In sintesi
- Attribuisce agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza la facoltà di procedere in qualsiasi tempo a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano.
- Poteri di ispezione senza necessità di mandato o autorizzazione giudiziaria preventiva, in deroga al regime ordinario della polizia giudiziaria.
- In caso di riunioni troppo numerose e pericolose per l'ordine o la sicurezza pubblica, gli agenti possono ordinare lo sgombro del locale.
- La norma esprime la logica di controllo poliziesco pervasivo dei locali di meretricio nel sistema regolamentarista del TULPS 1931.
- Oggi priva di applicazione pratica per effetto della Legge Merlin (L. 75/1958), che ha abolito la prostituzione regolamentata.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 197 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di procedere in qualsiasi tempo a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano.
Quando in un locale di meretricio si formano riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere pericolose per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono ordinarne lo sgombro.
Stesso numero, altri codici
- Art. 197 Cod. Amb. — competenze delle province
- Art. 197 D.Lgs. 209/2005 — Vigilanza sull'attuazione del programma di attività
- Art. 197 Codice Civile: Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi
- Articolo 197 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 197 Codice della Strada: Concorso di persone nella violazione
- Art. 197 c.p.c.: Assistenza all’udienza e audizione in camera di
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La struttura del potere ispettivo: deroga al regime ordinario
L'art. 197 TULPS rivestiva una posizione centrale nel sistema di controllo poliziesco dei locali di meretricio, attribuendo agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza un potere di perquisizione dei locali e delle persone che vi si trovano in «qualsiasi tempo», vale a dire senza limitazioni di orario e senza la necessità di un previo mandato o di un'autorizzazione giudiziaria. Si trattava di un'eccezione significativa al principio, affermato altrove nel codice di procedura penale e nella stessa legislazione di pubblica sicurezza, secondo cui le perquisizioni domiciliari richiedono in linea di massima l'intervento dell'autorità giudiziaria o quanto meno una situazione di flagranza o urgenza. La specialità del regime era giustificata, nell'impianto del TULPS, dalla natura «dichiarata» del locale di meretricio: trattandosi di un esercizio autorizzato e soggetto a vigilanza continuativa, si riteneva che la sua apertura al controllo di polizia fosse implicita nelle condizioni dell'autorizzazione stessa.
Perquisizioni «in qualsiasi tempo»: portata e limiti
La formula «in qualsiasi tempo» ha una portata molto ampia: include le ore notturne, le ore di chiusura stabilite ai sensi dell'art. 195, e qualunque altro momento, indipendentemente dall'orario. Questo significava che anche un locale chiuso per la notte poteva essere ispezionato. Il potere di perquisire si estende non solo al locale in quanto tale — i locali, gli accessi, le pertinenze — ma anche alle «persone che vi si trovano»: sia le donne che vi esercitavano il meretricio, sia i clienti eventualmente presenti, sia l'esercente stesso. Le perquisizioni personali nei locali di meretricio erano quindi consentite senza le garanzie che assistevano le perquisizioni personali nel diritto comune, nell'ottica del controllo sanitario e di sicurezza che permeava l'intera disciplina.
Il potere di sgombro
Il secondo comma dell'art. 197 attribuisce un potere ulteriore: ordinare lo sgombro del locale quando vi si formano riunioni «troppo numerose» e tali da potersi ritenere «pericolose per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica». La norma utilizza una clausola generale — «troppo numerose» e «pericolose» — che lascia agli agenti un'ampia discrezionalità valutativa in loco. Non è indicato alcun numero minimo di persone né alcun presupposto specifico di pericolo: spetta all'ufficiale o agente valutare, nel concreto, se la situazione superi la soglia di tolleranza compatibile con l'ordine pubblico. Lo sgombro è un potere d'urgenza, esercitabile sul campo senza formalità: l'ordine è impartito verbalmente e deve essere immediatamente eseguito dai presenti.
Ratio del controllo poliziesco pervasivo
L'ampiezza dei poteri attribuiti dall'art. 197 riflette la filosofia del sistema regolamentarista: i locali di meretricio erano tollerati dall'ordinamento, ma a prezzo di una vigilanza che li rendeva di fatto «spazi sorvegliati» in modo permanente. L'autorità di pubblica sicurezza non era soltanto un interlocutore burocratico cui chiedere licenze e permessi, ma una presenza attiva e potenzialmente pervasiva. Questa logica di controllo è coerente con la concezione fascista dell'ordine pubblico come valore primario da tutelare anche a scapito della riservatezza dei privati. I locali di meretricio, per la loro intrinseca associazione con fenomeni di criminalità, traffico di donne e rischi sanitari, erano considerati ambienti ad alto rischio che giustificavano misure eccezionali.
Profili di interesse giuridico comparato
Il modello italiano del 1931 si confronta con quello di altri Paesi europei che adottavano sistemi regolamentaristi simili (Francia, Belgio, Paesi Bassi nella prima metà del Novecento). In questi sistemi, il controllo poliziesco dei locali autorizzati era un elemento strutturale, giustificato dalla necessità di tutela della salute pubblica e dell'ordine. La distinzione rispetto al modello abolizionista — successivamente adottato dall'Italia con la Legge Merlin — sta proprio nel fatto che la legalizzazione controllata richiedeva un apparato di sorveglianza molto più intensivo.
Superamento normativo
Con l'entrata in vigore della Legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Legge Merlin), i locali di meretricio come categoria giuridicamente riconosciuta sono stati aboliti. L'art. 197 TULPS è quindi rimasto nel testo del regio decreto senza più poter trovare applicazione concreta: non vi sono locali «di meretricio» nei confronti dei quali esercitare i poteri di ispezione e sgombro. Le ispezioni in ambienti dove si esercita la prostituzione avvengono oggi secondo le norme generali della polizia giudiziaria e del codice di procedura penale, senza la deroga prevista dall'art. 197.
Casi pratici
Caso 1: Ispezione notturna e rinvenimento di armi
Alle ore 23:30, una pattuglia di agenti di pubblica sicurezza si presenta a un locale di meretricio per un'ispezione di routine ai sensi dell'art. 197 TULPS. All'interno, Sempronio viene trovato in possesso di un coltello a serramanico. L'ispezione è legittima in quanto avviene in «qualsiasi tempo» senza necessità di mandato; il rinvenimento dell'arma integra sia la violazione dell'art. 196 TULPS che l'eventuale reato di porto abusivo di arma. Sempronio viene fermato e accompagnato in ufficio per gli accertamenti del caso.
Caso 2: Ordine di sgombro per assembramento pericoloso
In un sabato sera degli anni Cinquanta, un locale di meretricio si ritrova con un numero insolitamente elevato di persone — oltre una ventina di avventori — tra i quali si verificano accese discussioni. Un agente di pubblica sicurezza in servizio nelle vicinanze valuta che la situazione configuri una riunione «troppo numerosa e pericolosa per la sicurezza pubblica» ai sensi del secondo comma dell'art. 197. Ordina quindi lo sgombro immediato del locale. Tizio, esercente, è tenuto a far uscire tutti gli avventori. Chi si rifiuta di ottemperare all'ordine di sgombro risponde di resistenza o oltraggio a pubblico ufficiale.
Caso 3: Perquisizione personale degli avventori
Durante un'ispezione ex art. 197 TULPS in un locale di meretricio, gli ufficiali di pubblica sicurezza procedono alla perquisizione personale di tutti i presenti. Caia, cliente presente nel locale, oppone resistenza sostenendo che la perquisizione personale richiederebbe un mandato dell'autorità giudiziaria. Gli agenti spiegano che l'art. 197 TULPS attribuisce espressamente la facoltà di perquisire «le persone che vi si trovano» senza necessità di autorizzazione preventiva, in quanto il locale di meretricio è soggetto a regime di vigilanza speciale. Caia è tenuta a sottoporsi alla perquisizione.
Domande frequenti
Gli agenti potevano ispezionare un locale di meretricio anche di notte?
Sì. La formula 'in qualsiasi tempo' dell'art. 197 comprendeva espressamente le ore notturne, le ore di chiusura e qualunque altro momento, senza limitazioni di orario. Era una deroga esplicita al regime ordinario.
Era necessario un mandato giudiziario per le perquisizioni nei locali di meretricio?
No. L'art. 197 attribuiva direttamente agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il potere di perquisire, senza richiedere alcun mandato o autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Era una delle eccezioni più marcate al principio della riserva giurisdizionale sulle perquisizioni.
Come veniva valutata la 'pericolosità' di un assembramento per l'ordine pubblico?
La norma non fissava criteri oggettivi: la valutazione era rimessa alla discrezionalità dell'ufficiale o agente presente sul posto, che doveva apprezzare in concreto se la riunione fosse 'troppo numerosa' e potenzialmente pericolosa per l'ordine o la sicurezza pubblica.
Chi doveva ottemperare all'ordine di sgombro?
Tutti i presenti nel locale, compresi l'esercente e i clienti. Il rifiuto di ottemperare all'ordine di sgombro impartito dall'autorità di pubblica sicurezza poteva integrare il reato di resistenza o oltraggio a pubblico ufficiale.
L'art. 197 TULPS è ancora applicabile?
No, in termini pratici. Con la Legge Merlin del 1958 sono stati aboliti i locali di meretricio come categoria legalmente riconosciuta. Le ispezioni in luoghi connessi alla prostituzione avvengono oggi secondo le norme generali del codice di procedura penale.
Vedi anche