Testo dell'articoloAbrogato
Art. 71 T.U. Stupefacenti — Prescrizioni relative alla vendita
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
Soppresso da: Decreto-legge del 30/12/2005 n. 272 Articolo 4 ter et vicies
1. Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.
2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
4. I prontuari farmaceutici del Servizio sanitario nazionale debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialita' e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo
14. (*) Articolo abrogato dall'art. 4-vicies ter, comma 24, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n.
49. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n.
272. Con decorrenza 21 marzo 2014 il presente articolo, ai sensi del comma 24, articolo 1 del decreto legge 20 marzo 2014 n. 36 è stato abrogato. Torna al sommario
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Commento
L'art. 71 del D.P.R. 309/1990 disciplinava le prescrizioni farmaceutiche necessarie per la dispensazione al pubblico di sostanze stupefacenti o psicotrope di fascia intermedia e minore. Le sostanze comprese nelle tabelle IV e V dell'art. 14 — categoria che includeva sostanze con minore potenziale di abuso rispetto alle tabelle I e II — potevano essere cedute al pubblico unicamente dietro presentazione di ricetta medica, che il farmacista era tenuto a trattenere; faceva eccezione quanto previsto dalla Farmacopea ufficiale (tabella n. 4). Le sostanze della tabella VI (precursori e sostanze analoghe) erano parimenti soggette a ricetta medica, sebbene con regime procedurale più semplice. La violazione degli obblighi di ricetta era sanzionata con ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Il comma 4 imponeva ai prontuari farmaceutici del SSN di contrassegnare con asterisco tutte le specialità e le confezioni contenenti sostanze incluse nelle sei tabelle.
La norma è stata soppressa dall'art. 4-vicies ter, comma 24, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (riforma Fini-Giovanardi), convertito con L. 21 febbraio 2006, n. 49. A seguito della sentenza C. Cost. n. 32/2014, che ha caducato gran parte della riforma Fini-Giovanardi, il D.L. 36/2014 ha comunque ribadito l'abrogazione dell'art. 71 con decorrenza 21 marzo 2014. La disciplina della dispensazione dei farmaci stupefacenti è ora interamente regolata dal D.M. 31 marzo 2010 e dalle relative circolari ministeriali, nonché dal Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (codice del farmaco).