In sintesi
- La pena detentiva inflitta a chi ha commesso reati in relazione alla propria tossicodipendenza deve essere scontata in istituti idonei all'esecuzione di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.
- Il Ministro della giustizia può provvedere all'acquisizione di case mandamentali e alla loro destinazione ai tossicodipendenti condannati, anche con sentenza non definitiva.
- La norma mira a differenziare l'esecuzione della pena per i condannati tossicodipendenti rispetto alla detenzione ordinaria, privilegiando il trattamento rispetto alla sola custodia.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 95 T.U. Stupefacenti — Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva. Torna al sommario
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'articolo 95 del D.P.R. 309/1990 esprime un principio fondamentale del sistema penitenziario per i soggetti tossicodipendenti: quando la condanna a pena detentiva non può essere evitata (ossia quando il condannato non ha potuto o non ha voluto beneficiare delle misure alternative di cui agli artt. 90-94), l'esecuzione deve comunque avvenire in un contesto istituzionale idoneo al trattamento terapeutico. La norma traduce in ambito esecutivo il principio rieducativo della pena sancito dall'art. 27, comma 3 della Costituzione, adattandolo alla condizione specifica del detenuto tossicodipendente.
L'art. 95 si inserisce nel quadro delle disposizioni che riconoscono la tossicodipendenza come condizione clinica che incide sull'esecuzione penale, pur senza escludere la responsabilità penale. Si distingue nettamente dall'art. 94 (affidamento in prova terapeutico) che consente di evitare la detenzione: qui si disciplina invece il come della detenzione obbligatoria.
Il presupposto: reati commessi «in relazione» alla tossicodipendenza
La norma si applica solo quando i reati per cui si sconta la pena sono stati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente. Questa locuzione — ricorrente nel T.U. 309/1990 — va interpretata in modo funzionale: comprende sia i reati strumentali al reperimento di sostanze (es. furti, rapine, spaccio al dettaglio per autofinanziamento) sia i reati commessi in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. Non si applica invece ai grandi trafficanti o ai soggetti che esercitano attività di traffico per mero profitto economico, indipendentemente da una condizione di dipendenza personale.
La valutazione del nesso causale tra tossicodipendenza e reato compete al giudice dell'esecuzione o alla magistratura di sorveglianza, sulla base della documentazione sanitaria e della storia clinica del condannato.
Istituti idonei per il trattamento terapeutico
Il comma 1 impone che la detenzione avvenga in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi. In pratica, ciò si traduce nella possibilità di assegnazione a:
— Sezioni specializzate per tossicodipendenti all'interno di istituti penitenziari ordinari, dotate di personale sanitario specializzato e in collegamento con il SerD territoriale.
— Istituti a indirizzo terapeutico, dove il trattamento è integrato nella quotidianità detentiva.
— Reparti ex art. 96, co. 4 T.U., organizzati dal Ministro della giustizia su base territoriale in coordinamento con le autorità sanitarie regionali.
Il criterio dell'idoneità è valutato caso per caso dall'amministrazione penitenziaria in sede di assegnazione, con la collaborazione del servizio sanitario penitenziario. Il condannato o il suo difensore possono richiedere al magistrato di sorveglianza di verificare la correttezza dell'assegnazione e di ordinare il trasferimento in istituto idoneo ove quello di detenzione non lo sia.
Le case mandamentali: uno strumento organizzativo ministeriale
Il comma 2 attribuisce al Ministro della giustizia la facoltà di acquisire case mandamentali (strutture detentive di piccole dimensioni, a bassa sicurezza) e destinarle ai tossicodipendenti condannati, anche con sentenza non definitiva (ossia in custodia cautelare o in espiazione provvisoria). L'utilizzo delle case mandamentali per questa categoria di detenuti risponde a una logica di appropriatezza: ambienti meno sovraffollati, più vicini alla rete dei servizi territoriali (SerD, comunità) e più adatti all'esecuzione di programmi individualizzati di trattamento.
La previsione riflette l'intenzione del legislatore del 1990 di differenziare strutturalmente l'offerta penitenziaria per i tossicodipendenti, anche se nella pratica l'attuazione è stata parziale a causa delle carenze strutturali del sistema penitenziario italiano.
Rapporto con l'art. 96 e il diritto alle cure in carcere
L'art. 95 deve essere letto in stretto coordinamento con l'art. 96 T.U., che disciplina il diritto del detenuto tossicodipendente a ricevere cure mediche e assistenza all'interno dell'istituto carcerario, e con la normativa sul servizio sanitario penitenziario (D.Lgs. 230/1999, che ha trasferito la sanità penitenziaria al SSN). Insieme, le due norme delineano un sistema di tutela sanitaria del detenuto tossicodipendente articolato su due livelli: il diritto alle cure in qualunque istituto (art. 96) e la preferenza per istituti specificamente attrezzati (art. 95).
Casi pratici
Caso 1: Richiesta di trasferimento in istituto idoneo
Tizio, condannato a 3 anni per furto aggravato commesso per procurarsi eroina, è assegnato a un istituto penitenziario privo di sezione specializzata per tossicodipendenti. Il suo difensore presenta reclamo al magistrato di sorveglianza, evidenziando che il reato è stato commesso in relazione alla tossicodipendenza di Tizio (documentata da certificazione SerD allegata) e che l'istituto di assegnazione non soddisfa il requisito dell'idoneità terapeutica. Il magistrato di sorveglianza, verificata la fondatezza del reclamo, ordina all'amministrazione penitenziaria il trasferimento di Tizio presso un istituto dotato di sezione specializzata.
Caso 2: Assegnazione a casa mandamentale durante custodia cautelare
Caia, in custodia cautelare per rapina a mano armata commessa in stato di dipendenza da cocaina (come da relazione del SerD prodotta dalla difesa), è inizialmente assegnata alla casa circondariale ordinaria. Il suo difensore chiede al tribunale del riesame e, successivamente, alla magistratura di sorveglianza l'assegnazione a una casa mandamentale attrezzata per il trattamento terapeutico, ai sensi dell'art. 95, co. 2 T.U. L'amministrazione penitenziaria, verificata la disponibilità di posti, dispone il trasferimento, consentendo a Caia di iniziare un programma terapeutico già durante la fase cautelare.
Caso 3: Valutazione del nesso tra reato e tossicodipendenza
Sempronio è condannato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 T.U.). In sede esecutiva, il suo difensore invoca l'art. 95 per ottenere l'assegnazione in istituto terapeutico, sostenendo che anche lui è tossicodipendente. Il magistrato di sorveglianza, acquisiti gli atti del processo di merito, rileva che il ruolo di Sempronio nell'organizzazione era quello di grossista e che la condanna non riguarda reati commessi «in relazione» alla sua tossicodipendenza ma attività criminali organizzate a scopo di profitto. Nega quindi l'assegnazione ai sensi dell'art. 95, pur riconoscendo il diritto alle cure ex art. 96.
Domande frequenti
L'art. 95 si applica a qualsiasi condannato che faccia uso di droghe?
No. Si applica solo a chi ha commesso i reati per i quali sconta la pena 'in relazione' alla propria tossicodipendenza. Il nesso causale tra dipendenza e reato deve essere accertato e documentato.
Cosa si intende per istituto idoneo?
Un istituto dotato di sezione specializzata per tossicodipendenti, personale sanitario specializzato e collegamento con il SerD territoriale, in grado di eseguire programmi terapeutici individualizzati.
Il condannato può contestare l'assegnazione a un istituto non idoneo?
Sì, tramite reclamo al magistrato di sorveglianza, che può ordinare il trasferimento in istituto idoneo.
L'art. 95 si applica anche ai detenuti in custodia cautelare?
Il comma 2, riguardante le case mandamentali, lo prevede espressamente anche per chi è detenuto con sentenza non definitiva.
Qual è il rapporto tra l'art. 95 e l'art. 94 (affidamento in prova terapeutico)?
L'art. 94 consente di evitare la detenzione; l'art. 95 disciplina invece il come della detenzione quando non è possibile accedere all'art. 94 o il beneficio è stato negato. Sono strumenti complementari.
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