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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Fattispecie principale: adibire o consentire che sia adibito un locale pubblico o privato a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di stupefacenti — reato punito con reclusione 3-10 anni (tab. I e II-A) o 1-4 anni (tab. II-B) e multa.
  • Il co. 2 estende la responsabilità a chi ha la disponibilità di un immobile, veicolo o ambiente idoneo e lo adibisce abitualmente a luogo di convegno di assuntori.
  • Aggravante: pena aumentata da metà a due terzi se al convegno partecipa un minore.
  • Nei pubblici esercizi la condanna comporta la chiusura da 2 a 5 anni; il prefetto può disporre la chiusura cautelare fino a un anno prima della condanna.
  • La norma è distinta dall'art. 73 (spaccio): si incrimina qui l'agevolazione strutturale dell'uso, non la cessione delle sostanze.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 79 T.U. Stupefacenti — Agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo

14. 2. Chiunque, avendo la disponibilita' di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a cio' idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con le stesse pene previste nel comma

1. 3. La pena e' aumentata dalla meta' a due terzi se al convegno partecipa persona di eta' minore.

4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.

5. La chiusura del pubblico esercizio puo' essere disposta con provvedimento motivato dall'autorita' giudiziaria precedente.

6. La chiusura del pubblico esercizio puo' essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanita', quando l'esercizio e' aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorita' giudiziaria. Torna al sommario

Commento

Ratio e funzione della norma

L'art. 79 del T.U. 309/1990 sanziona quella che potrebbe definirsi la dimensione logistica del consumo collettivo di stupefacenti: chi mette a disposizione spazi fisici — locali pubblici, circoli privati, immobili, veicoli — sapendo che lì si riuniscono persone per assumere droghe. Il legislatore ha ritenuto che la fornitura stabile di un luogo di consumo sia di per sé un contributo causale all'uso di sostanze, indipendentemente dalla cessione delle stesse. La norma presidia così un anello della catena del consumo che altrimenti resterebbe privo di risposta penale: il titolare di un locale o il proprietario di un appartamento che tollerano o organizzano il luogo di ritrovo per assuntori amplificano il fenomeno delle dipendenze e rendono più difficile l'intervento delle autorità.

Analisi della fattispecie (co. 1 e co. 2)

Il co. 1 riguarda i locali pubblici o circoli privati di qualsiasi specie: bar, discoteche, circoli ricreativi, associazioni. La condotta è adibire (destinare attivamente il locale) o consentire che sia adibito (permettere passivamente la destinazione a luogo di convegno). Elemento costitutivo è che nel locale si diano all'uso le persone riunite, anche se non necessariamente in modo continuativo. Non è richiesto che il gestore partecipi all'uso o faciliti la fornitura delle sostanze.

Il co. 2 estende la fattispecie a chi ha la disponibilità di un immobile, ambiente o veicolo idoneo (appartamenti, capannoni, furgoni, garage) e lo adibisce — o consente che altri lo adibisca — a luogo di convegno abituale di assuntori. Il requisito dell'abitualità è essenziale nel co. 2 e distingue questa ipotesi dall'occasionalità: occorre che la destinazione sia stabile nel tempo, ripetuta, strutturata. Il soggetto attivo del co. 2 è più ampio: non solo il gestore di un esercizio pubblico ma chiunque abbia la disponibilità giuridica o di fatto dello spazio.

Elemento soggettivo

Il reato richiede il dolo generico: la consapevolezza che nel locale o nell'immobile si radunino persone per assumere sostanze stupefacenti. Per il co. 1, la formula adibisce o consente indica che basta la tolleranza consapevole; per il co. 2, l'abitualità implica ulteriormente che il soggetto sia a conoscenza della natura dei convegni ripetuti. Non è richiesto il dolo specifico di favorire la diffusione della droga.

Pene e cornice edittale

La pena è differenziata in ragione della categoria della sostanza: per le sostanze e i medicinali delle tabelle I e II-A (droghe cosiddette pesanti: eroina, cocaina, amfetamine, cannabinoidi sintetici, oppioidi) la pena è della reclusione da 3 a 10 anni e multa da 3.000 a 10.000 euro; per i medicinali della sola tabella II-B (benzodiazepine e analoghi) la pena è ridotta alla reclusione da 1 a 4 anni e multa da 3.000 a 26.000 euro. La distinzione riflette la minore pericolosità astratta dei medicinali psicotropi della tab. II-B rispetto alle droghe pesanti.

Circostanze aggravanti e conseguenze accessorie

Il co. 3 prevede un'aggravante ad effetto speciale: se al convegno partecipa anche solo una persona di età minore la pena è aumentata da metà a due terzi. L'aggravante si giustifica con la maggiore vulnerabilità del minore ai danni da sostanze e con l'esigenza di tutelare la fascia di età più esposta al rischio di avvicinamento alle droghe. Nei pubblici esercizi (bar, ristoranti, discoteche) la condanna comporta obbligatoriamente la chiusura dell'esercizio per un periodo da 2 a 5 anni (co. 4): si tratta di una sanzione accessoria automatica, di natura amministrativa ma applicata dal giudice penale con la sentenza di condanna.

Misure cautelari amministrative e giudiziarie

Il sistema prevede una doppia possibilità di chiusura anticipata: (a) la chiusura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento (co. 5), con provvedimento motivato del giudice; (b) la chiusura cautelare prefettizia o ministeriale (co. 6), per un periodo non superiore a un anno, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a provvedimento dell'autorità stessa. Quest'ultima misura opera salve in ogni caso le disposizioni dell'autorità giudiziaria, il che significa che eventuali provvedimenti giurisdizionali prevalgono su quelli amministrativi in caso di conflitto.

Rapporti con altre norme del T.U. e del codice penale

L'art. 79 si distingue nettamente dall'art. 73 (detenzione e spaccio): quest'ultimo sanziona la cessione delle sostanze, mentre il 79 colpisce la fornitura degli spazi. I due reati possono concorrere quando il gestore non si limita a mettere a disposizione il locale ma fornisce anche le droghe o ne agevola l'approvvigionamento. Sussiste invece specialità rispetto all'art. 378 c.p. (favoreggiamento personale), che non trova applicazione quando opera la norma speciale del T.U. La norma non richiama l'attenuante di lieve entità prevista dall'art. 73, co. 5, che riguarda esclusivamente le condotte di traffico.

Casi pratici

Caso 1: Gestore di bar che tollera il consumo nei bagni del locale

Tizio, titolare di un bar in zona periferica, è consapevole che un gruppo di avventori abituali utilizza sistematicamente i bagni del locale per assumere eroina. Per non perdere la clientela, non interviene e non segnala la situazione alle autorità. In seguito a un'operazione della Polizia, Tizio viene tratto in arresto per il reato di cui all'art. 79, co. 1, T.U. 309/1990 (reclusione 3-10 anni e multa 3.000-10.000 euro per sostanze di tab. I). La difesa tenta di sostenere che Tizio non adibiva attivamente i bagni a luogo di convegno ma si limitava a non impedire la condotta altrui; tuttavia, la giurisprudenza tende a ritenere che la tolleranza consapevole e reiterata integri il consentire previsto dalla norma. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la chiusura del bar per tre anni.

Caso 2: Proprietario di appartamento abitualmente usato da assuntori

Caia, proprietaria di un appartamento che affitta informalmente, viene informata da un vicino che nell'immobile si radunano abitualmente persone per assumere cocaina. Caia non risolve il contratto di fatto né segnala nulla. A seguito di intercettazioni ambientali, la Procura contesta a Caia il reato di cui all'art. 79, co. 2 (che richiede l'abitualità del convegno), nella cornice edittale del co. 1 (reclusione 3-10 anni per tab. I). La difesa sottolinea l'assenza di un contratto formale e chiede che venga provato il dolo attraverso la consapevolezza effettiva e non solo presunta. Il GUP applica a Caia la misura cautelare dell'obbligo di dimora in attesa del dibattimento.

Caso 3: Discoteca con minori presenti e assunzione di sostanze

Nel corso di un controllo notturno in una discoteca, la Guardia di finanza accerta che nell'area VIP si svolgono consumi di MDMA (ecstasy, tab. I) con la consapevolezza del gestore Sempronio. Tra le persone presenti nell'area vengono identificati due minori di diciassette anni. Il pubblico ministero contesta a Sempronio il reato di cui all'art. 79, co. 1 e 3, T.U. 309/1990 con l'aggravante della partecipazione di minori (pena aumentata da metà a due terzi: reclusione fino a 15 anni nel massimo). Il prefetto, in via cautelare, dispone la chiusura della discoteca per sei mesi ai sensi del co. 6. La difesa prospetta l'assenza di conoscenza effettiva della presenza di minori nell'area VIP, ma gli atti dell'operazione documentano che Sempronio ne era a conoscenza attraverso i video delle telecamere interne.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra il reato ex art. 79 e quello ex art. 73 T.U. 309/1990?

L'art. 73 sanziona la produzione, detenzione e cessione di stupefacenti (il traffico). L'art. 79 invece sanziona chi mette a disposizione uno spazio fisico — locale pubblico, appartamento, veicolo — sapendo che lì si radunano persone per assumere droghe, indipendentemente dalla cessione delle sostanze. I due reati possono concorrere quando il gestore fa entrambe le cose.

È sufficiente non impedire il consumo per rispondere ex art. 79?

In linea di principio sì, se la tolleranza è consapevole e reiterata. La fattispecie del co. 1 comprende tanto chi adibisce attivamente il locale quanto chi consente che altri lo faccia: la tolleranza consapevole del gestore, protratta nel tempo, integra tendenzialmente il consentire. Diversamente, una singola occasione ignorata involontariamente non è sufficiente.

L'aggravante per i minori si applica anche se il gestore non sapeva della loro presenza?

L'aggravante ex co. 3 richiede che al convegno partecipi una persona minore. Per la sua applicazione occorre la consapevolezza del soggetto attivo, coerentemente con il requisito del dolo generico della fattispecie. Se il gestore non era a conoscenza della presenza del minore e tale ignoranza non era dovuta a colpa, l'aggravante potrebbe non essere contestata.

La chiusura del locale è automatica con la condanna?

Per i pubblici esercizi sì: il co. 4 prevede che la condanna importa la chiusura da 2 a 5 anni, senza discrezionalità del giudice sull'an (solo sul quantum nei limiti edittali). Per gli immobili privati o i veicoli non è prevista una chiusura automatica analoga, ma il giudice può disporre misure di sicurezza patrimoniali.

Il prefetto può chiudere un locale prima della condanna?

Sì. Il co. 6 attribuisce al prefetto (o al Ministro della salute se la licenza è statale) il potere di disporre la chiusura cautelare del pubblico esercizio per un periodo non superiore a un anno, anche prima della sentenza di condanna. Si tratta di una misura cautelare amministrativa, soggetta in ogni caso ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria che prevalgono in caso di conflitto.

Il reato ex art. 79 è punibile anche per i medicinali della tabella II-B?

Sì, ma con pene ridotte: reclusione da 1 a 4 anni e multa da 3.000 a 26.000 euro (co. 1, secondo periodo). La distinzione rispetto alle pene per tab. I e II-A (3-10 anni) riflette la minore pericolosità sociale riconosciuta ai medicinali psicotropi della tab. II-B rispetto alle droghe pesanti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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