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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Chiunque intenda estrarre alcaloidi da piante stupefacenti (papavero, coca) o fabbricare per sintesi sostanze stupefacenti o psicotrope deve ottenere un'autorizzazione ministeriale.
  • La domanda deve essere presentata al Ministero della salute entro il 31 ottobre di ciascun anno, con documentazione completa sull'impresa e sul direttore tecnico.
  • Il direttore tecnico deve possedere laurea in chimica, farmacia o disciplina affine ed essere iscritto al relativo albo professionale.
  • L'autorizzazione comprende, oltre alla fabbricazione, anche il diritto di acquistare le materie prime e vendere i prodotti ottenuti.
  • La domanda deve descrivere dettagliatamente i locali, i procedimenti di estrazione e le rese di lavorazione previste.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 32 T.U. Stupefacenti — Autorizzazione alla fabbricazione

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanita', entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2. Analoga domanda deve essere presentata nel termine indicato nel comma 1, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.

3. La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.

4. La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere: a) le generalita' del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentante dell'ente che avra' la responsabilita' per quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge; b) la sede, l'ubicazione e la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione; c) le generalita' del direttore tecnico che assume la responsabilita' con il titolare dell'impresa o il legale rappresentate dell'ente; d) la qualita' e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione; e) le sostanze che si intende fabbricare, nonche' i procedimenti di estrazione che si intende applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.

5. L'autorizzazione e' valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime, nonche' per la vendita dei prodotti ottenuti. Torna al sommario

Commento

Ratio e funzione della norma

L'articolo 32 del D.P.R. 309/1990 costituisce il cardine del sistema autorizzatorio per la fabbricazione legale di sostanze stupefacenti e psicotrope. La norma risponde all'esigenza di creare un perimetro rigoroso attorno alle attività produttive che, se esercitate al di fuori del circuito legale, integrerebbero le fattispecie penali del Titolo VIII del medesimo testo unico. Il legislatore ha scelto uno strumento preventivo — l'autorizzazione amministrativa annuale — piuttosto che affidarsi esclusivamente alla repressione penale, coerentemente con la struttura duale del T.U. 309/1990 che distingue il circuito lecito (fabbricazione, commercio, uso terapeutico) dall'illecito penale (spaccio, traffico, produzione non autorizzata ex art. 73).

Il sistema si inscrive nel quadro delle convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce: la Convenzione Unica sugli Stupefacenti di New York del 1961 e la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope di Vienna del 1971 impongono agli Stati firmatari di sottoporre la fabbricazione a un regime di autorizzazione preventiva e di limitarla ai quantitativi necessari ai fini medici e scientifici.

Ambito di applicazione: sostanze e attività coperte

La norma distingue due categorie di attività. La prima riguarda l'estrazione di alcaloidi dalle piante naturali enumerate — pianta di papavero sonnifero o oppio (da cui si ricavano morfina, codeina, eroina), foglie e pasta di coca (da cui cocaina), e altre piante contenenti sostanze stupefacenti — nonché la fabbricazione per sintesi chimica delle medesime sostanze. La seconda categoria, oggetto del comma 2, attiene alla produzione di sostanze psicotrope (benzodiazepine, amfetamine, ecc.).

L'autorizzazione di cui all'articolo 32 è distinta da quella per l'impiego disciplinata dall'articolo 36: quest'ultima riguarda le officine farmaceutiche che utilizzano sostanze già fabbricate come materie prime per la preparazione di medicinali finiti. Il fabbricante di morfina base avrà l'autorizzazione ex art. 32; il produttore del medicinale finito a base di morfina richiederà quella ex art. 36.

Il procedimento amministrativo e il termine del 31 ottobre

Il legislatore ha imposto un termine annuale fisso — il 31 ottobre — per la presentazione delle domande, presumibilmente per consentire all'amministrazione di pianificare la produzione nazionale in linea con i fabbisogni stimati e con le quote assegnate dagli organismi internazionali (INCB — International Narcotics Control Board). Il termine ha natura ordinatoria nell'ambito del procedimento, ferma restando la necessità che l'autorizzazione sia ottenuta prima dell'inizio dell'attività.

La domanda deve essere corredata di una documentazione articolata (comma 4): certificato di iscrizione alla CCIAA, generalità del titolare o legale rappresentante, descrizione grafica dei locali con planimetria, qualifiche del direttore tecnico, tipologia e quantitativi delle materie prime, sostanze che si intendono fabbricare con indicazione dei procedimenti estrattivi e delle rese di lavorazione. Questo contenuto informativo dettagliato consente al Ministero di effettuare un'istruttoria completa prima del rilascio.

Il direttore tecnico: requisiti e responsabilità

La figura del direttore tecnico è centrale nell'impianto di garanzia della norma. Deve possedere una laurea in chimica, farmacia o disciplina affine ed essere iscritto al relativo albo professionale. Il direttore tecnico assume, congiuntamente al titolare o al legale rappresentante dell'ente, la responsabilità per l'osservanza delle norme di legge. Questa responsabilità solidale rafforza il presidio di legalità interno all'impresa e crea le condizioni per eventuali addebiti sia di natura amministrativa (revoca o sospensione dell'autorizzazione) sia, nei casi più gravi, di natura penale.

Effetti e portata dell'autorizzazione

Il comma 5 stabilisce che l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 32 produce effetti estesi: vale non solo per la fabbricazione ma anche per l'acquisto delle materie prime necessarie e per la vendita dei prodotti finiti. Ciò evita la moltiplicazione di procedimenti autorizzatori e semplifica il ciclo produttivo, fermo restando che la vendita dei prodotti all'ingrosso è soggetta all'ulteriore regime autorizzatorio dell'articolo 37.

Sanzioni e conseguenze della fabbricazione non autorizzata

La fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope in assenza dell'autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell'articolo 32 — o in difformità da essa — integra il reato di cui all'articolo 73 del T.U. 309/1990, che punisce, tra le altre condotte, la fabbricazione e la produzione illecita. Le pene previste dall'art. 73 co. 1 per le droghe pesanti (tabelle I e III) vanno da 6 a 20 anni di reclusione e multa da 26.000 a 260.000 euro; le sanzioni per le droghe leggere (tabelle II e IV) vanno da 2 a 6 anni di reclusione e multa da 5.000 a 75.000 euro. Il superamento dei limiti quantitativi dell'autorizzazione o la produzione di sostanze non contemplate nell'autorizzazione sono parimenti illeciti penali.

Casi pratici

Caso 1: Domanda tardiva e avvio anticipato della produzione

Tizio, direttore generale di una società farmaceutica autorizzata alla produzione di morfina cloridrato, si accorge il 5 novembre che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 32 non è stata presentata entro il termine del 31 ottobre. La società, nel frattempo, ha già avviato la campagna di estrazione stagionale dell'alcaloide. Sempronio, direttore tecnico, segnala il problema al consiglio di amministrazione. La società sospende immediatamente le lavorazioni e presenta istanza al Ministero della salute per la regolarizzazione. L'Ufficio ministeriale competente valuta se la condotta integri gli estremi di una fabbricazione non autorizzata ex art. 73 T.U. 309/1990 ovvero se l'autorizzazione precedente — ancora formalmente in corso di validità per l'anno in scadenza — copra le lavorazioni già effettuate. La distinzione è rilevante ai fini penali: la Guardia di finanza distaccata in stabilimento ex art. 34 ha già verbalizzato le operazioni condotte dopo il 31 ottobre, atti che potrebbero fondare un'informativa alla Procura.

Caso 2: Omissione del direttore tecnico qualificato

Caia, legale rappresentante di un'impresa chimica, presenta domanda di autorizzazione alla fabbricazione per sintesi di una sostanza psicotropa indicando come direttore tecnico Tizio, laureato in chimica industriale ma non iscritto all'Ordine dei Chimici. Il Ministero della salute, in sede di istruttoria, riscontra il difetto del requisito di iscrizione all'albo previsto dal comma 3 dell'articolo 32 e adotta un provvedimento di diniego. Caia impugna il diniego dinanzi al TAR territorialmente competente, sostenendo che la laurea in chimica industriale, pur non comportando l'iscrizione a un albo specifico distinto, soddisfa il requisito della «disciplina affine» richiesto dalla norma. Il TAR deve valutare se l'iscrizione all'albo sia requisito autonomo e cumulativo rispetto al titolo di laurea, o se i due elementi possano fungere da alternative equivalenti.

Caso 3: Ampliamento non autorizzato delle sostanze fabbricate

Sempronio, responsabile di produzione di un'officina farmaceutica autorizzata alla fabbricazione di codeina e morfina, avvia sperimentalmente la produzione di ossicodone — sostanza anch'essa inclusa nella tabella dei medicinali, sezione A — senza aver presentato domanda di integrazione dell'autorizzazione ex art. 32. L'aggiunta di una nuova sostanza al ciclo produttivo è individuata dalla Guardia di finanza durante una visita di controllo ex art. 34. I militari redigono verbale e informano la Procura della Repubblica. Il PM contesta a Sempronio il reato ex art. 73 T.U. 309/1990 per fabbricazione non autorizzata di sostanza stupefacente. La difesa eccepisce che l'autorizzazione principale già esistente copra la nuova sostanza in quanto strutturalmente analoga a quelle autorizzate, e chiede al consulente tecnico di analizzare la portata del provvedimento ministeriale originario.

Domande frequenti

Chi deve chiedere l'autorizzazione ex art. 32 T.U. Stupefacenti?

Chiunque intenda estrarre alcaloidi da piante stupefacenti (papavero, coca) o fabbricare per sintesi sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo industriale o farmaceutico. Si tratta tipicamente di imprese farmaceutiche o chimiche che operano nel circuito legale della produzione di medicinali a base di oppioidi, benzodiazepine o analoghi.

Entro quando va presentata la domanda di autorizzazione?

La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre di ciascun anno. Il termine è necessario per consentire all'amministrazione di pianificare la produzione nazionale in coerenza con i quantitativi approvati dagli organismi internazionali di controllo (INCB).

Quali sono i requisiti del direttore tecnico?

Il direttore tecnico deve essere in possesso di laurea in chimica, farmacia o disciplina affine ed essere iscritto al relativo albo professionale. Condivide con il titolare o legale rappresentante la responsabilità per l'osservanza delle norme di legge.

L'autorizzazione alla fabbricazione copre anche l'acquisto e la vendita?

Sì. Ai sensi del comma 5, l'autorizzazione rilasciata ex art. 32 è valida anche per l'acquisto delle materie prime necessarie alla lavorazione e per la vendita dei prodotti ottenuti, evitando così la necessità di autorizzazioni separate per ciascuna fase del ciclo produttivo.

Cosa succede se si fabbricano sostanze stupefacenti senza autorizzazione?

La fabbricazione senza autorizzazione integra il reato di cui all'art. 73 T.U. 309/1990. Per le droghe pesanti (tabella I e III) la pena è da 6 a 20 anni di reclusione e multa da 26.000 a 260.000 euro; per le droghe leggere (tabella II e IV) da 2 a 6 anni di reclusione e multa da 5.000 a 75.000 euro.

La fabbricazione di sostanze diverse da quelle indicate nell'autorizzazione è illecita?

Sì. L'autorizzazione ha carattere specifico e comprende solo le sostanze espressamente indicate nella domanda e nel decreto ministeriale di rilascio. La produzione di sostanze non contemplate — anche se analoghe — integra una fabbricazione non autorizzata penalmente rilevante ex art. 73 T.U. 309/1990.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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