Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 145 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39
Stesso numero, altri codici
- Art. 145 Cod. Amb. — equilibrio del bilancio idrico
- Art. 145 D.Lgs. 209/2005 — Proponibilità dell'azione di risarcimento
- Art. 145 D.Lgs. 42/2004 — Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione
- Art. 145 Codice Civile: Intervento del giudice
- Articolo 145 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 145 Cod.Cons.: Competenze delle regioni e delle province au
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
L'art. 145 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) era parte del Titolo VI e disciplinava la misura del rimpatrio degli stranieri, intesa come provvedimento amministrativo di allontanamento dal territorio nazionale distinto, almeno parzialmente, dalla vera e propria espulsione. Il rimpatrio era applicabile nei confronti di stranieri che, pur non avendo commesso reati, si trovassero in condizioni tali da essere ritenuti indesiderabili o pericolosi per l'ordine pubblico, ovvero che versassero in stato di bisogno o di vagabondaggio. L'istituto rifletteva la concezione paternalistica e al contempo repressiva tipica della legislazione di pubblica sicurezza del regime fascista.
La disposizione è stata abrogata dal D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39 (legge Martelli), che ha segnato il superamento dell'approccio del T.U.L.P.S. verso una disciplina dell'immigrazione più articolata, capace di distinguere tra le diverse condizioni giuridiche degli stranieri e di prevedere misure proporzionate. Il Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998) ha poi fornito la cornice normativa complessiva in cui si collocano i provvedimenti di allontanamento degli stranieri nell'ordinamento attuale.