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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Durante lo stato di pericolo pubblico formalmente dichiarato, il prefetto può ordinare l'arresto o la detenzione di qualsiasi persona.
  • Il potere è discrezionale: il prefetto valuta se l'arresto o la detenzione sia necessario per ristabilire o conservare l'ordine pubblico.
  • Si tratta di una misura di polizia extra-ordinem, che deroga alle garanzie ordinarie sulla libertà personale previste in tempo di pace.
  • La norma opera come clausola di chiusura del sistema TULPS in situazioni di emergenza, affiancando i poteri già conferiti al prefetto dall'art. 2.
  • Il ricorso alla disposizione presuppone una dichiarazione formale di pericolo pubblico da parte dell'autorità competente, non la mera situazione di fatto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 215 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto può ordinare l'arresto o la detenzione di qualsiasi persona, qualora ciò ritenga necessario per ristabilire o per conservare l'ordine pubblico.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 215 TULPS apre il titolo dedicato alle misure di pubblica sicurezza applicabili in situazioni di emergenza straordinaria. Il legislatore del 1931 mutuò questa disciplina dall'esperienza bellica e dalle turbative dell'ordine pubblico del primo dopoguerra, configurando un sistema «a geometria variabile» in cui le garanzie individuali possono essere compresse in misura crescente al crescere della gravità della situazione.

La norma attribuisce al prefetto — quale organo periferico del Ministero dell'Interno e rappresentante del Governo sul territorio — il potere di disporre l'arresto o la detenzione di chiunque, prescindendo dai presupposti ordinari (flagranza, mandato, ordine dell'autorità giudiziaria). Il fondamento costituzionale di tale potere è oggi discusso: l'art. 13 Cost. riserva alla legge e all'autorità giudiziaria le limitazioni della libertà personale, ma la stessa Costituzione all'art. 78 prevede la dichiarazione dello stato di guerra e il conferimento di pieni poteri al Governo, configurando così uno spazio — seppur limitato — per discipline emergenziali.

Presupposti applicativi

L'attivazione dell'art. 215 richiede due condizioni cumulative. In primo luogo, deve essere formalmente dichiarato lo stato di pericolo pubblico: non è sufficiente una situazione di fatto, per quanto grave, senza il formale provvedimento dichiarativo. In secondo luogo, il prefetto deve ritenere l'arresto o la detenzione necessario per ristabilire o conservare l'ordine pubblico: la necessità costituisce il limite interno alla discrezionalità, nel senso che la misura non può eccedere quanto strettamente indispensabile allo scopo.

Il riferimento al «ristabilire» l'ordine pubblico indica una situazione in cui l'ordine è già stato turbato; il «conservare» rimanda invece a una funzione preventiva, volta a impedire che la situazione degeneri. Nella pratica, la distinzione rileva principalmente sul piano della motivazione del provvedimento prefettizio.

Natura giuridica del provvedimento

L'arresto o la detenzione disposti ex art. 215 sono provvedimenti amministrativi, non atti di polizia giudiziaria. Non si tratta quindi di un arresto in flagranza né di un fermo di polizia giudiziaria ai sensi del codice di procedura penale, ma di una misura restrittiva della libertà personale adottata nell'esercizio dei poteri di pubblica sicurezza. La persona trattenuta non è formalmente indagata, salvo che sussistano autonomi elementi a suo carico.

Ciò comporta conseguenze rilevanti: il provvedimento è soggetto al sindacato del giudice amministrativo (e, in caso di lesione della libertà personale, anche al controllo della magistratura ordinaria), ma non produce di per sé effetti penali a carico dell'interessato.

Rapporto con altre norme del TULPS e con la Costituzione

L'art. 215 si inserisce in un sistema che comprende l'art. 2 (poteri del prefetto in ordinarie situazioni di urgenza), l'art. 216 (poteri ministeriali in caso di pericolo pubblico esteso all'intero territorio nazionale) e l'art. 217 (stato di guerra). Il raccordo tra queste disposizioni configura una scala di intensità crescente dei poteri emergenziali.

Nel quadro costituzionale vigente, l'applicabilità integrale dell'art. 215 è controversa. La dottrina maggioritaria ritiene che la norma sopravviva come disciplina di dettaglio per l'attuazione dell'art. 78 Cost., ma debba essere interpretata restrittivamente e nel rispetto dei principi di proporzionalità e di temporaneità della misura. La Corte Costituzionale non ha mai dichiarato l'incostituzionalità della disposizione, che tuttavia rimane di rarissima applicazione nella storia repubblicana.

Profili pratici e garanzie

In caso di applicazione della norma, la persona sottoposta a detenzione conserva il diritto alla difesa legale e alla comunicazione con i propri familiari, nonché il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per la verifica della legittimità della misura. La durata della detenzione deve essere commisurata alla persistenza dello stato di emergenza e della necessità che l'ha giustificata.

Casi pratici

Caso 1: Detenzione preventiva durante sommossa urbana

Tizio, noto organizzatore di manifestazioni, si trova in città durante uno stato di pericolo pubblico dichiarato a seguito di gravi disordini. Il prefetto, ritenendo che la presenza di Tizio possa alimentare ulteriori turbative, emette ordine di detenzione ai sensi dell'art. 215. Tizio viene trattenuto presso la questura per la durata dello stato di emergenza. Attraverso il proprio difensore, Tizio ricorre al TAR per far valere l'insussistenza dei presupposti e la sproporzione della misura.

Caso 2: Arresto preventivo di soggetto ritenuto pericoloso

Durante uno stato di pericolo pubblico dichiarato in una provincia colpita da gravi disordini, il prefetto ordina l'arresto di Caia, ritenuta — sulla base di informative di polizia — imminentemente in grado di turbare l'ordine pubblico. Caia, che non ha commesso alcun reato, viene detenuta per quarantotto ore. Cessato lo stato di emergenza, viene rilasciata senza conseguenze penali, ma avvia una causa civile per risarcimento dei danni patiti durante la detenzione.

Caso 3: Controllo di legittimità del provvedimento prefettizio

Sempronio viene trattenuto con provvedimento prefettizio emesso in forza dell'art. 215 durante uno stato di pericolo pubblico. Il suo legale eccepisce l'assenza di motivazione adeguata circa la «necessità» dell'arresto ai fini della conservazione dell'ordine pubblico. Il giudice adito verifica la proporzionalità del provvedimento e, riscontrata la motivazione carente, ne dispone la cessazione, ribadendo che anche in stato di emergenza il potere discrezionale del prefetto deve essere sorretto da elementi concreti.

Domande frequenti

Che cos'è lo stato di pericolo pubblico richiesto dall'art. 215 TULPS?

È una situazione di grave turbativa o minaccia all'ordine pubblico che deve essere formalmente dichiarata dall'autorità competente. Non è sufficiente una situazione di fatto: occorre un provvedimento dichiarativo che attivi i poteri emergenziali previsti dal TULPS.

Il prefetto può arrestare chiunque in stato di pericolo pubblico?

Il potere è formalmente ampio ('qualsiasi persona'), ma è limitato dal requisito della necessità: l'arresto o la detenzione devono essere indispensabili per ristabilire o conservare l'ordine pubblico. Una misura sproporzionata o priva di motivazione è sindacabile davanti al giudice amministrativo.

L'arresto ex art. 215 TULPS ha conseguenze penali per l'interessato?

No, di per sé. Si tratta di un provvedimento amministrativo di pubblica sicurezza, non di un atto di polizia giudiziaria. La persona trattenuta non è automaticamente indagata: conseguenze penali sorgono solo se sussistono autonomi elementi di reato.

Quali tutele ha chi viene detenuto ex art. 215 TULPS?

La persona conserva il diritto alla difesa legale, alla comunicazione con i familiari e alla comunicazione con un avvocato. Può ricorrere all'autorità giudiziaria per contestare la legittimità della misura, anche durante lo stato di emergenza.

L'art. 215 TULPS è compatibile con la Costituzione repubblicana?

La questione è dibattuta in dottrina. La norma sopravvive come disciplina attuativa dell'art. 78 Cost. (stato di guerra e pieni poteri), ma deve essere interpretata restrittivamente, in conformità ai principi di proporzionalità e temporaneità, e nel rispetto delle garanzie fondamentali della persona.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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