle tossicodipendenze. Il 25% residuo è gestito centralmente dalla Presidenza del Consiglio per iniziative nazionali di prevenzione, formazione, ricerca e raccordo con le politiche UE.
I progetti di riduzione del danno possono prevedere la distribuzione di droghe?
No. Il comma 8 vieta espressamente la somministrazione di sostanze delle tabelle I e II dell'art. 14, nonché di sostanze non in Farmacopea. Fanno eccezione i medicinali oppioidi prescrivibili (metadone, buprenorfina) nell'ambito di terapie sostitutive gestite da personale sanitario.
Cosa succede se una regione non impegna le risorse assegnate entro l'esercizio finanziario?
Si applicano le disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. 112/1998 sui poteri sostitutivi dello Stato. Lo Stato può intervenire in via sostitutiva per garantire la corretta destinazione delle risorse del Fondo.
Il Fondo nazionale può finanziare anche il reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti?
Sì. Il comma 7 lett. b) include espressamente la promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo. Le cooperative sociali di tipo B sono tra i soggetti tipicamente impegnati in questo ambito e possono accedere ai finanziamenti regionali.
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