- Il commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope richiede un'autorizzazione ministeriale separata per ciascun deposito o filiale.
- Il Ministero della salute accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e custodia delle sostanze, con spese a carico del richiedente.
- La domanda deve indicare il responsabile del funzionamento dell'esercizio (con requisiti ex art. 188-bis T.U. sanitario) e le misure di sicurezza adottate nei locali di ricezione, detenzione e spedizione.
- Devono essere specificate le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali che si intende commerciare.
- L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro, con possibilità di imporre condizioni e garanzie specifiche.
Testo dell'articoloVigente
Art. 37 T.U. Stupefacenti — Autorizzazione al commercio all’ingrosso
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanita', separatamente per ciascun deposito o filiale.
2. Il Ministero della sanita' accerta l'idoneita' dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.
3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
4. La domanda corredata da certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare: a) le generalita' del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante; b) le generalita' della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188-bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; c) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercitato con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali; d) le sostanze, i prodotti e le specialita' medicinali che si intende commerciare.
5. Il Ministro della sanita', previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie. Torna al sommario
Commento
Ratio e posizione nella filiera
L'articolo 37 del D.P.R. 309/1990 disciplina l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope: l'anello della catena distributiva che collega il produttore (officina di fabbricazione ex artt. 32-33) al venditore al dettaglio (farmacia ex artt. 38 e seguenti) o all'utilizzatore finale istituzionale (ospedali, laboratori). Il commercio all'ingrosso ha una rilevanza sistemica fondamentale: è il nodo attraverso cui passano i maggiori volumi di sostanze controllate e, di conseguenza, il punto in cui un'eventuale deviazione verso il mercato illecito avrebbe i più rilevanti effetti quantitativi.
La norma si inserisce nel disegno complessivo del T.U. 309/1990, che prevede un'autorizzazione specifica e funzionale per ciascun segmento della filiera legale: fabbricazione (art. 32), impiego per uso farmaceutico (art. 36), commercio all'ingrosso (art. 37) e dispensazione al pubblico (artt. 38 e seguenti). La scelta di richiedere un'autorizzazione per ciascun deposito o filiale (comma 1) riflette la necessità di controllare ogni singolo nodo logistico della rete distributiva, e non il solo soggetto giuridico titolare dell'impresa.
L'autorizzazione per singolo deposito o filiale
Il comma 1 stabilisce che la domanda deve essere presentata «separatamente per ciascun deposito o filiale». Questa prescrizione ha conseguenze pratiche rilevanti per le imprese di distribuzione farmaceutica organizzate su più sedi: ogni magazzino o centro di distribuzione deve avere la propria autorizzazione individuale, soggetta alla verifica ministeriale dei requisiti strutturali. Non è possibile coprire con un'unica autorizzazione riferita alla sede legale anche i magazzini periferici, anche se appartenenti alla stessa persona giuridica.
I contenuti della domanda
Il comma 4 dettaglia il contenuto della domanda, che deve essere corredata del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. I punti salienti sono quattro.
Il primo riguarda le generalità del titolare o della denominazione dell'impresa con l'indicazione del legale rappresentante: è la componente soggettiva dell'istanza, che individua il soggetto che assume la responsabilità giuridica.
Il secondo attiene alle generalità della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio, con l'obbligo di indicare i requisiti previsti dall'articolo 188-bis del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. 1265/1934). Il responsabile del funzionamento è una figura distinta dal legale rappresentante: è il soggetto fisico che, operativamente, sovrintende alle attività di ricezione, stoccaggio e spedizione delle sostanze controllate e che risponde dell'osservanza delle norme.
Il terzo elemento riguarda l'ubicazione dei locali — sede, filiali, depositi o magazzini — con descrizione di quelli riservati alla ricezione, detenzione e spedizione dei prodotti stupefacenti. La norma richiede espressamente l'indicazione delle misure di sicurezza adottate: sistema di allarme, accesso controllato, armadiature, videosorveglianza e simili. Questa prescrizione è coerente con l'esigenza di prevenire sottrazioni e furti di sostanze stupefacenti dai magazzini all'ingrosso, evento che storicamente ha alimentato il mercato illecito.
Il quarto elemento attiene alle sostanze, ai prodotti e alle specialità medicinali che si intende commerciare: l'autorizzazione è specifica per tipologia di prodotto, non generica per tutte le sostanze controllate.
L'accertamento ministeriale e le condizioni dell'autorizzazione
Il comma 2 prevede che il Ministero accerti l'idoneità dei locali di conservazione e custodia: un accertamento analogo a quello previsto dall'art. 33 per le officine di fabbricazione e dall'art. 36 per le officine di impiego. Le spese sono a carico del richiedente (comma 3).
Il comma 5 attribuisce al Ministro la facoltà di rilasciare l'autorizzazione determinando condizioni e garanzie: si tratta di una clausola di flessibilità che permette di adattare il contenuto dell'autorizzazione alle specificità del caso concreto (ad esempio, imponendo sistemi di sicurezza particolari, limitando le sostanze autorizzate al commercio, o prescrivendo modalità di trasporto specifiche).
Conseguenze del commercio non autorizzato
Il commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope in assenza dell'autorizzazione ex art. 37 integra il reato di cui all'art. 73 T.U. 309/1990 nella forma della cessione illecita, con le relative pene differenziate per droghe pesanti (tabella I e III: 6-20 anni di reclusione) e droghe leggere (tabella II e IV: 2-6 anni di reclusione). Il commercio all'ingrosso, per i quantitativi tipicamente coinvolti, raramente potrà beneficiare dell'attenuante di lieve entità ex art. 73, comma 5; potrà invece configurarsi l'aggravante dell'ingente quantitativo di cui all'art. 80 T.U. 309/1990.
Casi pratici
Caso 1: Commercio all'ingrosso avviato prima del rilascio dell'autorizzazione
Tizio, amministratore delegato di una società di distribuzione farmaceutica, ottiene l'autorizzazione al commercio all'ingrosso per la sede principale ma inizia ad utilizzare un magazzino satellitare, privo di propria autorizzazione, per stoccare e spedire specialità medicinali contenenti ossicodone. La Guardia di finanza, nel corso di un accesso, riscontra la presenza di ingenti quantitativi di tali medicinali nel magazzino non autorizzato. La Procura contesta a Tizio il reato di detenzione e commercio non autorizzato ex art. 73 T.U. 309/1990. La difesa eccepisce che l'autorizzazione per la sede principale debba intendersi estesa alle sedi operative della stessa persona giuridica, trattandosi di mera articolazione logistica dell'impresa già autorizzata.
Caso 2: Sostituzione del responsabile del funzionamento senza comunicazione al Ministero
Il responsabile del funzionamento dell'esercizio di Caia — indicato nella domanda di autorizzazione con i requisiti ex art. 188-bis T.U. sanitario — si dimette improvvisamente. Caia gli sostituisce una persona priva dei requisiti previsti dalla norma, senza comunicare la variazione al Ministero della salute e senza attendere una nuova verifica. Il Ministero, informato in sede di ispezione, avvia un procedimento di sospensione dell'autorizzazione per difetto del requisito soggettivo del responsabile. Caia sostiene che la sostituzione del responsabile sia un fatto organizzativo interno che non incida sulla validità dell'autorizzazione già rilasciata, contestando che la norma preveda un obbligo di comunicazione preventiva delle variazioni soggettive.
Caso 3: Commercio di sostanze diverse da quelle autorizzate
La società di distribuzione farmaceutica gestita da Sempronio è autorizzata ex art. 37 al commercio all'ingrosso di specialità medicinali a base di morfina e codeina. In occasione di una carenza temporanea di un distributore concorrente, accetta di stoccare e ridistribuire partite di metadone — sostanza non inclusa nell'autorizzazione — per conto di un ospedale regionale. Il Ministero della salute, venuto a conoscenza dell'operazione, contesta che il commercio del metadone sia avvenuto al di fuori del perimetro autorizzativo. La difesa di Sempronio sostiene che il metadone, essendo anch'esso una sostanza controllata per uso terapeutico, rientri nella «portata naturale» dell'autorizzazione già posseduta, e che la finalità ospedaliera escluda qualsiasi profilo illecito.
Domande frequenti
Un'impresa con più magazzini ha bisogno di una sola autorizzazione al commercio all'ingrosso?
No. L'art. 37, comma 1, impone che la domanda sia presentata separatamente per ciascun deposito o filiale. Ogni sede logistica deve avere la propria autorizzazione ministeriale, soggetta a verifica individuale dell'idoneità dei locali. Non è possibile coprire più sedi con un'unica autorizzazione riferita alla persona giuridica.
Chi è il 'responsabile del funzionamento dell'esercizio' richiesto dall'art. 37?
È il soggetto fisico che, operativamente, sovrintende alle attività di ricezione, stoccaggio e spedizione delle sostanze controllate. Deve possedere i requisiti previsti dall'art. 188-bis del T.U. delle leggi sanitarie (R.D. 1265/1934) ed è distinto dal legale rappresentante dell'impresa. Risponde personalmente dell'osservanza delle norme applicabili al deposito all'ingrosso.
L'autorizzazione al commercio all'ingrosso può includere qualsiasi sostanza stupefacente o psicotropa?
No. La domanda deve indicare specificamente le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali che si intende commerciare (art. 37, comma 4, lett. d). L'autorizzazione è rilasciata per le sostanze indicate e il commercio di sostanze diverse — anche se anch'esse controllate — esula dal perimetro autorizzativo e può integrare un illecito penale.
Il Ministero può imporre condizioni o garanzie nell'autorizzazione al commercio all'ingrosso?
Sì. Il comma 5 dell'art. 37 attribuisce al Ministro la facoltà di determinare, nell'autorizzazione, le condizioni e le garanzie ritenute opportune. Ciò consente di modulare l'autorizzazione in base alle specificità del caso: ad esempio, imponendo sistemi di sicurezza particolari, prescrivendo modalità specifiche di trasporto o limitando i quantitativi commerciabili.
Il commercio all'ingrosso non autorizzato di medicinali stupefacenti integra un reato?
Sì. Il commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope senza autorizzazione ex art. 37 integra il reato di cui all'art. 73 T.U. 309/1990 nella forma della cessione illecita. Per i quantitativi tipicamente coinvolti nel commercio all'ingrosso, è probabile la configurazione dell'aggravante per ingente quantitativo ex art. 80 T.U. 309/1990.
Cosa si intende per 'misure di sicurezza' che devono essere indicate nella domanda?
La norma richiede di descrivere le misure adottate per i locali di ricezione, detenzione e spedizione delle sostanze controllate. In pratica si tratta di sistemi di allarme antintrusione, accesso controllato tramite serrature di sicurezza, videosorveglianza, eventuale servizio di vigilanza privata, e armadiature o casseforti per le sostanze a maggior valore. Il Ministero verifica la congruità di tali misure rispetto alla tipologia e ai volumi delle sostanze commerciate.
Vedi anche