In sintesi
- Obbligo di presentare domanda al Ministero della salute per ottenere il permesso di esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- Modalità fissate con decreto ministeriale, analogamente a quanto previsto per l'importazione (art. 51).
- Documento essenziale: la domanda deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione, vidimato dalle autorità consolari italiane nel Paese estero.
- Doppia autorizzazione Stato-Stato: il sistema impone che sia lo Stato esportatore (Italia) che lo Stato importatore abbiano rilasciato le rispettive autorizzazioni, in attuazione delle convenzioni ONU del 1961 e 1971.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 56 T.U. Stupefacenti — Domanda per il permesso di esportazione
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato e' tenuto a presentare domanda anche al Ministero della sanita'.
2. La domanda deve essere redatta secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita'. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorita' consolari italiane ivi esistenti. Torna al sommario
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e funzione della norma
L'art. 56 è la norma-specchio dell'art. 51: così come l'importazione richiede un permesso ministeriale preventivo, anche l'esportazione di sostanze stupefacenti e psicotrope verso l'estero è subordinata all'ottenimento di un apposito titolo abilitativo. La disposizione attua in ambito nazionale il sistema di «doppia autorizzazione» previsto dalla Convenzione Unica sugli Stupefacenti (New York, 1961) e dalla Convenzione sulle Sostanze Psicotrope (Vienna, 1971): ogni partita che attraversa un confine deve essere autorizzata sia dallo Stato di partenza che dallo Stato di arrivo.
Il permesso di esportazione: struttura e procedimento
Il comma 1 dispone che l'interessato presenti domanda «anche al Ministero della salute» — il termine «anche» significa che la domanda al Ministero della salute si aggiunge agli eventuali adempimenti doganali e non li sostituisce. Il procedimento si apre con la domanda del soggetto esportatore, che deve essere titolare di autorizzazione all'attività ai sensi del T.U. 309/1990.
Il comma 2 specifica le modalità formali e l'elemento documentale fondamentale: la domanda deve essere redatta secondo le forme stabilite con decreto ministeriale ed essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dallo Stato di destinazione, vidimato dalle autorità consolari italiane nel Paese estero.
Il ruolo del permesso di importazione del Paese di destinazione
Il requisito del permesso di importazione straniero — vidimato dalle autorità consolari italiane — assolve a una funzione di autenticazione e di controllo incrociato. La vidimazione consolare garantisce che il documento provenga effettivamente dalle competenti autorità del Paese di destinazione e non sia contraffatto; che le autorità italiane nel Paese estero abbiano conoscenza dell'operazione e possano segnalare anomalie; che lo Stato di destinazione abbia effettivamente autorizzato l'arrivo della partita sul proprio territorio, rispettando i propri obblighi convenzionali.
In assenza di questo documento (o in caso di documento contraffatto), il Ministero della salute non può rilasciare il permesso di esportazione. Questa precondizione rende strutturalmente impossibile esportare sostanze stupefacenti verso Paesi che non abbiano un sistema autorizzativo conforme alle convenzioni ONU, riducendo il rischio di deviazione verso il mercato illecito.
Soggetti legittimati all'esportazione
Come per l'importazione, i soggetti che possono presentare domanda di permesso di esportazione sono gli operatori autorizzati ai sensi del T.U. 309/1990: aziende farmaceutiche autorizzate alla produzione o al commercio all'ingrosso, laboratori di ricerca abilitati, grossisti farmaceutici autorizzati. L'esportazione da parte di soggetti non autorizzati configura reato ai sensi dell'art. 70 T.U. 309/1990.
Differenze rispetto al permesso di importazione
Il permesso di esportazione ha una struttura più complessa rispetto a quello di importazione sotto il profilo documentale, perché presuppone un'attività svolta anche in territorio straniero (ottenimento del permesso di importazione dello Stato estero e sua vidimazione consolare). Questo rende la procedura di esportazione strutturalmente più lenta e dipendente dalla cooperazione amministrativa internazionale. Nei rapporti con Paesi dell'Unione Europea, alcune semplificazioni sono state introdotte in applicazione della normativa eurounitaria sui medicinali, ma il permesso ministeriale ex art. 56 T.U. 309/1990 rimane necessario per le sostanze delle tabelle di cui all'art. 14.
Conseguenze della violazione
L'esportazione senza permesso integra il reato di cui all'art. 70, co. 1, T.U. 309/1990 (reclusione da 6 a 22 anni e multa da 26.000 a 260.000 euro). Se l'esportazione illecita è finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, la fattispecie più grave applicabile è quella dell'art. 73, eventualmente aggravata ai sensi dell'art. 80 (per ingenti quantità o per il fatto commesso da più persone in concorso). La mancanza o la contraffazione del permesso di importazione straniero può integrare altresì il reato di falsità in atti (art. 476 ss. c.p.).
Casi pratici
Caso 1: Esportazione di morfina verso Germania: procedura regolare
Tizio, export manager di un'azienda farmaceutica italiana, deve spedire morfina solfato verso un grossista tedesco. Contatta il grossista affinché ottenga dalle competenti autorità tedesche (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte — BfArM) il permesso di importazione per la sostanza. Ottenuto il documento, il grossista tedesco lo fa vidimare dal consolato italiano a Berlino. Tizio presenta domanda al Ministero della salute corredando la richiesta con il permesso tedesco vidimato e la documentazione sulla propria autorizzazione all'attività. Il Ministero rilascia il permesso di esportazione; l'operazione si conclude regolarmente con il correlato avviso alla dogana italiana di confine e l'attivazione dei controlli doganali sul territorio tedesco.
Caso 2: Permesso straniero non vidimato: rigetto della domanda
Caia, responsabile di una piccola impresa farmaceutica, presenta domanda di permesso di esportazione di codeina base verso la Romania allegando il permesso di importazione rumeno, ma omette di farlo vidimare dal consolato italiano a Bucarest, ritenendo che la vidimazione fosse un adempimento burocratico superfluo. Il Ministero della salute rigetta la domanda per incompletezza documentale, segnalando il requisito della vidimazione consolare imposto dall'art. 56, co. 2. Caia provvede a regolarizzare la situazione inviando il documento originale al consolato italiano a Bucarest per la vidimazione. Il procedimento riprende; il permesso è rilasciato con un ritardo di tre settimane. Caia non subisce conseguenze penali, ma deve rinegoziare i termini di consegna con il cliente rumeno.
Caso 3: Esportazione senza permesso verso Paese terzo: contestazione penale
Sempronio, amministratore di una società che commercia principi attivi farmaceutici, esporta verso un distributore in Marocco un quantitativo di tramadolo cloridrato senza aver richiesto il permesso di esportazione al Ministero della salute e senza aver prodotto il corrispondente permesso di importazione delle autorità marocchine. La dogana di Genova, effettuando i controlli sulla bolletta doganale, rileva l'assenza del permesso ministeriale e blocca la spedizione, trasmettendo segnalazione al Servizio centrale antidroga. L'indagine accerta che Sempronio aveva operato in modo sistematico senza i permessi previsti. La Procura contesta il reato di cui all'art. 70, co. 1, T.U. 309/1990; il GIP emette misura cautelare dell'obbligo di dimora. In sede dibattimentale la difesa chiede la riqualificazione in illecito amministrativo per quantitativi modesti, ma il Tribunale, valutata la sistematicità della condotta, applica la pena detentiva con sospensione condizionale e dispone la confisca dei proventi dell'attività illecita.
Domande frequenti
Chi rilascia il permesso di esportazione di sostanze stupefacenti?
Il Ministero della salute, su domanda dell'interessato, secondo le modalità fissate con decreto ministeriale. Il richiedente deve essere un soggetto autorizzato all'attività (azienda farmaceutica, laboratorio di ricerca, grossista abilitato) ai sensi del T.U. 309/1990.
Qual è il documento fondamentale da allegare alla domanda di permesso di esportazione?
Il permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorità consolari italiane nel Paese straniero. Senza questo documento il Ministero non può rilasciare il permesso di esportazione.
Perché il permesso di importazione straniero deve essere vidimato dal consolato italiano?
La vidimazione consolare attesta l'autenticità del documento emesso dall'autorità straniera e garantisce che il consolato italiano nel Paese di destinazione ne abbia preso atto. Si attiva così il sistema di doppia autorizzazione Stato-Stato previsto dalle convenzioni ONU del 1961 e 1971.
L'esportazione verso Paesi dell'Unione Europea segue lo stesso procedimento?
Il permesso ministeriale ex art. 56 T.U. 309/1990 rimane in linea di principio necessario anche per le esportazioni intra-UE di sostanze delle tabelle di cui all'art. 14. Alcune procedure semplificate sono state introdotte per i medicinali registrati in attuazione delle direttive europee, ma non eliminano il permesso ministeriale per le sostanze stupefacenti.
Cosa succede se si esporta senza aver ottenuto il permesso ministeriale?
Si configura il reato di cui all'art. 70, co. 1, T.U. 309/1990 (reclusione da 6 a 22 anni e multa da 26.000 a 260.000 euro). Se l'esportazione illecita è inserita in un'attività di traffico internazionale, la contestazione è quella più grave dell'art. 73 T.U., eventualmente aggravata ex art. 80.
L'art. 56 si applica a tutti i medicinali o solo alle sostanze stupefacenti?
Si applica alle sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle di cui all'art. 14 del T.U. 309/1990. I medicinali comuni non soggetti a tale classificazione seguono invece la normativa generale sull'esportazione di medicinali (D.Lgs. 219/2006 e normativa UE).
Vedi anche