In sintesi
- L'art. 214 autorizza il Ministro dell'interno (con assenso del Capo del Governo) e i prefetti per delegazione a dichiarare con decreto lo stato di pericolo pubblico.
- Il presupposto è il pericolo di disordini: condizione generica e ampiamente discrezionale che consente l'attivazione di poteri straordinari di polizia.
- La dichiarazione dello stato di pericolo pubblico sospende o modifica l'ordinario regime delle libertà civili e delle autorizzazioni di polizia, consentendo misure eccezionali di ordine pubblico.
- Nell'ordinamento vigente, l'istituto va letto in combinazione con le disposizioni costituzionali sullo stato di guerra (art. 78 Cost.) e con la normativa sui poteri di emergenza, in un quadro profondamente diverso da quello del 1931.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 214 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Nel caso di pericolo di disordini il Ministro dell'interno con l'assenso del Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico.
Stesso numero, altri codici
- Art. 214 D.Lgs. 209/2005 — (Vigilanza ispettiva)
- Art. 214 Codice Civile: Obbligazioni della moglie per il godimento
- Articolo 214 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 214 Codice della Strada: Fermo amministrativo del veicolo
- Art. 214 c.p.c.: Disconoscimento della scrittura privata
- Art. 214 c.p.p.: Svolgimento della ricognizione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione nel sistema del TULPS
L'art. 214 del TULPS apre il Capo VI del Titolo III, intitolato «Dello stato di pericolo pubblico». Esso delinea l'istituto straordinario dello stato di pericolo pubblico, che nell'ordinamento fascista del 1931 rappresentava uno strumento di gestione delle crisi d'ordine pubblico attraverso la concentrazione di poteri eccezionali nelle mani dell'esecutivo.
La logica della norma è quella dell'ordinamento di emergenza: in presenza di pericolo di disordini, la normale dialettica tra poteri e i consueti limiti alle prerogative di polizia vengono temporaneamente sospesi o compressi, per consentire un'azione più rapida ed efficace in difesa dell'ordine pubblico. Questo tipo di previsione non è esclusivo dell'ordinamento fascista — sistemi analoghi esistono in molti ordinamenti democratici — ma la formulazione del 1931 si caratterizza per l'assenza di limiti temporali, garanzie procedimentali e controlli esterni.
Competenza e struttura del provvedimento
La norma individua due livelli di competenza. In primo luogo, il Ministro dell'interno, ma solo con l'assenso del Capo del Governo (nel linguaggio istituzionale fascista, il Presidente del Consiglio con poteri rafforzati): il coinvolgimento del vertice dell'esecutivo riflette la gravità straordinaria dell'istituto. In secondo luogo, i prefetti per delegazione: la competenza prefettizia è dunque derivata, subordinata a una delega ministeriale, e consente una risposta decentrata alle situazioni di emergenza locale senza richiedere ogni volta l'intervento del governo centrale.
Il provvedimento assume la forma del decreto, strumento tipico dell'azione amministrativa discrezionale in materia di pubblica sicurezza nel TULPS. La mancata indicazione di un termine di durata e di un procedimento di revoca o decadenza automatica era una lacuna caratteristica dell'ordinamento del 1931, che lasciava ampi margini discrezionali all'esecutivo.
Il presupposto: «pericolo di disordini»
Il presupposto dell'art. 214 è il «pericolo di disordini»: formula ampia, generica e tipicamente affidata alla valutazione discrezionale dell'autorità. Non si richiede che i disordini siano in atto, essendo sufficiente il pericolo: ciò amplia notevolmente i margini di intervento preventivo. La nozione di «disordini» include situazioni di ordine pubblico perturbato o in via di perturbazione, senza distinguere tra cause politiche, sociali o altro.
L'indeterminatezza del presupposto era coerente con la logica dell'ordinamento fascista, ma sarebbe oggi problematica alla luce del principio di legalità in senso sostanziale e del principio di proporzionalità che governano l'azione amministrativa nell'ordinamento costituzionale vigente.
Effetti della dichiarazione e rapporti con le altre norme del TULPS
Gli effetti concreti della dichiarazione dello stato di pericolo pubblico sono disciplinati dagli articoli successivi del Capo VI (artt. 215 e ss.), che il testo dell'art. 214 non enumera ma presuppone. In linea generale, la dichiarazione consentiva la sospensione temporanea di alcune libertà di circolazione, riunione e comunicazione, l'adozione di misure preventive di polizia, l'accelerazione dei procedimenti autorizzativi e sanzionatori.
Rapporto con l'ordinamento costituzionale vigente
La Costituzione repubblicana del 1948 ha disciplinato in modo diverso le situazioni di emergenza. L'art. 78 Cost. prevede lo stato di guerra, deliberato dalle Camere, come unico stato di eccezione con previsione esplicita. L'art. 77 Cost. disciplina i decreti-legge come strumento emergenziale in materia legislativa. Per le emergenze di ordine pubblico non belliche, l'ordinamento italiano non ha mai codificato un generale stato di emergenza amministrativa con base costituzionale espressa, facendo invece ricorso agli strumenti ordinari della legislazione speciale di pubblica sicurezza.
L'art. 214 TULPS è quindi rimasto nel testo del codice di pubblica sicurezza, ma la sua applicazione nell'ordinamento repubblicano sarebbe possibile solo entro limiti molto ristretti, compatibili con le garanzie costituzionali dei diritti fondamentali e soggetti a controllo giurisdizionale. La Corte costituzionale ha più volte ribadito che anche le situazioni di emergenza devono svolgersi nel rispetto della Costituzione (principio della «Costituzione di emergenza»).
Casi pratici
Caso 1: Dichiarazione in caso di agitazioni sociali
In una provincia industriale, nel contesto storico del regime fascista, si profilano gravi agitazioni operaie con rischio di disordini e scioperi. Il Ministro dell'interno, ottenuto l'assenso del Capo del Governo, emette decreto di dichiarazione dello stato di pericolo pubblico ai sensi dell'art. 214 TULPS. La dichiarazione consente al prefetto di adottare misure straordinarie di ordine pubblico, limitare le riunioni in luoghi pubblici e potenziare i controlli di polizia. Tizio, dirigente sindacale, si trova soggetto a un regime di vigilanza rafforzata.
Caso 2: Dichiarazione prefettizia su delega ministeriale
A seguito di gravi disordini in una città di provincia, il Ministro dell'interno delega il prefetto ad adottare la dichiarazione dello stato di pericolo pubblico per il circondario. Il prefetto emette il decreto, che autorizza misure eccezionali locali. Caia, esercente di un pubblico esercizio nella zona, è soggetta a restrizioni straordinarie negli orari e nelle modalità di attività per tutta la durata dello stato di pericolo. Non è previsto alcun termine automatico di durata: la revoca della dichiarazione è rimessa alla discrezionalità dell'autorità che l'ha emessa.
Caso 3: Compatibilità costituzionale nell'ordinamento vigente
Sempronio, docente universitario di diritto pubblico, esamina se l'art. 214 TULPS possa trovare applicazione nell'Italia repubblicana. Conclude che la norma, nella sua formulazione originaria, presenta problemi di compatibilità con la Costituzione: il presupposto («pericolo di disordini») è eccessivamente vago alla luce del principio di legalità sostanziale; la mancanza di limiti temporali e di controllo parlamentare o giurisdizionale contrasta con le garanzie costituzionali dei diritti fondamentali. Nell'ordinamento vigente, l'emergenza pubblica è gestita attraverso strumenti legislativi specifici soggetti a controllo parlamentare e giurisdizionale, non attraverso il potere discrezionale dell'esecutivo previsto dall'art. 214.
Domande frequenti
Quando può essere dichiarato lo stato di pericolo pubblico ex art. 214 TULPS?
In caso di pericolo di disordini. Il presupposto è volutamente ampio e rimesso alla valutazione discrezionale dell'autorità: non si richiede che i disordini siano in atto, essendo sufficiente il rischio. Nell'ordinamento vigente, l'applicazione è comunque limitata dalla necessità di rispettare le garanzie costituzionali.
Chi può dichiarare lo stato di pericolo pubblico?
Il Ministro dell'interno, con l'assenso del Capo del Governo (oggi Presidente del Consiglio), oppure i prefetti su delegazione ministeriale. La competenza prefettizia è dunque derivata e subordinata a una delega espressa.
Quali sono gli effetti della dichiarazione?
Gli effetti sono disciplinati dagli articoli successivi del Capo VI del TULPS. In linea generale, la dichiarazione consente misure straordinarie di polizia, restrizioni temporanee di alcune libertà e poteri accelerati di intervento dell'autorità di pubblica sicurezza.
Quanto dura lo stato di pericolo pubblico?
L'art. 214 non fissa un termine di durata. La dichiarazione dura finché l'autorità che l'ha emessa non la revoca. Questa lacuna, tipica dell'ordinamento del 1931, sarebbe oggi problematica alla luce del principio di proporzionalità e della necessità di limiti temporali certi per le misure limitative dei diritti fondamentali.
L'art. 214 TULPS è compatibile con la Costituzione del 1948?
La compatibilità è problematica. La Costituzione non prevede un generale stato di emergenza amministrativa non bellica. L'applicazione dell'art. 214 sarebbe oggi possibile solo entro limiti molto ristretti, rispettando le garanzie costituzionali dei diritti fondamentali e ammettendo il pieno controllo giurisdizionale sulle misure adottate.
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