In sintesi
- L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata da una Commissione provinciale presieduta dal prefetto.
- La Commissione è composta da: prefetto, procuratore del Re, un giudice designato dal presidente del tribunale, questore, comandante dell'Arma dei carabinieri nella provincia e un cittadino di specchiata probità nominato dal sindaco del comune capoluogo.
- Un funzionario di grado non inferiore al decimo, designato dal prefetto, svolge le funzioni di segretario.
- La Commissione è convocata e presieduta dal prefetto o, in sua assenza, dal vice prefetto.
- Le deliberazioni avvengono a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 166 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata, da una Commissione provinciale composta del prefetto, del procuratore del Re, di un giudice – designato dal presidente del tribunale – del questore, del comandante l'Arma dei carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probità nominato dal sindaco del Comune capoluogo di provincia. Un funzionario di gruppo A di grado inferiore al 10° designato dal prefetto, assisterà come segretarie.
La Commissione è convocata e presieduta dal prefetto, e, in caso di assenza od impedimento, dal vice prefetto. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.
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Stesso numero, altri codici
- Art. 166 Cod. Amb. — usi delle acque irrigue e di bonifica
- Art. 166 D.Lgs. 209/2005 — Criteri di redazione
- Art. 166 D.Lgs. 42/2004 — Omessa restituzione di documenti per l'esportazione
- Art. 166 Codice Civile: Capacità dell'inabilitato
- Articolo 166 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 166 C.d.S.: Trasporto di cose su veicoli a trazione animale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Natura e funzione della Commissione provinciale
L'articolo 166 TULPS disciplina la composizione e il funzionamento dell'organo collegiale deputato a pronunciare l'ammonizione: la Commissione provinciale. Si tratta di un organismo amministrativo di natura mista, che integra figure istituzionali di polizia, magistratura e rappresentanza civica locale. Tale composizione riflette la logica del sistema preventivo del 1931: l'ammonizione non è una sanzione penale, ma un provvedimento amministrativo di prevenzione sociale, la cui legittimità viene rafforzata dalla partecipazione collegiale di soggetti con diverse competenze istituzionali.
La Commissione non è un organo permanente ma si riunisce su convocazione del prefetto quando vi sono denunce da esaminare. Il prefetto ne è il presidente naturale, con sostituzione del vice prefetto in caso di assenza o impedimento. Questa centralità del prefetto nel procedimento di ammonizione riflette il ruolo che il TULPS assegna al prefetto quale organo di coordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza a livello provinciale.
Composizione: analisi dei singoli componenti
La Commissione prevista dall'art. 166 si compone di sei membri:
Il prefetto, quale presidente, rappresenta l'autorità di governo sul territorio. Nel sistema originario del TULPS il prefetto è il perno dell'amministrazione di pubblica sicurezza e il suo potere presidenziale — incluso il voto prevalente in caso di parità — segnala il carattere spiccatamente governativo del procedimento di ammonizione.
Il procuratore del Re (oggi procuratore della Repubblica) è l'organo del pubblico ministero presente nel collegio, portatore della prospettiva giudiziaria. La sua partecipazione testimonia la vicinanza — anche storica — tra misure di prevenzione e sistema penale.
Il giudice designato dal presidente del tribunale introduce nel collegio un elemento di indipendenza giudiziaria. La scelta di un magistrato togato, seppure in veste non giurisdizionale, conferisce alla Commissione una parvenza di garanzia tecnico-giuridica.
Il questore, che è anche il soggetto che ha formulato la denuncia al prefetto ai sensi dell'art. 164, siede nella Commissione che deve pronunciarsi su quella stessa denuncia. Questo cumulo di ruoli — denunciante e membro dell'organo giudicante — è stato oggetto di critica dottrinale sul piano del principio di imparzialità, sebbene sia stato ritenuto compatibile con il carattere amministrativo (non giurisdizionale) del procedimento.
Il comandante dell'Arma dei carabinieri nella provincia porta il contributo della polizia militare, che nel sistema del 1931 aveva funzioni di pubblica sicurezza complementari a quelle della polizia civile.
Il cittadino di specchiata probità nominato dal sindaco del comune capoluogo è l'unico elemento di rappresentanza civica nel collegio. La sua presenza, per quanto simbolica, intende bilanciare la prevalenza delle componenti statali e militari con un elemento di controllo sociale locale. La designazione spetta al sindaco del comune capoluogo di provincia.
La durata dell'ammonizione e il suo significato
Il primo comma fissa la durata dell'ammonizione in due anni. Non si tratta di una sanzione detentiva né di una misura limitativa della libertà di circolazione tout court, ma di un provvedimento che impone al soggetto determinati obblighi di comportamento (comunicazione di residenza, divieto di frequentare determinati luoghi, ecc.) la cui violazione è penalmente sanzionata dai successivi artt. 176-177 TULPS. La durata biennale è fissa: la Commissione non può graduarla.
Il procedimento deliberativo
La Commissione delibera a maggioranza semplice di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente (prefetto o vice prefetto). Questo meccanismo assicura la prevalenza della componente governativa in caso di divisione del collegio. Il verbale della deliberazione, redatto dal segretario funzionario, costituisce la forma dell'atto amministrativo di ammonizione.
Rapporti con il sistema attuale
Nell'attuale sistema delle misure di prevenzione del D.Lgs. 159/2011, la competenza a pronunciare le misure personali è stata attribuita al tribunale in composizione collegiale, con procedure giurisdizionalizzate e garanzie difensive rafforzate. La Commissione provinciale dell'art. 166 TULPS è un organo amministrativo che non gode delle stesse garanzie di indipendenza e imparzialità proprie dell'autorità giudiziaria, il che spiega la progressiva marginalizzazione del meccanismo nella prassi operativa.
Casi pratici
Caso 1: Riunione della Commissione per la pronuncia dell'ammonizione
A seguito della denuncia del questore ex art. 164 nei confronti di Tizio, il prefetto convoca la Commissione provinciale. Il giorno dell'udienza sono presenti: il prefetto (presidente), il procuratore della Repubblica, il giudice designato, il questore, il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri e il cittadino nominato dal sindaco. Il segretario verbalizza i lavori. La Commissione, dopo aver sentito Tizio e il suo difensore, vota: tre voti a favore dell'ammonizione, tre contrari. In caso di parità prevale il voto del presidente (prefetto), per cui viene pronunciata l'ammonizione della durata di due anni.
Caso 2: Sostituzione del prefetto da parte del vice prefetto
Il giorno in cui è convocata la Commissione per pronunciarsi sulla denuncia a carico di Caia, il prefetto è assente per impegni istituzionali in altra sede. La presidenza della Commissione viene assunta dal vice prefetto, come previsto dall'art. 166 comma 2 TULPS. La Commissione si riunisce regolarmente, delibera a maggioranza e pronuncia l'ammonizione. Caia riceve comunicazione del provvedimento e può proporre ricorso alla Commissione di appello ministeriale entro dieci giorni ai sensi dell'art. 169 TULPS.
Caso 3: Nomina del cittadino di probità da parte del sindaco
Il comune capoluogo di provincia deve rinnovare la designazione del cittadino di specchiata probità per la Commissione provinciale, in quanto il precedente membro ha rassegnato le dimissioni. Il sindaco, su proposta della giunta, nomina Sempronio, noto professionista locale con carriera irreprensibile, come nuovo membro civico della Commissione. Sempronio partecipa alla successiva riunione della Commissione, nella quale si pronuncia su una denuncia di ammonizione, contribuendo con il suo voto alla deliberazione collegiale.
Domande frequenti
Chi presiede la Commissione provinciale per l'ammonizione?
La Commissione è presieduta dal prefetto, che la convoca e la presiede. In caso di assenza o impedimento del prefetto, la presidenza spetta al vice prefetto. Il presidente ha voto prevalente in caso di parità.
Quanto dura l'ammonizione pronunciata dalla Commissione?
L'ammonizione ha la durata fissa di due anni, stabilita direttamente dall'art. 166 TULPS. La Commissione non ha discrezionalità nella graduazione della durata.
Perché il questore siede nella Commissione pur avendo denunciato il soggetto?
Il TULPS del 1931 non prevedeva la separazione tra organo istruttore e organo decisore tipica dei procedimenti giurisdizionali. Il questore partecipa alla Commissione come membro del collegio amministrativo. Questo cumulo ha suscitato critiche dottrinali, ma è stato ritenuto compatibile con il carattere non giurisdizionale del procedimento.
Quali requisiti deve avere il cittadino nominato dal sindaco?
L'art. 166 richiede che si tratti di un 'cittadino di specchiata probità', senza ulteriori requisiti tecnici o professionali. La scelta è discrezionale del sindaco del comune capoluogo di provincia.
Come delibera la Commissione?
La Commissione delibera a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Non è prevista una maggioranza qualificata.
La Commissione provinciale è ancora operativa nell'ordinamento attuale?
Formalmente la disciplina degli artt. 164-176 TULPS è vigente, ma nella prassi il sistema delle misure di prevenzione è governato dal D.Lgs. 159/2011, che ha introdotto organismi e procedure diverse. La Commissione provinciale dell'art. 166 ha quindi scarsa operatività concreta.
Vedi anche