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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 221-bis ha depenalizzato un ampio catalogo di violazioni al Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. 635/1940), trasformandole da contravvenzioni penali in illeciti amministrativi sanzionati pecuniariamente.
  • Il primo comma assoggetta a sanzione da lire un milione a sei milioni le violazioni agli artt. 156, 187 e 225 del regolamento, relative a materie specifiche come la gestione di alberghi e la pubblicità.
  • Il secondo comma prevede una fascia sanzionatoria più lieve (da lire trecentomila a due milioni) per un lungo elenco di violazioni regolamentari, tra cui norme su esercizi, spettacoli, veicoli e attività varie.
  • La norma si inserisce nel processo di depenalizzazione avviato dalla L. 689/1981, che ha mutato da penale ad amministrativo il regime sanzionatorio per le infrazioni minori di pubblica sicurezza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 221-bis TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180, 181, 185, 186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attività previste dall'art. 126 del presente testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni .

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Commento

Ratio e contesto della depenalizzazione

L'art. 221-bis è stato introdotto nell'ambito del processo di depenalizzazione sistematica delle fattispecie contravvenzionali minori avviato con la legge 24 novembre 1981, n. 689. Prima di questa riforma, qualunque violazione ai regolamenti di esecuzione del TULPS integrava una contravvenzione penale ai sensi dell'art. 221, secondo comma. Con l'inserimento dell'art. 221-bis, il legislatore ha selezionato un catalogo di violazioni regolamentari ritenute non meritevoli di sanzione penale, trasferendole nel regime amministrativo. Questo intervento riduce il carico giudiziario penale e affida la repressione di tali illeciti alla competenza prefettizia ai sensi della stessa L. 689/1981.

Le violazioni del primo comma: fascia alta

Il primo comma elenca tre articoli del regolamento di esecuzione (R.D. 635/1940): l'art. 156 (relativo agli obblighi di denuncia e registrazione nell'ambito delle attività di noleggio o custodia), l'art. 187 (concernente le attività di pubblicità) e l'art. 225 (relativo a determinate attività commerciali soggette a vigilanza). Per queste violazioni la sanzione è più elevata — da lire un milione a sei milioni — in ragione della maggiore rilevanza delle materie tutelate per l'ordine pubblico. L'adeguamento di queste somme ai valori attuali va effettuato tenendo conto della rivalutazione monetaria intervenuta.

Le violazioni del secondo comma: fascia bassa

Il secondo comma contiene un lungo elenco di disposizioni regolamentari, tra cui gli artt. 121, 131, 146, 149, 180, 181, 185, 186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230 (commi 1-3), 240, 241, 242 (limitatamente alle attività ex art. 126 TULPS) e 260 del R.D. 635/1940. Queste norme riguardano materie eterogenee: dalla disciplina degli esercizi pubblici alle comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza, dalla gestione dei locali di pubblico spettacolo alle attività di vendita ambulante. La sanzione più contenuta (lire trecentomila/due milioni) riflette la minore gravità delle condotte, spesso di natura formale o burocratica.

Regime procedurale applicabile

Una volta classificate come illeciti amministrativi, le violazioni elencate nell'art. 221-bis soggiacciono integralmente alla procedura della L. 689/1981: accertamento tramite verbale, contestazione immediata o differita, possibilità di pagamento in misura ridotta entro 60 giorni, ordinanza-ingiunzione del prefetto in caso di mancato pagamento, opposizione al tribunale civile. Non si applicano pertanto le norme processuali penali, il registro delle notizie di reato, né le conseguenze penali accessorie tipiche delle contravvenzioni.

Rapporto con l'art. 221 TULPS

L'art. 221-bis opera come norma speciale rispetto all'art. 221, secondo comma. Per le violazioni non elencate nell'art. 221-bis, continua ad applicarsi la sanzione penale contravvenzionale prevista dall'art. 221. L'interprete deve quindi verificare se la specifica disposizione regolamentare violata sia o meno compresa nell'elenco del 221-bis: in caso affermativo, competenza amministrativa; in caso contrario, competenza penale. Questa distinzione è fondamentale per le autorità di polizia e per i difensori, in quanto condiziona il rito applicabile e le conseguenze giuridiche per il trasgressore.

Casi pratici

Caso 1: Gestore di esercizio pubblico: violazione dell'obbligo di registro

Tizio gestisce un'agenzia di noleggio veicoli e omette di tenere il registro delle operazioni prescritto dall'art. 156 del regolamento di esecuzione del TULPS. La polizia amministrativa accerta la violazione e redige verbale. Poiché la condotta rientra nel primo comma dell'art. 221-bis, il prefetto emette ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione amministrativa. Tizio, se non paga entro 60 giorni, può opporsi al giudice civile secondo la procedura della L. 689/1981.

Caso 2: Titolare di locale pubblico: mancata comunicazione all'autorità di PS

Caia gestisce un bar e non ottempera all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 180 del regolamento di esecuzione (ad esempio, omessa segnalazione di un fatto rilevante per la pubblica sicurezza). La violazione è compresa nell'elenco del secondo comma dell'art. 221-bis. Caia riceve contestazione immediata sul posto e ha facoltà di pagare in misura ridotta entro 60 giorni, evitando così l'ordinanza-ingiunzione prefettizia.

Caso 3: Venditore ambulante: infrazione non ricompresa nell'art. 221-bis

Sempronio svolge attività di vendita ambulante e viola una disposizione del regolamento di esecuzione che non è inclusa nell'elenco dell'art. 221-bis. In questo caso, la violazione mantiene natura penale contravvenzionale ai sensi dell'art. 221, secondo comma, TULPS. L'autorità di polizia trasmette la notizia di reato alla Procura della Repubblica, e Sempronio potrebbe essere soggetto ad arresto fino a due mesi o ad ammenda, con le relative conseguenze penali accessorie.

Domande frequenti

Cosa ha introdotto l'art. 221-bis TULPS?

Ha depenalizzato un ampio elenco di violazioni al regolamento di esecuzione del TULPS, trasformandole da contravvenzioni penali in illeciti amministrativi sanzionati con sanzione pecuniaria prefettizia.

Qual è la differenza tra le violazioni del primo e del secondo comma?

Il primo comma prevede sanzioni più elevate (da lire un milione a sei milioni) per tre specifiche violazioni ritenute più gravi; il secondo comma prevede sanzioni minori (da lire trecentomila a due milioni) per un lungo elenco di infrazioni di natura prevalentemente formale.

Chi è competente a irrogare le sanzioni dell'art. 221-bis?

Il prefetto, secondo la procedura della L. 689/1981: accertamento tramite verbale da parte degli organi di polizia, contestazione, eventuale pagamento in misura ridotta entro 60 giorni, e infine ordinanza-ingiunzione prefettizia in caso di mancato pagamento.

Come si distingue tra violazione penale ex art. 221 e illecito amministrativo ex art. 221-bis?

Occorre verificare se la specifica disposizione regolamentare violata è compresa nell'elenco dell'art. 221-bis. In caso affermativo si applica la sanzione amministrativa; in caso contrario resta la contravvenzione penale ex art. 221, secondo comma.

Quale legge ha ispirato la depenalizzazione contenuta nell'art. 221-bis?

La legge 24 novembre 1981, n. 689, che ha sistematicamente depenalizzato numerose contravvenzioni minori e introdotto il regime degli illeciti amministrativi con il sistema dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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