- Il lavoratore assunto a tempo indeterminato al quale sia stata accertata la tossicodipendenza ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo necessario all'esecuzione del trattamento riabilitativo, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
- Il diritto spetta a condizione che il lavoratore intenda accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i SerD o altre strutture autorizzate.
- L'assenza per trattamento riabilitativo è equiparata, ai fini normativi, economici e previdenziali, all'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato, salvo disciplina contrattuale più favorevole.
- I contratti collettivi e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono prevedere modalità specifiche per l'esercizio del diritto, anche in senso più favorevole al lavoratore.
- I familiari del tossicodipendente possono a loro volta essere posti in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico, ove il SerD ne attesti la necessità.
- Per la sostituzione del lavoratore assente è consentita l'assunzione a tempo determinato; nel pubblico impiego la durata massima dei contratti sostitutivi è di un anno.
Testo dell'articoloVigente
Art. 124 T.U. Stupefacenti — Lavoratori tossicodipendenti
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unita' sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e' dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalita' per l'esercizio della facolta' di cui al comma
1. Salvo piu' favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo e' considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendente ne attesti la necessita'.
3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 e' consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1 secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n.
230. Nell'ultimo del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.
4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'eccesso all'impiego, nonche' quelle che, per il personale delle Forze di polizia, per quello che riveste la qualita' di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio. Torna al sommario
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Commento
Ratio e funzione della norma
L'articolo 124 introduce nell'ordinamento lavoristico una speciale tutela della stabilità occupazionale del lavoratore tossicodipendente, inscrivendosi nel più ampio sistema di misure di reinserimento sociale previsto dal Titolo X del T.U. 309/1990. La conservazione del posto non è un beneficio incondizionato, ma è strettamente collegata alla volontà del lavoratore di sottoporsi a un percorso terapeutico strutturato: il legislatore costruisce un incentivo positivo che tende a rimuovere uno dei principali ostacoli pratici all'accesso alle cure — il timore di perdere l'impiego — senza tuttavia creare una protezione permanente o sganciata dall'impegno riabilitativo.
Presupposti del diritto alla conservazione del posto
Tre condizioni devono coesistere: (i) l'accertamento dello stato di tossicodipendenza, effettuato secondo le procedure previste dal T.U. (tipicamente attraverso il SerD o struttura analoga); (ii) la volontà del lavoratore di accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi; (iii) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Quest'ultimo requisito esclude esplicitamente i lavoratori a tempo determinato, i collaboratori e le altre figure atipiche, una lacuna che nel tempo ha suscitato critiche dottrinali, non del tutto colmate dalla contrattazione collettiva.
Durata massima e computo del periodo
Il diritto alla conservazione del posto opera per il periodo di sospensione della prestazione lavorativa derivante dall'esecuzione del trattamento, con un limite assoluto di tre anni. Il termine triennale si computa dall'inizio della sospensione effettiva delle prestazioni lavorative e non dalla data dell'accertamento della tossicodipendenza. La norma non chiarisce se il termine sia unico e continuativo ovvero se ammetta frazionamenti in caso di ricadute: la prassi applicativa, orientata da indicazioni ministeriali e contrattuali, tende a considerare il triennio come limite complessivo, non reiterabile per lo stesso episodio di dipendenza, salvo diversa previsione contrattuale.
Trattamento economico e previdenziale dell'assenza
In assenza di disposizione contrattuale più favorevole, l'assenza è equiparata all'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato, con conseguente sospensione della retribuzione e della contribuzione a carico del datore di lavoro. Sul piano previdenziale, il periodo di aspettativa non è utile ai fini del trattamento pensionistico, né ai fini del calcolo del TFR, salvo che il contratto collettivo preveda diversamente. Alcuni CCNL del settore privato (ad esempio nel terziario e nelle cooperative sociali) hanno introdotto disposizioni più favorevoli, come il riconoscimento parziale della retribuzione o la contribuzione figurativa per una parte del periodo.
Ruolo della contrattazione collettiva
Il co. 2 attribuisce alla contrattazione collettiva — sia nel settore privato sia nel pubblico impiego — un ruolo integrativo e potenzialmente migliorativo. I CCNL possono disciplinare le modalità di esercizio del diritto (preavviso, documentazione da produrre, frazionabilità dell'aspettativa), le condizioni per il rientro, il trattamento economico dell'assenza. La norma opera dunque come standard minimo inderogabile, mentre la contrattazione può elevare le tutele. Nel pubblico impiego, il riferimento agli accordi di lavoro rispetta la distinzione tra legge e contrattazione collettiva introdotta dal D.Lgs. 165/2001.
Aspettativa per i familiari
Una previsione di particolare interesse è quella del co. 2 in fine, che consente ai familiari del tossicodipendente di essere posti a domanda in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo, a condizione che il SerD ne attesti la necessità. Questa disposizione riconosce il ruolo fondamentale del contesto familiare nel percorso di recupero e consente ai congiunti di dedicarsi attivamente al sostegno del familiare tossicodipendente senza perdere il posto di lavoro. Il presupposto dell'attestazione del SerD introduce un filtro qualificato che evita un uso strumentale dell'istituto.
Sostituzione del lavoratore assente
Il co. 3 consente al datore di lavoro di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato per sostituire il lavoratore in aspettativa, richiamando la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230 (oggi sostituita dal D.Lgs. 81/2015). Nel pubblico impiego, i contratti sostitutivi non possono avere durata superiore a un anno, in linea con i limiti generali dell'utilizzo del tempo determinato nel settore pubblico.
Eccezioni per categorie speciali
Il co. 4 fa salve le disposizioni che richiedono requisiti psico-fisici particolari per l'accesso o la permanenza nell'impiego, nonché le norme che disciplinano la sospensione e la destituzione per il personale delle Forze di polizia, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale soggetto ai limiti della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Per queste categorie, la tossicodipendenza può avere conseguenze più gravi sul rapporto di servizio, indipendentemente dalla volontà di intraprendere un percorso terapeutico.
Casi pratici
Caso 1: Conservazione del posto durante il trattamento residenziale
Tizio, operaio a tempo indeterminato in un'azienda metalmeccanica, viene accertato tossicodipendente da eroina dal SerD. Manifesta al datore di lavoro la volontà di seguire un programma terapeutico residenziale della durata di dodici mesi presso una comunità autorizzata. Il datore di lavoro è tenuto a collocarlo in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 124, conservandogli il posto per l'intera durata del trattamento. Nelle more, assume a tempo determinato Caia per la sostituzione, in base alla disciplina dei contratti a termine. Al termine del programma, Tizio rientra in servizio; la mancata riammissione costituirebbe licenziamento privo di giustificato motivo, impugnabile davanti al giudice del lavoro.
Caso 2: Aspettativa del familiare e attestazione del SerD
Caia, impiegata a tempo indeterminato in un ente pubblico, ha il figlio adolescente in trattamento presso un SerD per dipendenza da cannabinoidi con comorbilità psichiatrica. Il SerD, verificata la necessità del supporto familiare attivo per il buon esito del programma, rilascia l'attestazione prevista dall'art. 124 co. 2. Caia presenta domanda di aspettativa senza assegni al proprio datore di lavoro, allegando l'attestazione del SerD. L'ente pubblico è tenuto a concederla. Il periodo di aspettativa non è retribuito e non è utile ai fini pensionistici, ma Caia mantiene il proprio posto di lavoro per la durata necessaria al supporto del percorso terapeutico del figlio.
Caso 3: Licenziamento illegittimo durante il periodo di aspettativa
Sempronio, magazziniere a tempo indeterminato, è in aspettativa non retribuita ex art. 124 per seguire un programma di disintossicazione da metadone. Dopo otto mesi, il datore di lavoro lo licenzia per «giustificato motivo oggettivo» legato a una riorganizzazione aziendale. Il difensore di Sempronio impugna il licenziamento davanti al tribunale del lavoro, eccependo che la norma speciale dell'art. 124 T.U. 309/1990 costituisce un divieto di licenziamento durante il periodo di aspettativa riabilitativa, prevalente sulla disciplina ordinaria del licenziamento per motivo oggettivo. Il giudice del lavoro, accertata la spettanza del diritto alla conservazione del posto e la pendenza del programma, dichiara l'illegittimità del licenziamento e ordina la reintegra.
Domande frequenti
Per quanto tempo un lavoratore tossicodipendente ha diritto alla conservazione del posto?
Per il periodo necessario all'esecuzione del trattamento riabilitativo, con un limite massimo assoluto di tre anni dall'inizio della sospensione delle prestazioni lavorative. La disciplina contrattuale collettiva può prevedere condizioni più favorevoli.
Il diritto alla conservazione del posto spetta anche ai lavoratori a tempo determinato?
No. L'art. 124 co. 1 lo limita espressamente ai lavoratori assunti a tempo indeterminato. I lavoratori con contratto a termine, i collaboratori e le figure atipiche non rientrano nella protezione legale, salvo che il contratto collettivo applicabile preveda garanzie analoghe.
Il lavoratore in aspettativa riabilitativa riceve la retribuzione?
In linea generale no: il periodo è equiparato all'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato, con sospensione della retribuzione e della contribuzione. Alcuni CCNL prevedono discipline più favorevoli, come il riconoscimento parziale della retribuzione o contribuzione figurativa.
Anche un familiare del tossicodipendente può chiedere l'aspettativa?
Sì. Il co. 2 dell'art. 124 consente al familiare lavoratore di essere posto in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico del congiunto, a condizione che il SerD attesti la necessità del supporto familiare per il buon esito del programma.
Il datore di lavoro può assumere qualcuno durante l'aspettativa del lavoratore tossicodipendente?
Sì, è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato per la sostituzione, ai sensi della disciplina sui contratti a termine. Nel pubblico impiego il contratto sostitutivo non può durare più di un anno.
Le Forze di polizia sono escluse da questa tutela?
Il co. 4 fa salve le disposizioni speciali che disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio per il personale delle Forze di polizia, gli agenti di pubblica sicurezza e le categorie soggette alla legge 874/1986. Per tali categorie, la tossicodipendenza può determinare conseguenze più gravi sul rapporto di servizio indipendentemente dall'adesione al programma terapeutico.
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