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Ultimo aggiornamento: 8 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 26 stabilisce il divieto generale di coltivare nel territorio italiano le piante inserite nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 del T.U. 309/1990 (cannabis, papavero da oppio, coca, ecc.).
  • È prevista una deroga espressa per la canapa industriale (cannabis sativa L.) coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali diversi da quelli psicotropi, purché conformi alla normativa dell'Unione europea.
  • La violazione del divieto comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste per la fabbricazione illecita ai sensi dell'art. 28, con rinvio alle norme sull'illecito produttivo.
  • Il divieto si inserisce nel quadro dei controlli internazionali sulla produzione disciplinati dalle convenzioni ONU del 1961, 1971 e 1988, recepite nell'ordinamento interno.
  • La canapa industriale è regolata anche dal Reg. UE 1307/2013 e successive modifiche, che fissano requisiti di tenore di THC per la liceità della coltivazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 26 T.U. Stupefacenti — Coltivazioni e produzioni vietate

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e' vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea. Torna al sommario

In sintesi

  • L'art. 26 stabilisce il divieto generale di coltivare nel territorio italiano le piante inserite nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 del T.U. 309/1990 (cannabis, papavero da oppio, coca, ecc.).
  • È prevista una deroga espressa per la canapa industriale (cannabis sativa L.) coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali diversi da quelli psicotropi, purché conformi alla normativa dell'Unione europea.
  • La violazione del divieto comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste per la fabbricazione illecita ai sensi dell'art. 28, con rinvio alle norme sull'illecito produttivo.
  • Il divieto si inserisce nel quadro dei controlli internazionali sulla produzione disciplinati dalle convenzioni ONU del 1961, 1971 e 1988, recepite nell'ordinamento interno.
  • La canapa industriale è regolata anche dal Reg. UE 1307/2013 e successive modifiche, che fissano requisiti di tenore di THC per la liceità della coltivazione.
Ratio e funzione della norma

L'articolo 26 del D.P.R. 309/1990 è la norma-cardine del sistema proibitivo relativo alla fase agricola della filiera degli stupefacenti. Il legislatore ha scelto di vietare in via generale la coltivazione di tutte le piante tabellate — con unica eccezione la canapa a scopo industriale — mutuando il modello dalla Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 e dalla Convenzione ONU del 1988 contro il traffico illecito. La scelta riflette la consapevolezza che la coltivazione costituisce l'atto iniziale della catena produttiva che porta alla disponibilità di sostanze stupefacenti, e che il controllo alla fonte è strumento essenziale per contrastare il mercato illecito.

Ambito oggettivo: le piante tabellate

Il divieto si applica alle piante «comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14». La tabella I include, tra le altre, la cannabis in ogni sua forma (pianta, resina, estratti), il papavero da oppio (Papaver somniferum) e la pianta di coca (Erythroxylum spp.). La tabella II comprende ulteriori specie con contenuto di principi attivi psicotropi. La classificazione in tabella è atto ministeriale soggetto a revisione, il che rende il precetto penale a contenuto parzialmente variabile — un aspetto dibattuto in dottrina rispetto al principio di determinatezza della legge penale.

La deroga per la canapa industriale

Il comma 1 introduce una deroga strutturale per la canapa (cannabis sativa L.) coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, purché diversi dall'uso stupefacente di cui all'art. 27 e conformi alla normativa UE. La norma è stata oggetto di aggiornamenti successivi per adeguarla al quadro europeo: il Reg. UE 1307/2013 (politica agricola comune) e il Reg. UE 2021/2115 (nuovo PAC) fissano una soglia di THC pari allo 0,3% come requisito di liceità, superata la quale la coltivazione non può beneficiare della deroga. L'imprenditore che intende avvalersi della deroga deve dimostrare che le sementi impiegate rientrano nelle varietà certificate e che la coltivazione è destinata esclusivamente a usi industriali (fibre tessili, carta, prodotti alimentari quali semi e olio di semi, cosmetici) e non a usi psicotropi.

Rapporto con l'art. 28 e le sanzioni

L'art. 26 è norma di divieto sostanziale, mentre l'art. 28 è la norma sanzionatoria di riferimento. Chi coltiva piante tabellate senza autorizzazione è «assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse»: il rinvio opera all'art. 73 T.U. per la condotta di produzione illecita di stupefacenti, con pene che variano da 6 a 20 anni di reclusione per le sostanze tabella I (cannabis, eroina, cocaina) e da 2 a 6 anni per quelle di tabella II. Il rinvio al regime della fabbricazione illecita qualifica la coltivazione come condotta penalmente rilevante autonoma, indipendentemente dalla quantità di principio attivo ottenuta o ottenibile. La Corte di cassazione ha più volte ribadito che la coltivazione non autorizzata è reato di pericolo presunto: non occorre dimostrare che le piante abbiano già prodotto sostanza con principio attivo rilevante, essendo sufficiente la loro attitudine a produrlo.

Distinzione dalla detenzione per uso personale

Tema di grande rilievo pratico è il rapporto tra coltivazione illecita e detenzione per uso personale (art. 75 T.U.). La tesi difensiva che tende a ricondurre la coltivazione domestica di poche piante di cannabis alla fattispecie dell'uso personale — con conseguente illecito meramente amministrativo — è stata oggetto di contrasto giurisprudenziale. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che la coltivazione, a differenza della detenzione, integra sempre il reato, salvo i casi in cui le piante siano rudimentali, essiccate o comunque inidonee a produrre sostanza con effetti stupefacenti rilevabili. Il parametro è la concreta attitudine della pianta alla produzione, da accertarsi caso per caso in sede peritale.

Profili processuali

Il sequestro preventivo delle piante è misura cautelare reale tipica in questi procedimenti, disposta contestualmente all'informativa di reato, con successiva confisca in caso di condanna (art. 28 co. 3 e art. 86 T.U.). La competenza per territorio appartiene al Tribunale del luogo di coltivazione. Nei procedimenti per coltivazione di modeste quantità di cannabis la Procura può valutare la richiesta di pena sostitutiva o di messa alla prova (art. 168-bis c.p.), specie se l'imputato è tossicodipendente documentato, con accesso alle misure alternative dell'art. 94 T.U.

Casi pratici

Caso 1: Coltivazione domestica di cannabis e accertamento dell'attitudine produttiva

Tizio è trovato in possesso, nel balcone della propria abitazione, di tre piante di cannabis in vaso. La Polizia giudiziaria le sequestra e trasmette informativa alla Procura per il reato di coltivazione illecita (artt. 26 e 28 T.U.). La difesa di Tizio sostiene che le piante siano destinate esclusivamente all'uso personale e che la quantità di principio attivo ottenibile sia trascurabile. Il perito del PM rileva un contenuto di THC nelle infiorescenze pari all'8%, sufficiente a produrre sostanza con effetto stupefacente rilevante. Il GIP rigetta la richiesta di archiviazione e il procedimento prosegue per il reato di cui all'art. 73 T.U. (produzione). La difesa chiede la riqualificazione nella fattispecie attenuata di lieve entità (art. 73 co. 5) data la modestia quantitativa e l'assenza di elementi indicativi dello spaccio. Il Tribunale, accertato che le piante erano in stadio vegetativo attivo e produttivo, condanna Tizio con la diminuente della lieve entità, applicando la pena pecuniaria in luogo della reclusione.

Caso 2: Canapa industriale fuori deroga per superamento della soglia di THC

Caia gestisce un'azienda agricola e coltiva cinquanta ettari di canapa sativa utilizzando sementi certificate, intendendo avvalersi della deroga ex art. 26 co. 1 T.U. per la produzione di fibra tessile. Un controllo della Guardia di finanza ex art. 29 T.U. rileva che alcune partite di sementi impiegate non risultano iscritte nei registri europei delle varietà consentite e che campioni delle infiorescenze mostrano un tenore di THC pari allo 0,7%, superiore alla soglia dello 0,3% fissata dalla normativa PAC. La G.d.F. procede al sequestro preventivo delle piante fuori soglia e redige informativa alla Procura per la coltivazione illecita delle aree corrispondenti. Caia incarica un difensore il quale documenta che la varietà incriminata era stata accidentalmente miscelata al lotto certificato da un fornitore terzo: circostanza rilevante ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo (dolo vs. colpa) e dell'eventuale contestazione a titolo colposo dell'eccedenza ex art. 30 T.U.

Caso 3: Coltivazione abusiva e applicazione delle sanzioni per fabbricazione illecita

Sempronio viene trovato a coltivare, in un terreno agricolo isolato, duecento piante di papavero da oppio (Papaver somniferum). La Guardia di finanza, nell'esercizio dei poteri di vigilanza ex art. 29 T.U., accerta l'esistenza della coltivazione abusiva, esegue la conta delle piante, repertua i campioni e procede alla distruzione delle stesse. Sempronio è iscritto nel registro degli indagati per il reato di produzione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73 co. 1 T.U. (tabella I: oppiacei), con pena edittale da 6 a 20 anni. La difesa rileva che le piante erano ancora in stadio vegetativo iniziale e che nessuna estrazione di oppio grezzo era stata tentata. Nonostante ciò, il GIP concede il sequestro preventivo del terreno quale pertinenza del reato. In fase dibattimentale la difesa chiede perizia tecnica per verificare la concreta attitudine delle piante alla produzione di principio attivo in dosi con effetto stupefacente.

Domande frequenti

Coltivare poche piante di cannabis in casa è sempre reato?

Secondo l'orientamento prevalente della Cassazione sì: la coltivazione non autorizzata di piante tabellate integra il reato previsto dagli artt. 26 e 28 T.U. 309/1990, con rinvio alle sanzioni per la fabbricazione illecita (art. 73). Rileva però la concreta attitudine delle piante a produrre sostanza con effetto stupefacente: se le piante sono essiccate, prive di foglie o comunque inidonee, il fatto può non costituire reato. In ogni caso non si applica la semplice sanzione amministrativa dell'art. 75 (uso personale), riservata alla mera detenzione.

Qual è la soglia di THC per la canapa industriale lecita?

La normativa UE (Reg. 1307/2013 e successivo Reg. 2021/2115 sul nuovo PAC) fissa una soglia dello 0,3% di THC sulle infiorescenze. Le varietà di cannabis sativa coltivate devono essere iscritte nel Catalogo comune europeo delle varietà. Il superamento della soglia fa decadere la deroga ex art. 26 co. 1 T.U. e riespone il coltivatore alle sanzioni per coltivazione illecita.

Chi controlla le coltivazioni autorizzate di piante tabellate?

L'art. 29 T.U. affida la vigilanza ai militari della Guardia di finanza, che svolgono controlli periodici concordati con il Ministero della salute e il Ministero dell'agricoltura, nonché controlli straordinari in caso di sospetto di frode. Le operazioni di raccolta devono avvenire alla presenza della G.d.F. (art. 29 co. 4).

Cosa succede alle piante illegalmente coltivate?

Ai sensi dell'art. 28 co. 3 T.U., le piante illegalmente coltivate sono sempre sequestrate e confiscate, con applicazione dell'art. 86 T.U. che regola la confisca dei beni legati al traffico di stupefacenti. La confisca è obbligatoria anche in caso di condanna con pena sospesa.

La coltivazione illecita di cannabis può essere punita come 'lieve entità'?

Sì. L'art. 73 co. 5 T.U. prevede la fattispecie attenuata autonoma di lieve entità (reclusione da 6 mesi a 4 anni) quando, per i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, nonché per la qualità e quantità delle sostanze, il fatto è di lieve entità. La giurisprudenza valuta la lieve entità in base al numero di piante, al contenuto di principio attivo e all'assenza di strutture organizzative per lo spaccio.

Esiste una differenza tra coltivazione e detenzione ai fini dell'uso personale?

Sì, differenza sostanziale. La detenzione per uso esclusivamente personale è illecito amministrativo ex art. 75 T.U. (sanzione amministrativa, non penale). La coltivazione, anche se destinata all'uso personale del coltivatore, è condotta penalmente rilevante ai sensi degli artt. 26 e 28, con rinvio all'art. 73: non può essere ricondotta all'art. 75 che si riferisce solo alla detenzione di sostanza già estratta.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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