Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 156 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1981, N. 659
Stesso numero, altri codici
- Art. 156 Cod. Amb. — riscossione della tariffa
- Art. 156 D.Lgs. 209/2005 — Attività peritale
- Art. 156 D.Lgs. 42/2004 — Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici
- Art. 156 Codice Civile: Effetti della separazione sui rapporti
- Articolo 156 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 156 C.d.S.: Uso dei dispositivi di segnalazione acustica
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
L'art. 156 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) era collocato nel Titolo IV del testo unico, dedicato alla vigilanza degli stranieri. In coerenza con l'impostazione di ordine pubblico propria del periodo in cui il TULPS fu redatto, la disposizione imponeva agli esercenti di strutture ricettive particolari obblighi di segnalazione nei confronti degli ospiti stranieri, al fine di consentire alle autorità di pubblica sicurezza il monitoraggio dei movimenti di cittadini non nazionali sul territorio.
Abrogazione. La norma è stata abrogata dalla L. 18 novembre 1981, n. 659. Tale legge costituisce uno degli interventi parziali che, nel corso degli anni Ottanta, hanno progressivamente eroso la disciplina degli stranieri contenuta nel TULPS, in attesa della prima riforma organica realizzata dalla legge Martelli (D.L. 416/1989, conv. L. 39/1990) e poi confluita nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione). La comunicazione dei dati degli alloggiati stranieri alle autorità di pubblica sicurezza rimane comunque un obbligo in vigore, oggi regolato dalla normativa di pubblica sicurezza successiva e dalle disposizioni attuative del T.U. immigrazione.