- L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al Servizio centrale antidroga, specificando entità e tipo di sostanze.
- Quando il decreto di sequestro non è più soggetto a riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di campioni e ordina la distruzione della residua parte delle sostanze.
- La conservazione integrale delle sostanze è consentita solo se assolutamente necessaria per le indagini, con provvedimento motivato del giudice.
- In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione definitiva delle sostanze confiscate, avvalendosi di strutture pubbliche e della polizia giudiziaria per le operazioni.
- La procedura di distruzione segue le modalità tecniche del decreto ministeriale del 19 luglio 1985 e viene verbalizzata; il verbale è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente.
Testo dell'articoloVigente
Art. 87 T.U. Stupefacenti — Destinazione delle sostanze sequestrate all’autorita’ giudiziaria
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. L'autorita' che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al Servizio centrale antidroga specificando l'entita' ed il tipo di sostanze sequestrate.
2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorita' giudiziaria non e' piu' assoggettabile al riesame, l'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu' campioni, determinandone l'entita' con l'osservanza delle formalita' di cui all'art. 364 del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.
3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorita' giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.
4. In ogni caso l'autorita' giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, ed ove possibile delle sostanze classificate di cui all'articolo 70, confiscate.
5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, ed ove possibile delle sostanze classificate di cui all'articolo 70, l'autorita' giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni e' trasmesso all'autorita' giudiziaria procedente.
6. La distruzione avviene secondo le modalita' tecniche determinate con decreto del Ministro della sanita' in data 19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto
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Commento
Ratio e funzione della norma
L'art. 87 del D.P.R. 309/1990 disciplina la gestione delle sostanze stupefacenti e psicotrope dopo il sequestro, regolando la comunicazione al Servizio centrale antidroga, il prelievo dei campioni a fini probatori, la distruzione della residua parte e le procedure connesse. La norma risponde a un'esigenza duplice: da un lato garantire l'integrità probatoria delle sostanze sequestrate (fondamentale per l'accertamento del reato, in particolare per la tipologia e il peso della sostanza); dall'altro evitare che le sostanze, pur non restituite, rimangano indefinitamente custodite con i rischi connessi (deterioramento, dispersione, furto, uso improprio). La distruzione delle sostanze confiscate è la soluzione obbligata adottata dall'ordinamento, che considera queste sostanze intrinsecamente pericolose e prive di qualsiasi destinazione alternativa lecita.
La comunicazione al Servizio centrale antidroga
Il comma 1 impone che l'autorità che effettua il sequestro (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ma anche autorità doganale o portuale) dia immediata notizia al Servizio centrale antidroga, specificando entità e tipo delle sostanze. Questa comunicazione ha una duplice funzione: consente di tenere un censimento aggiornato dei sequestri sul territorio nazionale, fondamentale per il monitoraggio del mercato illecito degli stupefacenti; e consente al Servizio di coordinare le attività antidroga a livello nazionale e di fornire supporto alle singole autorità procedenti. Il Servizio centrale antidroga — che opera nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza — gestisce la banca dati dei sequestri e contribuisce alla valutazione dei fenomeni di traffico attraverso l'analisi degli andamenti.
Il prelievo dei campioni e la distruzione
Il comma 2 regola la fase successiva: quando il decreto di sequestro (o di convalida del sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria) non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con le formalità dell'art. 364 c.p.p. (che disciplina le operazioni in contraddittorio con le parti). I campioni prelevati sono destinati a essere conservati come prova nel procedimento penale: su di essi verranno effettuate le analisi tossicologiche che accertano il tipo di sostanza, la purezza e il principio attivo presente. Sulla residua parte — cioè sulla quasi totalità del quantitativo sequestrato, al netto dei campioni — l'autorità giudiziaria ordina la distruzione immediata. Questo meccanismo bilancia l'esigenza probatoria (i campioni conservati sono sufficienti per tutti gli accertamenti del processo) con quella di sicurezza pubblica (la sostanza non può rimanere custodita per anni durante il procedimento).
La conservazione eccezionale per esigenze investigative
Il comma 3 introduce una deroga: se la conservazione integrale delle sostanze è assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria può disporne la conservazione con provvedimento motivato. La formula «assolutamente necessaria» è restrittiva: non basta una generica utilità investigativa, ma occorre che la conservazione fisica delle sostanze sia indispensabile per specifiche attività (ad esempio: consegne controllate, operazioni undercover, verifiche tecniche non effettuabili su campioni). In questi casi la conservazione è temporanea e il provvedimento deve essere motivato, consentendo così il controllo delle parti sull'appropriatezza della deroga alla distruzione immediata.
La distruzione definitiva delle sostanze confiscate
Il comma 4 ribadisce che in ogni caso — anche dopo eventuali periodi di conservazione per esigenze investigative — l'autorità giudiziaria ordina la distruzione definitiva delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate. Questa distruzione si applica a tutte le sostanze, comprese quelle classificate di cui all'art. 70 (precursori e sostanze chimiche strumentali alla produzione). Non esiste alcuna destinazione alternativa lecita: le sostanze non possono essere devolute a istituzioni sanitarie, laboratorialità, enti di ricerca, né cedute ad altri soggetti.
Modalità operative della distruzione
Il comma 5 disciplina le modalità esecutive della distruzione: l'autorità giudiziaria si avvale di un'idonea struttura pubblica locale o statale e incarica la polizia giudiziaria di sovrintendere allo svolgimento delle operazioni. Il verbale delle operazioni — che attesta quantità, modalità e esito della distruzione — è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e costituisce atto del procedimento penale. Questa catena documentale garantisce la tracciabilità integrale del percorso della sostanza, dal sequestro alla distruzione finale, prevenendo le ipotesi di sottrazione o manipolazione. Il comma 6 rinvia per le modalità tecniche al decreto ministeriale del 19 luglio 1985 (pubblicato in G.U. n. 184 del 6 agosto 1985), che stabilisce i metodi di smaltimento in funzione della natura chimica delle sostanze.
Profili probatori e processuali
La distruzione anticipata delle sostanze sequestrate non pregiudica il diritto alla prova delle parti processuali, poiché i campioni conservati sono sufficienti per effettuare tutte le analisi necessarie. Le parti possono richiedere perizie e controperizie sui campioni; possono contestare le modalità del prelievo e la conservazione; possono eccepire la non corrispondenza tra i campioni analizzati e la sostanza originariamente sequestrata. La corretta applicazione dell'art. 364 c.p.p. nel prelievo dei campioni — in contraddittorio con il difensore dell'indagato — è fondamentale per garantire la validità probatoria del campione e la ripetibilità dell'esame tecnico.
Domande frequenti
Perché le sostanze sequestrate vengono distrutte invece di essere conservate per il processo?
La legge prevede il prelievo di campioni sufficienti per tutti gli accertamenti probatori, mentre il residuo viene distrutto per ragioni di sicurezza pubblica. Conservare grandi quantitativi di stupefacenti per anni durante il processo comporterebbe rischi di sottrazione, deterioramento e costi di custodia non giustificati.
Il difensore può partecipare al prelievo dei campioni?
Sì. Il comma 2 dell'art. 87 rinvia all'art. 364 c.p.p., che disciplina le operazioni tecniche in contraddittorio con le parti. Il difensore dell'indagato ha il diritto di assistere al prelievo e di nominare un consulente tecnico di parte per verificare le analisi.
In quali casi le sostanze possono essere conservate integralmente?
Solo quando la conservazione è assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini (ad es. consegne controllate, operazioni undercover). Il giudice deve autorizzarla con provvedimento motivato. Si tratta di un'eccezione tassativa, non di un regime ordinario.
Chi sovrintende alla distruzione delle sostanze confiscate?
La polizia giudiziaria, su incarico dell'autorità giudiziaria, supervisiona le operazioni di distruzione che avvengono presso strutture pubbliche locali o statali idonee. Il verbale delle operazioni è trasmesso al giudice e costituisce atto del procedimento.
Le sostanze straniere sequestrate in Italia seguono la stessa procedura?
Sì. La procedura di prelievo campioni e distruzione si applica a tutte le sostanze sequestrate sul territorio italiano, indipendentemente dalla nazionalità dei soggetti coinvolti o dalla provenienza geografica delle sostanze. Le autorità straniere collaboranti vengono informate attraverso i canali di cooperazione giudiziaria internazionale.
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