In sintesi
- L'art. 206 disciplina la revoca della dichiarazione di locale di meretricio su domanda degli interessati.
- La revoca è possibile solo quando nel locale è cessato l'esercizio del meretricio: condizione fattuale necessaria e sufficiente.
- Il procedimento è ad istanza di parte: l'autorità non può procedere d'ufficio ma deve attendere la domanda degli interessati.
- L'articolo si inserisce nel contesto storico del regime regolamentarista della prostituzione, oggi superato dalla L. 75/1958 (legge Merlin), che ha abolito le case di tolleranza e la relativa regolamentazione pubblicistica.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 206 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
La dichiarazione di locale di meretricio è revocata, su domanda degli interessati, quando nel locale è cessato l'esercizio del meretricio.
Stesso numero, altri codici
- Art. 206 Cod. Amb. — Accordi, contratti di programma, incentivi
- Art. 206 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 206 Codice Civile: Azioni concesse ai creditori del marito
- Articolo 206 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 206 C.d.S.: Riscossione dei proventi delle sanzioni amminis
- Art. 206 c.p.c.: Assistenza delle parti all’assunzione
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Contesto storico e ratio della norma
L'art. 206 del TULPS (R.D. 773/1931) appartiene al Capo IV del Titolo III del testo unico, dedicato, nel sistema originario, alla vigilanza sui «locali di meretricio». La norma si inserisce in un regime regolamentarista della prostituzione che il legislatore fascista aveva ereditato dalla tradizione ottocentesca e consolidato nel testo unico di pubblica sicurezza: i locali adibiti all'esercizio della prostituzione erano sottoposti a un regime autorizzativo e dichiarativo, vigilato dall'autorità locale di pubblica sicurezza.
La ratio dell'articolo è quella di consentire la «dismissione» giuridica del locale, liberandolo dallo stigma pubblicistico della dichiarazione, una volta venuta meno la condizione che ne giustificava la qualificazione. L'interesse pubblico alla revoca era duplice: da un lato, evitare che locali cessati dall'attività continuassero a essere soggetti alla vigilanza e alle prescrizioni di polizia; dall'altro, restituire ai soggetti interessati (tipicamente il gestore o il proprietario) la piena disponibilità del locale senza l'onere delle obbligazioni pubblicistiche connesse alla dichiarazione.
Analisi del contenuto normativo
Il meccanismo delineato dall'articolo è semplice nella struttura ma preciso nei presupposti. La revoca richiede: (a) una domanda degli interessati, con esclusione di qualsiasi potere di revoca d'ufficio; (b) la cessazione di fatto dell'esercizio del meretricio nel locale. Il termine «interessati» ricomprende in primo luogo il titolare della dichiarazione, ma può estendersi al proprietario dell'immobile e ad altri soggetti che vantino un interesse qualificato alla cancellazione dell'iscrizione.
La cessazione dell'esercizio è una condizione di fatto la cui accertamento compete all'autorità di pubblica sicurezza, la quale, in sede istruttoria, dovrà verificare che l'attività non sia più in corso prima di emettere il provvedimento di revoca. Non è sufficiente una mera dichiarazione del richiedente: l'autorità è tenuta a compiere gli accertamenti necessari.
Rapporto con la vigente legislazione: la legge Merlin
L'articolo ha oggi un rilievo eminentemente storico. La L. 20 febbraio 1958, n. 75 (cosiddetta «legge Merlin», dal nome della senatrice Lina Merlin che ne fu prima firmataria) ha profondamente modificato il quadro normativo, abolendo il sistema delle case di tolleranza autorizzate e vietando lo sfruttamento, il favoreggiamento e l'induzione alla prostituzione. Con la legge Merlin è venuto meno il presupposto stesso della dichiarazione di locale di meretricio, rendendo inapplicabile sia l'art. 206 sia le disposizioni connesse del TULPS (artt. 207 e ss.).
L'abrogazione non è stata espressa ma sostanzialmente implicita: l'intero sistema regolamentarista è stato travolto dalla scelta abolizionista del legislatore del 1958. Il TULPS conserva formalmente il testo degli articoli in questione, ma essi non trovano applicazione pratica nell'ordinamento vigente.
Profilo procedimentale e tutela degli interessati
Sotto il profilo procedimentale, la domanda di revoca doveva essere presentata all'autorità locale di pubblica sicurezza competente per territorio. L'art. 207 TULPS prevedeva la possibilità di ricorrere contro i provvedimenti adottati in materia, delineando un sistema di tutela amministrativa interna. Il rinvio al regolamento (art. 207) per le modalità del ricorso implicava che la disciplina di dettaglio fosse contenuta nel Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. 635/1940).
Casi pratici
Caso 1: Revoca a seguito di chiusura volontaria
Tizio, titolare della dichiarazione di un locale dichiarato di meretricio ai sensi del TULPS vigente, decide di cessare l'attività e trasformare il locale in esercizio commerciale di altro genere. Presenta domanda di revoca all'autorità locale di pubblica sicurezza, allegando documentazione attestante la cessazione dell'attività. L'autorità, dopo gli accertamenti del caso, emette il provvedimento di revoca, liberando il locale dagli obblighi pubblicistici connessi alla dichiarazione originaria.
Caso 2: Diniego di revoca per attività non cessata
Caia, subentrata nella gestione del locale, presenta domanda di revoca della dichiarazione sostenendo di non svolgere l'attività di meretricio. L'autorità di pubblica sicurezza, a seguito di accertamenti ispettivi, riscontra che l'attività è tuttora in corso seppur con modalità diverse. Il provvedimento di revoca viene negato per difetto del presupposto di fatto (cessazione dell'esercizio), e l'autorità impartisce apposite prescrizioni. Caia può impugnare il diniego con il ricorso previsto dall'art. 207 TULPS.
Caso 3: Istanza del proprietario dell'immobile
Sempronio, proprietario dell'immobile locato al titolare della dichiarazione, a seguito di risoluzione del contratto di locazione, ha interesse a che il locale non sia più gravato dalla qualifica pubblicistica, anche per poterlo locare o alienare senza vincoli. Presenta istanza di revoca dimostrando la cessazione del rapporto contrattuale e la conseguente impossibilità di prosecuzione dell'attività. L'autorità valuta la sua legittimazione quale soggetto portatore di un interesse qualificato e, accertata la cessazione dell'esercizio, emette il provvedimento richiesto.
Domande frequenti
L'art. 206 TULPS è ancora applicabile?
No. La L. 75/1958 (legge Merlin) ha abolito il sistema delle case di tolleranza e l'intero regime regolamentarista della prostituzione, rendendo inapplicabile la norma nell'ordinamento vigente. Il testo è rimasto formalmente nel TULPS ma è privo di effettiva applicazione pratica.
Chi poteva presentare la domanda di revoca?
La norma usava il termine 'interessati', ricomprendendo il titolare della dichiarazione e, secondo un'interpretazione estensiva, anche altri soggetti portatori di un interesse qualificato, come il proprietario dell'immobile.
Quale era il presupposto per ottenere la revoca?
La cessazione di fatto dell'esercizio del meretricio nel locale. Non era sufficiente una mera dichiarazione del richiedente: l'autorità doveva compiere accertamenti per verificare la situazione reale.
L'autorità poteva revocare d'ufficio la dichiarazione?
No. L'art. 206 configurava un procedimento ad istanza di parte: la revoca era subordinata alla presentazione di una domanda da parte degli interessati. L'autorità non aveva potere di revoca d'ufficio in base a questa disposizione.
Cosa accadeva se la revoca veniva negata?
L'interessato poteva ricorrere all'autorità superiore secondo le modalità previste dall'art. 207 TULPS, che rimandava al regolamento di esecuzione per il procedimento di impugnazione.
Vedi anche