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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 111 T.U. Stupefacenti — Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

Soppresso dal 09/10/2010 da: Decreto legislativo del 15/03/2010 n. 66 Articolo 2269

1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuita' dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.

2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, rilevati nell'ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanita' e dell'interno. Torna al sommario

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Commento

L'art. 111 del D.P.R. 309/1990 dava espressione normativa al principio di continuità assistenziale nel passaggio tra il sistema sanitario militare e quello civile per i soggetti tossicodipendenti. La disposizione operava su due piani distinti. Sul piano dell'assistenza individuale, imponeva che la collaborazione tra strutture sanitarie militari e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze garantisse in ogni caso la continuità del trattamento, evitando discontinuità nell'accesso ai programmi di recupero socio-sanitario quando il soggetto transitava dall'ambiente militare a quello civile (o viceversa). Sul piano informativo e statistico, la norma prevedeva che i dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza rilevato in ambito militare fossero trasmessi con cadenza annuale sia al Ministero della sanità — per le finalità di sanità pubblica e pianificazione dei servizi — sia al Ministero dell'interno — per le finalità di pubblica sicurezza e monitoraggio del fenomeno criminoso correlato.

La disposizione si inseriva in un sistema più ampio (artt. 107-112 T.U.) che configurava per le Forze armate un sotto-sistema autonomo ma integrato nella rete nazionale dei servizi per le tossicodipendenze. L'articolo è stato soppresso dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), con effetto dal 9 ottobre 2010.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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