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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Soggetto deputato: l'analisi è disposta dal Ministero della salute ed effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanità (ISS), a spese dell'importatore.
  • Comunicazione dei risultati: il Ministero trasmette gli esiti alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette.
  • Restituzione dei residui: i campioni non utilizzati e i residuati dell'analisi sono restituiti all'importatore su sua richiesta (a sue spese); in mancanza restano al Ministero.
  • Utilizzo del campione in custodia: l'importatore può utilizzare il campione consegnatogli ex art. 54 solo dopo l'esito definitivo dell'analisi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 55 T.U. Stupefacenti — Analisi dei campioni

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. L'analisi sul campione e' disposta dal Ministero della sanita' ed e' effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanita' a spese dell'importatore.

2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.

3. I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.

4. I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanita'.

5. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore puo' utilizzare il campione affidatogli per la custodia. Torna al sommario

Commento

Ratio e funzione della norma

L'art. 55 disciplina la fase analitica che segue il prelievo dei campioni effettuato ex art. 54 in sede di sdoganamento. La disposizione assegna all'Istituto superiore di sanità (ISS) il ruolo di laboratorio ufficiale per la verifica della qualità delle sostanze stupefacenti e psicotrope importate, configurando un procedimento che è al tempo stesso un controllo qualitativo a tutela della salute pubblica e uno strumento di contrasto alle frodi nel commercio internazionale di materie prime farmaceutiche.

Il soggetto deputato all'analisi e il termine (comma 1)

L'analisi è disposta dal Ministero della salute ed effettuata dall'Istituto superiore di sanità entro sessanta giorni. Si tratta di un termine ordinatorio: il suo superamento non invalida l'analisi né determina di per sé conseguenze legali per il Ministero o l'ISS, salvo che il ritardo cagioni un danno risarcibile all'importatore (es. deterioramento della merce rimasta in custodia).

Le spese dell'analisi sono a carico dell'importatore, in coerenza con il principio generale di responsabilizzazione dell'operatore economico nei sistemi regolatori: chi trae vantaggio dall'importazione sopporta il costo dei controlli.

La comunicazione dei risultati (comma 2)

Il Ministero della salute comunica i risultati dell'analisi a tre destinatari: la dogana competente, che può eventualmente bloccare o revocare lo sdoganamento se emergono irregolarità; l'importatore, che ha diritto di conoscere i risultati per valutare se contestarli; il laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette, per gli usi di legge — comunicazione con valore statistico e di controllo incrociato.

Restituzione dei residui e dei campioni non utilizzati (commi 3 e 4)

Al termine dell'analisi si possono verificare due situazioni: l'importatore chiede la restituzione dei residuati e dei campioni non utilizzati (a proprie spese), oppure non presenta richiesta, nel qual caso residuati e campioni rimangono a disposizione del Ministero della salute per custodia o smaltimento secondo le procedure per la distruzione delle sostanze stupefacenti non più utilizzabili.

Utilizzo del campione in custodia dell'importatore (comma 5)

Il comma 5 coordina l'art. 55 con l'art. 54, co. 9: il campione consegnato in custodia all'importatore non può essere utilizzato finché l'analisi non ha prodotto esito definitivo. Il divieto di utilizzo anticipato ha una duplice ratio: preservare l'integrità del campione di controllo (che in caso di difformità nei risultati potrebbe essere sottoposto a controanalisi) e prevenire usi illeciti prima della certificazione della qualità. Solo all'«esito definitivo dell'analisi» — quindi dopo la comunicazione formale dei risultati da parte del Ministero — l'importatore può liberamente disporre del campione, registrandone l'utilizzo nel registro di carico/scarico.

Rapporti con il sistema sanzionatorio

Se l'analisi dell'ISS rivela che la sostanza importata non corrisponde a quanto dichiarato nel permesso (adulterazione, titolo inferiore al dichiarato, presenza di sostanze estranee), il Ministero trasmette i risultati alle autorità competenti. Possono seguire: sequestro dell'intera partita importata; revoca del permesso di importazione e apertura di procedimento per il ritiro dell'autorizzazione all'attività; procedimento penale per frode in commercio (art. 515 c.p.) o per importazione di sostanza diversa da quella autorizzata (art. 70 T.U. 309/1990).

Casi pratici

Caso 1: Analisi ISS nella norma: utilizzo del campione dopo l'esito

Tizio, direttore tecnico di un'azienda farmaceutica, importa un lotto di codeina base dall'India. Dopo lo sdoganamento e il prelievo dei campioni (art. 54), custodisce il campione di un grammo nel magazzino sicuro dell'azienda, registrandolo nel registro di carico/scarico. Decorsi 58 giorni, riceve dal Ministero della salute la comunicazione dei risultati dell'analisi ISS: titolo dichiarato 99,2%, titolo effettivo 99,0% — difformità rientrante nella tolleranza analitica. Tizio può ora utilizzare il campione in custodia per le proprie lavorazioni farmaceutiche, annotando nel registro l'utilizzo con riferimento alla comunicazione ministeriale. L'intera procedura si conclude senza rilievi.

Caso 2: Ritardo nell'analisi e danno da deterioramento della merce

Caia, responsabile acquisti di un laboratorio cosmetico-farmaceutico che ha importato pasta di coca dall'Ecuador, attende l'esito dell'analisi ISS. I sessanta giorni previsti dalla norma scadono senza che il Ministero abbia comunicato i risultati. Il campione in custodia di Caia non può ancora essere utilizzato. Dopo ulteriori 45 giorni di silenzio amministrativo arriva la comunicazione: la sostanza è conforme. Nel frattempo, tuttavia, la merce campionata in custodia si è parzialmente deteriorata per condizioni di stoccaggio temporaneo non ottimali. Caia, con il supporto del proprio difensore, valuta l'azione di risarcimento danni ex art. 2-bis L. 241/1990 per il ritardo della pubblica amministrazione, documentando il danno con una perizia sul deterioramento e il mancato utilizzo produttivo. La vertenza si chiude in via stragiudiziale con un indennizzo forfettario riconosciuto dal Ministero.

Caso 3: Restituzione dei residuati e contabilizzazione nel registro

Dopo la comunicazione dei risultati dell'analisi, Sempronio, legale rappresentante di un grossista farmaceutico, richiede al Ministero la restituzione dei residuati dell'analisi (0,7 g di morfina solfato non consumati dall'ISS) e del campione non utilizzato. La restituzione avviene a spese di Sempronio tramite corriere autorizzato. Sempronio registra l'entrata dei residuati nel registro di carico/scarico indicando la provenienza dal laboratorio ISS e il riferimento alla bolletta di importazione. Un'ispezione successiva del nucleo antisofisticazione della GdF verifica la correttezza delle registrazioni, che risultano perfettamente conformi alla normativa.

Domande frequenti

Chi effettua l'analisi dei campioni di sostanze stupefacenti importate?

L'Istituto superiore di sanità (ISS), su disposizione del Ministero della salute, entro sessanta giorni dal prelievo. Le spese dell'analisi sono a carico dell'importatore.

Il termine di 60 giorni per l'analisi è tassativo?

No, è un termine ordinatorio: il suo superamento non invalida l'analisi né produce automatiche conseguenze legali. Tuttavia, se il ritardo causa un danno documentabile all'importatore (es. deterioramento della merce in custodia), è possibile agire per il risarcimento ai sensi dell'art. 2-bis L. 241/1990 sul ritardo della pubblica amministrazione.

L'importatore può utilizzare il campione in sua custodia mentre aspetta i risultati dell'analisi?

No. L'art. 55, co. 5, vieta espressamente l'utilizzo fino all'esito definitivo dell'analisi. Il divieto garantisce che il campione sia disponibile per eventuali controanalisi in caso di contestazione dei risultati dell'ISS.

A chi vengono comunicati i risultati dell'analisi?

Il Ministero della salute comunica gli esiti alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette. Non vengono comunicati automaticamente alle forze dell'ordine, salvo che i risultati rilevino irregolarità tali da giustificare l'avvio di un'indagine.

Cosa succede ai campioni e ai residuati dell'analisi al termine della procedura?

Se l'importatore ne fa richiesta (a proprie spese), gli vengono restituiti. In mancanza di richiesta, residuati e campioni non utilizzati restano a disposizione del Ministero della salute, che provvede alla loro custodia o smaltimento secondo le procedure per la distruzione di sostanze controllate.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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