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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 6 disciplina le modalità della vigilanza esercitata dal Ministero della Sanità presso enti, imprese e soggetti autorizzati a svolgere attività con sostanze stupefacenti o psicotrope.
  • La vigilanza si esercita mediante ispezioni ordinarie (con cadenza almeno biennale, fatta salva la disciplina speciale dell'art. 29 T.U.) e ispezioni straordinarie (disposibili in ogni momento dal Ministero).
  • Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali hanno comunque facoltà di accedere autonomamente e in qualsiasi momento nei locali ove si svolgono le attività previste dai Titoli III-VII del T.U.
  • La Guardia di Finanza ha un potere specifico di ispezioni straordinarie in ogni tempo presso le imprese autorizzate alla fabbricazione di stupefacenti, quando sussistano sospetti di attività illecite.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 6 T.U. Stupefacenti — Modalita’ della vigilanza

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e' esercitata dal Ministero della sanita'.

2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.

3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall'articolo

29. 4. Il Ministero della sanita' puo' disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.

5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanita' puo' avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facolta' di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attivita' previste dai titoli III, IV, V, VI e VII del presente testo unico.

6. La Guardia di finanza puo' eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attivita' illecite. Torna al sommario

Commento

Ratio e funzione della norma

L'art. 6 del T.U. 309/1990 costituisce il completamento operativo delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 5: mentre l'art. 2 attribuisce al Ministero della Sanità la competenza sulle autorizzazioni e l'art. 5 individua i soggetti deputati al controllo, l'art. 6 definisce le forme e i tempi della vigilanza ispettiva sulla filiera lecita degli stupefacenti.

La norma si inserisce nel più ampio sistema di controllo pubblico sulla produzione, la commercializzazione e la detenzione di sostanze stupefacenti a uso lecito (farmaceutico, industriale, scientifico). La vigilanza ispettiva è lo strumento attraverso cui l'amministrazione verifica il rispetto delle condizioni imposte con le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 2, lett. d), e delle norme del Titolo III T.U. L'efficacia del controllo sulla filiera lecita è condizione necessaria per la tenuta complessiva del sistema di contrasto al traffico illecito: una filiera lecita vulnerabile è un potenziale canale di deviazione verso il mercato illegale.

Soggetti sottoposti a vigilanza

Il comma 1 individua i soggetti sottoposti a vigilanza ministeriale: gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché chiunque sia autorizzato alla detenzione di tali sostanze. La formula ampia del comma 1 abbraccia una pluralità di operatori: le aziende farmaceutiche produttrici, i grossisti distributori, le farmacie (ospedaliere e territoriali), i laboratori di analisi, le strutture sanitarie con autorizzazione alla detenzione, i medici veterinari.

Ispezioni ordinarie: cadenza biennale

Il comma 3 stabilisce che le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, «salvo quanto stabilito dall'articolo 29». Quest'ultimo disciplina la vigilanza specifica sulle farmacie e sul commercio al dettaglio di sostanze stupefacenti, prevedendo un regime di controllo più stringente per determinate categorie di operatori o sostanze. La cadenza biennale minima costituisce uno standard di frequenza ispettiva che garantisce un monitoraggio sistematico della filiera, consentendo di rilevare tempestivamente irregolarità nei registri di carico e scarico, ammanco di giacenze o violazioni delle condizioni di autorizzazione.

Il rispetto della periodicità biennale non ha, di per sé, valenza penale diretta: la sua violazione (omessa ispezione) costituisce un'inadempienza amministrativa interna all'organizzazione ministeriale, non una fattispecie di reato. Tuttavia, il mancato esercizio della vigilanza può aggravare la responsabilità dell'amministrazione in caso di danni conseguenti alla mancata rilevazione di irregolarità.

Ispezioni straordinarie: poteri ministeriali e della Guardia di Finanza

Il comma 4 consente al Ministero di disporre ispezioni straordinarie in ogni tempo, senza le limitazioni di periodicità previste per le ispezioni ordinarie. Questo potere di accesso straordinario è strumentale alla tempestiva risposta a segnalazioni di irregolarità, alle esigenze investigative o ai risultati di precedenti ispezioni che richiedano un follow-up accelerato.

Il comma 6 introduce una disciplina speciale per la Guardia di Finanza: questo corpo ha la facoltà di eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso le imprese autorizzate alla fabbricazione (non al semplice commercio o detenzione) di sostanze stupefacenti o psicotrope, quando sussistano sospetti di attività illecite. La specifica menzione della Guardia di Finanza riflette la sua competenza istituzionale in materia di contrasto alla frode fiscale, al contrabbando e alle attività economiche illecite: la produzione clandestina di stupefacenti in impianti che detengono autorizzazioni lecite è uno dei rischi che questo potere di ispezione è chiamato a contrastare. Il presupposto del «sospetto di attività illecite» introduce un elemento di valutazione discrezionale che deve essere fondato su elementi oggettivi e documentabili, a pena di illegittimità dell'ispezione.

Il diritto di accesso autonomo degli organi di polizia

Il comma 5 riconosce agli organi di polizia la facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dai Titoli III (coltivazione e produzione), IV (commercio), V (importazione ed esportazione), VI (prescrizioni mediche) e VII (sequestro e distruzione) del T.U. Questa facoltà di accesso autonomo — distinta dalla collaborazione con il Ministero per le ispezioni formali — è uno strumento di controllo a disposizione delle forze dell'ordine nell'ambito della loro ordinaria attività di prevenzione e repressione. Il suo esercizio non richiede l'autorizzazione ministeriale né si sostituisce alle ispezioni ministeriali formali: si tratta di un canale parallelo di vigilanza che rafforza la pressione di controllo sull'intera filiera.

Profili procedurali e tutela del destinatario dell'ispezione

L'art. 6 non disciplina le garanzie procedurali del soggetto ispezionato (diritto di assistenza, verbalizzazione, contraddittorio). Queste trovano applicazione attraverso le norme generali sull'attività ispettiva della pubblica amministrazione contenute nella legge 241/1990 e nei regolamenti di settore. Il soggetto ispezionato ha diritto di accedere agli atti del procedimento ispettivo e di presentare memorie difensive in caso di accertamento di irregolarità. Le irregolarità riscontrate nel corso delle ispezioni possono comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione (profilo amministrativo) e, ove integrino fattispecie penali, la denuncia all'autorità giudiziaria.

Casi pratici

Caso 1: Ispezione ordinaria in una farmacia con riscontro di ammanco

Il Ministero della Salute dispone un'ispezione ordinaria biennale presso una farmacia territoriale ai sensi dell'art. 6, comma 3, T.U. L'ispettore ministeriale, assistito da un ufficiale del NAS dei Carabinieri ai sensi del comma 5, verifica i registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti (morfina, ossicodone, buprenorfina) detenute in cassaforte. Il raffronto tra giacenza dichiarata e giacenza effettiva rivela un ammanco di 20 compresse di ossicodone. Tizio, titolare della farmacia, non riesce a giustificare la differenza con le annotazioni registrate. Il fatto viene segnalato all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine alla possibile configurabilità di reati connessi alla gestione illecita degli stupefacenti.

Caso 2: Ispezione straordinaria della Guardia di Finanza su sospetto di deviazione

La Guardia di Finanza riceve una segnalazione anonima circa l'acquisto anomalo di precursori chimici da parte di un'azienda farmaceutica autorizzata alla fabbricazione di metadone. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, T.U., esistendo fondati sospetti di attività illecite, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria dispone un'ispezione straordinaria immediata. Caia, comandante del nucleo ispettivo, verifica la corrispondenza tra i quantitativi di precursori acquistati e quelli effettivamente utilizzati nel processo produttivo. L'ispezione rivela un eccesso di produzione non giustificato dalla documentazione contabile, indizio di possibile deviazione verso il mercato illecito, con apertura di un procedimento penale per i fatti di rilievo.

Caso 3: Accesso autonomo della polizia in un laboratorio di analisi

Nel corso di un'indagine sul traffico di sostanze psicotrope, la Polizia di Stato necessita di verificare i registri di un laboratorio di analisi privato autorizzato alla detenzione di sostanze di riferimento (standard analitici) ai sensi del T.U. Avvalendosi della facoltà di accesso autonomo riconosciuta dall'art. 6, comma 5, senza necessità di preventiva autorizzazione ministeriale, Sempronio, ufficiale di polizia giudiziaria, accede ai locali del laboratorio e acquisisce copia dei registri di carico e scarico delle sostanze detenute. I documenti, acquisiti legittimamente ai sensi dell'art. 6, comma 5, potranno essere utilizzati nel procedimento penale in corso.

Domande frequenti

Con quale frequenza il Ministero della Salute ispeziona le imprese autorizzate agli stupefacenti?

L'art. 6, comma 3, prevede che le ispezioni ordinarie siano effettuate almeno ogni due anni. Questa è la frequenza minima garantita per tutti gli operatori autorizzati, salvo le disposizioni speciali dell'art. 29 T.U. per determinate categorie. Il Ministero può sempre disporre ispezioni straordinarie aggiuntive.

Qual è la differenza tra ispezioni ordinarie e straordinarie?

Le ispezioni ordinarie seguono la cadenza biennale minima e costituiscono il controllo sistematico di routine sulla filiera lecita. Le ispezioni straordinarie possono essere disposte dal Ministero in qualsiasi momento, senza limitazioni temporali, ad esempio in seguito a segnalazioni di irregolarità o nell'ambito di indagini in corso.

La Guardia di Finanza può ispezionare autonomamente le imprese produttrici di stupefacenti?

Sì. L'art. 6, comma 6, attribuisce specificamente alla Guardia di Finanza il potere di eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso le imprese autorizzate alla fabbricazione di stupefacenti, quando sussistano sospetti di attività illecite. Si tratta di un potere autonomo, non subordinato all'autorizzazione ministeriale.

Gli organi di polizia possono accedere ai locali senza preavviso?

Sì. Il comma 5 dell'art. 6 riconosce agli organi di polizia la facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dai Titoli III-VII del T.U., senza necessità di preavviso o autorizzazione preventiva. Questa facoltà di accesso immediato è uno strumento di controllo autonomo rispetto alle ispezioni ministeriali formali.

Cosa succede se durante un'ispezione si riscontrano irregolarità?

Le irregolarità riscontrate possono avere conseguenze su due piani distinti: sul piano amministrativo possono comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ministeriale; sul piano penale, se le irregolarità integrano fattispecie di reato previste dal T.U. (es. deviazione dal circuito lecito), l'ispezione fornisce elementi per la denuncia all'autorità giudiziaria.

L'art. 6 si applica anche alle farmacie ordinarie?

Sì, le farmacie sono tra i soggetti sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 6, in quanto autorizzate alla detenzione e alla vendita al pubblico di farmaci contenenti sostanze stupefacenti. Il richiamo dell'art. 29 T.U. nella disciplina delle ispezioni ordinarie riguarda proprio le specificità della vigilanza sul commercio farmaceutico al dettaglio.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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