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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Soggetti obbligati: titolari di autorizzazioni alla coltivazione, fabbricazione, impiego e commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché titolari e direttori di farmacie.
  • Contenuto dell'obbligo: esibizione, su richiesta, di tutta la documentazione inerente all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio delle sostanze.
  • Organi abilitati a richiedere i documenti: funzionari del Ministero della salute e appartenenti alle forze di polizia.
  • Collegamento funzionale: l'obbligo si inserisce nel sistema di vigilanza e controllo previsto dagli artt. 5 e 6 del T.U., a tutela della legalità del canale lecito di approvvigionamento.
  • Sanzione per inadempimento: il rifiuto o l'ostacolo all'esibizione configura l'illecito penale di cui all'art. 8 del T.U.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 7 T.U. Stupefacenti — Obbligo di esibizione di documenti

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1 Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articolo 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonche' i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanita' ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope. Torna al sommario

Commento

Ratio e funzione della norma nel sistema del T.U. 309/1990

L'art. 7 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, costituisce uno degli strumenti cardine del controllo amministrativo sul circuito lecito delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Il legislatore, consapevole che il rischio di deviazione verso il mercato illecito può originare anche dall'interno della filiera autorizzata — produttori, grossisti, farmacie — ha predisposto un sistema di vigilanza documentale continua che affianca i controlli ispettivi previsti dall'art. 6.

La norma si colloca nel Titolo I del T.U., dedicato agli organi competenti e alle loro attribuzioni, e presidia la fase discendente della catena di controllo: dopo che il Ministero della salute ha rilasciato le autorizzazioni (artt. 17 ss.) e stabilito le tabelle delle sostanze (art. 14), spetta ai funzionari ministeriali e alle forze di polizia verificare in concreto che l'operatore autorizato rispetti le condizioni imposte.

Soggetti obbligati e perimetro dell'obbligo

La disposizione individua due categorie di obbligati. La prima comprende i titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 17 e seguenti: imprese farmaceutiche, laboratori di ricerca, distributori intermedi e ogni altro soggetto munito di licenza per la coltivazione, produzione, fabbricazione, impiego o commercio. La seconda è costituita dai titolari o direttori delle farmacie, citati separatamente in ragione del ruolo specifico che la farmacia riveste come ultimo anello del canale distributivo lecito verso il paziente.

Il contenuto dell'obbligo è ampio per scelta deliberata del legislatore: tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio. Rientrano nella nozione, a titolo esemplificativo, i registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti (tenuta obbligatoria ai sensi degli artt. 60 ss. del T.U.), i formulari di accompagnamento, le ricevute delle forniture, le copie delle prescrizioni mediche speciali e la documentazione contabile correlata.

Organi legittimati al controllo

La richiesta di esibizione può provenire da due distinte categorie di soggetti pubblici. I funzionari del Ministero della salute esercitano un controllo prevalentemente tecnico-amministrativo, volto a verificare il rispetto delle autorizzazioni rilasciate e la corretta tenuta della documentazione prescritta. Gli appartenenti alle forze di polizia — Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza — agiscono invece nell'ambito delle attività investigative e preventive, anche in raccordo con il Servizio centrale antidroga (art. 10 T.U.) e con le strutture periferiche di contrasto al traffico illecito.

Il coordinamento tra i due versanti — sanitario-amministrativo e di pubblica sicurezza — è essenziale per cogliere anomalie che, prese isolatamente, potrebbero sembrare irregolarità contabili ma che, lette in chiave investigativa, possono rivelare deviazioni di partite verso canali non autorizzati.

Raccordo con le norme del T.U. e con il sistema sanzionatorio

L'art. 7 opera in stretta connessione con l'art. 6, che disciplina le ispezioni agli stabilimenti e agli esercizi autorizzati. Mentre l'ispezione è un controllo in loco di carattere generale, l'obbligo di esibizione documentale può essere attivato anche al di fuori di una formale ispezione, ogni qualvolta il funzionario o l'agente di polizia ritenga necessario acquisire dati specifici.

Il mancato adempimento all'obbligo sancito dall'art. 7 rileva sotto il profilo penale attraverso il rinvio operato dall'art. 8, lett. c), che punisce con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da un milione a dieci milioni di lire (importi mai aggiornati al valore attuale) chiunque impedisca od ostacoli i controlli o si sottragga all'obbligo di esibire i documenti. La formulazione «salvo che il fatto costituisca più grave reato» consente il concorso con fattispecie più gravi, quali il favoreggiamento o la ricettazione.

Sul piano amministrativo, le irregolarità documentali accertate in sede di ispezione possono condurre alla revoca o sospensione dell'autorizzazione ai sensi delle disposizioni generali in materia, con conseguente interruzione dell'attività.

Casi pratici

Caso 1: Farmacista che rifiuta l'esibizione del registro stupefacenti

Tizio, direttore di una farmacia, viene raggiunto da una pattuglia della Guardia di Finanza che, nell'ambito di un controllo di routine, gli chiede di esibire il registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti tenuto ai sensi degli artt. 60 ss. del T.U. Tizio si rifiuta, adducendo di dover prima consultare il proprio legale. Gli agenti verbalizzano il rifiuto e trasmettono gli atti alla Procura. L'ipotesi di reato contestata è quella dell'art. 8, comma 1, lett. c), T.U. 309/1990, per essersi Tizio sottratto all'obbligo di esibizione previsto dall'art. 7. La difesa sosterrà che il cliente aveva diritto a consultare il difensore prima di fornire documenti potenzialmente autoincriminanti, ma dovrà confrontarsi con l'orientamento secondo cui l'obbligo documentale non equivale a dichiarazione testimoniale e non fruisce delle medesime garanzie.

Caso 2: Titolare di autorizzazione che esibisce documentazione incompleta

Caia è titolare di un'azienda farmaceutica autorizzata alla produzione di un medicinale contenente una sostanza stupefacente di tabella II. In occasione di un'ispezione ministeriale, esibisce i registri di fabbricazione ma omette di consegnare i formulari di accompagnamento relativi a tre forniture degli ultimi sei mesi, dichiarando di non averli ritrovati. I funzionari rilevano la lacuna nei verbali. Sul piano penale, il comportamento di Caia potrebbe integrare l'ipotesi dell'art. 8 se l'omissione è dolosa; se emerge un mero disordine documentale, la responsabilità rimane nell'alveo amministrativo con possibile avvio del procedimento di revisione dell'autorizzazione. In ogni caso, Caia avrà interesse a dimostrare l'assenza di dolo e a ricostruire le forniture attraverso i documenti del cliente ricevente.

Caso 3: Controllo documentale come presupposto di un'indagine per traffico

La Polizia di Stato, nel corso di un'indagine per traffico illecito di oppioidi, richiede a Sempronio, titolare di una grossisteria farmaceutica, la documentazione relativa alle forniture di morfina solfato effettuate nell'ultimo biennio. Sempronio collabora e produce tutti i registri. L'analisi documentale rivela uno scostamento significativo tra le quantità acquistate e quelle rivendute alle farmacie, scostamento che alimenta il sospetto di deviazione verso il mercato nero. L'art. 7 ha qui funzione investigativa: la documentazione esibita diviene elemento di prova nell'ambito del procedimento per l'ipotesi di cui all'art. 73 T.U. a carico di soggetti terzi, ma Sempronio potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati se emergesse consapevolezza dello smistamento illecito.

Domande frequenti

Chi è obbligato a esibire i documenti ai sensi dell'art. 7 T.U. Stupefacenti?

Sono obbligati i titolari delle autorizzazioni alla coltivazione, fabbricazione, impiego e commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché i titolari e i direttori delle farmacie. L'obbligo riguarda tutta la documentazione inerente all'autorizzazione e alla gestione delle sostanze.

Quali organi possono richiedere l'esibizione dei documenti?

La richiesta può provenire dai funzionari del Ministero della salute, che svolgono un controllo tecnico-amministrativo, e dagli appartenenti alle forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza), che agiscono in funzione preventiva e investigativa.

Cosa succede se il titolare rifiuta di esibire i documenti?

Il rifiuto o l'ostacolo configura il reato previsto dall'art. 8, comma 1, lett. c) del T.U. 309/1990, punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda. La clausola "salvo che il fatto costituisca più grave reato" consente il concorso con fattispecie più gravi.

L'obbligo di esibizione riguarda solo le ispezioni formali?

No. L'art. 7 si applica in tutti i casi di vigilanza e controllo previsti dagli artt. 5 e 6 del T.U., anche al di fuori di una formale ispezione. I funzionari e le forze di polizia possono richiedere documenti specifici ogni volta che lo ritengano necessario nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

Quali documenti rientrano nell'obbligo di esibizione?

Tutti i documenti inerenti all'autorizzazione e alla gestione: registri di carico e scarico, formulari di accompagnamento, ricevute di forniture, copie delle prescrizioni mediche speciali e documentazione contabile correlata. Il criterio è l'inerenza all'attività autorizzata con sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'obbligo di esibizione può confliggere con il diritto di difesa dell'operatore?

La questione è dibattuta. L'orientamento prevalente distingue tra obblighi documentali di natura amministrativa — cui non si applicano le garanzie del diritto al silenzio — e dichiarazioni testimoniali autoincriminanti. In linea di principio, l'obbligo di esibire registri preesistenti non è assimilabile a una confessione, ma la dinamica concreta dipende dal contesto in cui la richiesta si inserisce.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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