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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il Ministro della Salute, d'intesa con il Ministro degli Affari Esteri, garantisce ai tossicodipendenti italiani all'estero il soccorso immediato e l'assistenza sanitaria.
  • L'intervento avviene tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, nel quadro dell'art. 37 della L. 833/1978 (istitutiva del SSN).
  • E' prevista l'organizzazione del viaggio di rientro in Italia, previa acquisizione del consenso del soggetto interessato.
  • Al rientro, apposita comunicazione e' trasmessa alle ASL competenti per la presa in carico e i successivi interventi terapeutici.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 119 T.U. Stupefacenti — Assistenza ai tossicodipendenti italiani all’estero

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unita' sanitarie locali per successivi interventi. Torna al sommario

Commento

Ratio e ambito di applicazione

L'art. 119 del D.P.R. 309/1990 disciplina una fattispecie specifica nell'ambito della tutela sanitaria dei cittadini italiani all'estero: quella del tossicodipendente che si trova fuori dal territorio nazionale in condizioni di bisogno di assistenza. La norma si inserisce nel solco dell'art. 37 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che prevede l'assistenza sanitaria degli italiani all'estero attraverso le strutture sanitarie pubbliche e le rappresentanze diplomatiche.

Il richiamo all'assenso del soggetto interessato per l'organizzazione del viaggio di rientro e' un elemento di rilievo: il legislatore ha escluso qualsiasi forma di rimpatrio coattivo, riconoscendo che l'intervento sulla tossicodipendenza deve fondarsi sulla volontarieta' del trattamento anche in una situazione di emergenza all'estero. Il soccorso immediato e l'assistenza sanitaria possono essere prestati indipendentemente dal consenso (come in qualsiasi situazione di emergenza sanitaria), ma l'organizzazione del ritorno richiede l'accordo esplicito dell'interessato.

Strumenti giuridici: convenzioni e accordi bilaterali

La norma indica come strumenti operativi le convenzioni e gli accordi bilaterali tra l'Italia e i singoli Paesi. Si tratta di fonti di diritto internazionale pattizio che disciplinano le modalita' concrete di assistenza: il riconoscimento delle strutture sanitarie italiane o convenzionate operanti all'estero, le modalita' di rimborso delle spese sostenute, il coordinamento tra le rappresentanze diplomatico-consolari italiane e le strutture sanitarie locali.

In assenza di specifiche convenzioni, l'assistenza può comunque essere garantita attraverso le strutture del Ministero degli Affari Esteri (Unita' di Crisi, uffici consolari) e attraverso il Sistema Sanitario Nazionale, che può rimborsare le spese di cura urgente all'estero in base ai regolamenti comunitari (per i Paesi UE) o a criteri di necessita' e urgenza (per i Paesi extra-UE).

Il meccanismo di continuita' delle cure al rientro

L'elemento più rilevante sul piano pratico e' la previsione della comunicazione all'ASL competente al momento del rientro. Questo meccanismo di passaggio di informazioni tra le strutture che hanno gestito l'emergenza all'estero e i servizi territoriali italiani e' essenziale per garantire la continuita' terapeutica: l'ASL che riceve la comunicazione può immediatamente attivare il SerD di zona per la presa in carico del soggetto rientrato, evitando la dispersione e l'abbandono del percorso di cura.

La norma non specifica le modalita' tecniche della comunicazione né il suo contenuto minimo. Sotto il profilo della riservatezza, la comunicazione deve rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 — GDPR), che ammette il trattamento dei dati sanitari per finalita' di cura della salute pubblica, ma impone adeguate garanzie di sicurezza e limitazione delle finalita' di trattamento.

Coordinamento con il sistema consolare e le misure di rimpatrio

Nella prassi, il sistema delineato dall'art. 119 opera attraverso una catena di soggetti: la rete consolare che segnala il caso, il Ministero degli Affari Esteri che coordina con il Ministero della Salute, le strutture sanitarie convenzionate nel Paese di residenza temporanea, e infine il SerD della citta' di residenza che riceve la comunicazione al rientro. Il meccanismo si scontra con la realta' frammentata della migrazione dei tossicodipendenti all'estero e con l'esigenza di garantire risorse finanziarie adeguate per le spese di trasporto e assistenza.

Casi pratici

Caso 1: Tossicodipendente colpito da overdose in Paese dell'Unione Europea

Tizio, cittadino italiano residente a Milano e in carico al SerD locale, si trova in Spagna per un periodo di lavoro stagionale e viene ricoverato d'urgenza per overdose da eroina. L'ambasciata italiana a Madrid viene informata dal pronto soccorso locale e attiva il meccanismo dell'art. 119. Garantito il soccorso immediato e la stabilizzazione clinica a carico del SSN spagnolo (in applicazione dei regolamenti UE di coordinamento dei sistemi previdenziali), l'ufficio consolare chiede a Tizio se intenda rientrare in Italia. Tizio acconsente: l'ambasciata organizza il trasporto con accompagnamento sanitario e trasmette comunicazione al SerD di Milano per la ripresa immediata del programma terapeutico.

Caso 2: Rifiuto del rientro e intervento dell'autorita' consolare

Caia, tossicodipendente italiana in stato di grave abbandono materiale in un Paese extra-UE senza accordi sanitari bilaterali con l'Italia, viene segnalata al consolato da un'organizzazione umanitaria locale. Il consolato garantisce il soccorso immediato e l'assistenza sanitaria urgente, ma Caia si rifiuta di rientrare in Italia. L'art. 119 esige l'assenso dell'interessata per organizzare il viaggio di ritorno: il consolato non può procedere al rimpatrio coattivo. Si limita quindi a garantire l'assistenza sanitaria locale e a mantenere un contatto periodico con Caia, nella speranza di ottenere in futuro il suo consenso al rientro.

Caso 3: Continuita' terapeutica al rientro: attivazione del SerD locale

Sempronio, rientrato in Italia dopo un periodo all'estero durante il quale era stato assistito da una struttura convenzionata con la rappresentanza diplomatica italiana, riceve dalla propria ASL di residenza la comunicazione che il SerD locale e' già stato informato del suo rientro e del percorso di cura svolto all'estero. Il SerD contatta Sempronio entro pochi giorni per avviare la presa in carico e continuare il programma terapeutico. La celerita' dell'intervento, resa possibile dal meccanismo informativo dell'art. 119, evita il rischio di ricaduta nel consumo che tipicamente accompagna i periodi di interruzione dei percorsi di cura.

Domande frequenti

L'art. 119 T.U. si applica solo ai cittadini italiani o anche ai residenti stranieri in Italia che si trovano all'estero?

La norma si riferisce esplicitamente ai tossicodipendenti 'italiani' che si trovano all'estero, dunque tutela i cittadini italiani indipendentemente dalla loro residenza, e non i cittadini stranieri residenti in Italia.

Il tossicodipendente puo' rifiutare il rientro in Italia?

Si'. L'art. 119 prevede espressamente che il viaggio di rientro sia organizzato 'dietro il loro assenso', riconoscendo il diritto dell'interessato di rifiutare il rimpatrio. Il soccorso immediato e l'assistenza sanitaria d'urgenza possono invece essere prestati indipendentemente dal consenso.

Come viene garantita l'assistenza in Paesi senza convenzioni bilaterali con l'Italia?

In assenza di specifiche convenzioni bilaterali, l'assistenza e' garantita attraverso le strutture consolari italiane. Per i Paesi UE si applicano i regolamenti di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che garantiscono l'assistenza sanitaria urgente.

Quali informazioni vengono trasmesse all'ASL al rientro del tossicodipendente?

La norma prevede l'invio di 'apposita comunicazione' alle ASL competenti per 'successivi interventi', ma non specifica il contenuto minimo. I protocolli operativi sono definiti di concerto tra Ministero della Salute e Ministero degli Affari Esteri, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati sanitari.

Il meccanismo dell'art. 119 copre anche i costi dell'assistenza sanitaria all'estero?

La norma non disciplina direttamente i profili finanziari. Per i Paesi UE si applicano i regolamenti europei di coordinamento; per i Paesi extra-UE con accordi bilaterali, le convenzioni disciplinano i rimborsi; in assenza di accordi, le spese urgenti possono essere anticipate dallo Stato.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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