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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il Tribunale di sorveglianza fissa senza indugio l'udienza di trattazione, con avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima.
  • Se il condannato è privo di difensore, il Tribunale gli nomina d'ufficio un difensore d'ufficio.
  • Se l'avviso al condannato non è possibile nel domicilio indicato e questi non compare, il Tribunale dichiara inammissibile l'istanza.
  • Il Tribunale può acquisire gli atti del procedimento e disporre accertamenti sul programma terapeutico e socio-riabilitativo.
  • L'ordinanza conclusiva è comunicata immediatamente al pubblico ministero; se la sospensione non è concessa, il PM emette ordine di carcerazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 92 T.U. Stupefacenti — Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non e' possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta o all'atto della scarcerazione e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.

2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza puo' acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato.

3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento e' data immediata comunicazione al pubblico ministero competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non e' concessa, emette ordine di carcerazione. Torna al sommario

Commento

Funzione dell'articolo nel sistema

L'articolo 92 disciplina il procedimento camerale davanti al Tribunale di sorveglianza per la decisione definitiva sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena presentata dal condannato tossicodipendente. Costituisce la fase culminante del percorso avviato con l'istanza di cui all'art. 91, integrando le disposizioni generali sul procedimento di sorveglianza previste dalla L. 354/1975 e dal d.lgs. 274/2000. La specialità della materia giustifica alcune deroghe al rito ordinario di sorveglianza, in particolare la rapidità della fissazione dell'udienza («senza indugio») che risponde all'urgenza propria di chi si trova in stato di detenzione o di imminente carcerazione.

Nomina del difensore d'ufficio

Il Tribunale di sorveglianza, nella fase di fissazione dell'udienza, verifica d'ufficio se il condannato sia assistito da un difensore di fiducia. In caso negativo, procede alla nomina di un difensore d'ufficio attingendo all'elenco del Consiglio dell'ordine forense competente per territorio. La garanzia della difesa tecnica è inderogabile: il procedimento incide sulla libertà personale del condannato e la presenza del difensore è condizione di regolarità del contraddittorio. La nomina d'ufficio non pregiudica la facoltà dell'interessato di nominare un difensore di fiducia in qualsiasi momento antecedente all'udienza.

Avviso alle parti e termini

Il Tribunale dà avviso della data di udienza al richiedente (il condannato), al suo difensore e al pubblico ministero, con un preavviso minimo di cinque giorni. Il termine ha natura ordinatoria acceleratoria: è posto nell'interesse del condannato a una rapida definizione del procedimento, ma il mancato rispetto non determina nullità assoluta, potendo le parti rinunciarvi o sanarlo con la comparizione. L'avviso al condannato deve essere dato nel domicilio indicato nell'istanza o in quello comunicato all'atto della scarcerazione (nel caso di applicazione provvisoria del beneficio).

Conseguenze della mancata comparizione del condannato

La norma prevede un meccanismo sanzionatorio particolarmente rigoroso: se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato e quest'ultimo non compare all'udienza, il Tribunale dichiara inammissibile l'istanza. L'inammissibilità derivante da irreperibilità non è una sanzione automatica ed arbitraria, ma è funzionale a evitare che il procedimento prosegua in assenza di un soggetto che ha abbandonato il domicilio dichiarato — indice concreto di possibile sottrazione alla giustizia o di inaffidabilità rispetto al programma terapeutico che dovrebbe eseguire. La dichiarazione di inammissibilità non preclude la presentazione di una nuova istanza con aggiornamento del domicilio.

Poteri istruttori del Tribunale

Ai fini della decisione, il Tribunale di sorveglianza dispone di significativi poteri istruttori: può acquisire d'ufficio copia degli atti del procedimento penale di cognizione (per valutare la gravità dei reati commessi, l'eventuale pericolosità sociale e i precedenti penali) e può disporre accertamenti specifici sul programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato. Questi accertamenti possono essere demandati a esperti, al SerD competente o direttamente alla struttura che segue il condannato. L'obiettivo è consentire al Tribunale una valutazione prognostica fondata e non meramente cartolare sulla serietà e sull'efficacia del programma riabilitativo.

L'ordinanza conclusiva e i suoi effetti

Il procedimento si chiude con un'ordinanza (provvedimento tipico della giurisdizione di sorveglianza) che il Tribunale emette all'esito della camera di consiglio. L'ordinanza può concedere o negare la sospensione dell'esecuzione. In entrambi i casi, deve essere comunicata immediatamente al pubblico ministero competente per l'esecuzione:

— Se la sospensione è concessa: il PM prende atto del provvedimento e il condannato può dare esecuzione al programma terapeutico in stato di libertà (o continua a goderne se era già stato applicato il beneficio in via provvisoria).

— Se la sospensione è negata: il PM emette senza indugio l'ordine di carcerazione, ripristinando l'esecuzione della pena detentiva. La negazione non preclude future richieste in presenza di mutate condizioni, ad esempio dopo un nuovo percorso terapeutico documentato.

Casi pratici

Caso 1: Istruttoria del Tribunale e accertamento sul programma terapeutico

Tizio, condannato per art. 73 T.U. a 4 anni, presenta istanza di sospensione tramite il proprio difensore, allegando certificazione SerD. Il Tribunale di sorveglianza, fissata l'udienza nel termine di legge, dispone d'ufficio l'acquisizione degli atti del processo di merito per verificare i precedenti penali di Tizio e incarica il SerD locale di trasmettere una relazione aggiornata sull'andamento del programma terapeutico nei sei mesi precedenti. All'udienza il difensore illustra le relazioni; il PM non si oppone. Il Tribunale concede la sospensione, ritenendo il programma serio e i risultati positivi.

Caso 2: Inammissibilità per irreperibilità del condannato

Caia, condannata a 2 anni e 6 mesi in stato di libertà, presenta istanza di sospensione dell'esecuzione indicando come domicilio un indirizzo in un comune della provincia. Il Tribunale di sorveglianza tenta la notifica del decreto di fissazione udienza a quel domicilio, ma la raccomandata viene restituita al mittente con indicazione «destinatario sconosciuto». All'udienza Caia non compare né risulta aver comunicato un nuovo indirizzo. Il Tribunale dichiara inammissibile l'istanza ai sensi dell'art. 92, co. 1. Il difensore d'ufficio nominato deposita ricorso e consiglia alla cliente, una volta rintracciata, di presentare nuova istanza con domicilio aggiornato e certificazione SerD rinnovata.

Caso 3: Ordinanza di diniego e immediata emissione dell'ordine di carcerazione

Sempronio ha goduto dell'applicazione provvisoria del beneficio disposta dal magistrato di sorveglianza. All'udienza definitiva davanti al Tribunale di sorveglianza, il PM produce documentazione attestante che Sempronio ha abbandonato la comunità terapeutica dopo pochi giorni e ha ripreso l'uso di sostanze, come risulta da un test tossicologico positivo eseguito dalla struttura. Il Tribunale, ritenuta insussistente la serietà del programma e la prognosi favorevole, nega la sospensione con ordinanza motivata. La comunicazione al PM è immediata; questi emette ordine di carcerazione e Sempronio viene arrestato dagli agenti di polizia giudiziaria nel giorno stesso.

Domande frequenti

Entro quanto tempo il Tribunale di sorveglianza deve fissare l'udienza?

'Senza indugio', con avviso alle parti almeno cinque giorni prima. Non è fissato un termine massimo in giorni, ma la celerità è un obbligo espresso dalla norma.

Cosa succede se il condannato non ha un difensore?

Il Tribunale di sorveglianza glielo nomina d'ufficio prima dell'udienza, garantendo in ogni caso l'assistenza tecnica.

Quali sono le conseguenze della mancata comparizione del condannato?

Se l'avviso non ha potuto essere consegnato al domicilio indicato e il condannato non si presenta, il Tribunale dichiara inammissibile l'istanza. È possibile ripresentarla con un domicilio aggiornato.

Il Tribunale di sorveglianza può disporre accertamenti propri?

Sì, può acquisire gli atti del procedimento penale e disporre accertamenti specifici sul programma terapeutico, anche tramite il SerD o la struttura riabilitativa.

Cosa fa il pubblico ministero se il Tribunale nega la sospensione?

Emette immediatamente l'ordine di carcerazione per dare esecuzione alla pena detentiva.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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