In sintesi
- L'autorità locale di pubblica sicurezza può rilasciare a operai e domestici, su richiesta propria o del datore di lavoro, un libretto di lavoro.
- Il datore di lavoro ha l'obbligo di annotare nel libretto, alla cessazione del rapporto o alla fine dell'anno, il servizio prestato, la durata e la condotta del lavoratore.
- La norma riflette un modello di controllo amministrativo del lavoro dipendente tipico dell'epoca corporativa, in larga parte superato dalla normativa successiva.
- Il libretto di lavoro è stato progressivamente abolito dalla legislazione lavoristica post-costituzionale, rendendone l'applicazione pratica residuale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 129 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
L'autorità locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai e ai domestici, a loro richiesta o a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimenti, capi officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno l'obbligo di dichiarare, in occasione del licenziamento o alla fine dell'anno, il servizio prestato, la durata di esso e la condotta tenuta dagli operai e domestici.
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Stesso numero, altri codici
- Art. 129 Cod. Amb. — accessi ed ispezioni
- Art. 129 D.Lgs. 209/2005 — Soggetti esclusi dall'assicurazione
- Art. 129 D.Lgs. 42/2004 — Provvedimenti legislativi particolari
- Art. 129 Codice Civile: Diritti dei coniugi in buona fede
- Articolo 129 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 129 Codice del Consumo: Conformità al contratto
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Contesto storico e ratio originaria
L'articolo 129 TULPS si inserisce in un contesto normativo profondamente diverso da quello attuale. Il testo unico del 1931 fu adottato in piena fase corporativa, quando la regolamentazione del lavoro dipendente — specie manuale e domestico — era fortemente intrecciata con le funzioni dell'Autorità di pubblica sicurezza. Il libretto di lavoro era uno strumento di controllo amministrativo del lavoratore, che consentiva all'Autorità e ai datori di lavoro successivi di conoscere la storia professionale e il comportamento del dipendente.
La logica sottostante non era di tutela del lavoratore, ma di vigilanza sull'ordine pubblico: il libretto permetteva di tracciare gli spostamenti lavorativi di categorie ritenute potenzialmente soggette a instabilità o a comportamenti antisociali (operai itineranti, lavoratori domestici di provenienza sconosciuta).
Il meccanismo del libretto
Secondo la disposizione, l'Autorità locale di pubblica sicurezza — intesa come il questore o il commissario di polizia competente per territorio — rilasciava il libretto su richiesta del lavoratore stesso ovvero dei soggetti datoriali: direttori di stabilimento, capi officina, impresari o padroni. La varietà dei richiedenti riflette la struttura produttiva dell'epoca, in cui la piccola manifattura artigianale e il lavoro domestico privato erano forme occupazionali diffusissime.
L'obbligo di annotazione gravava sul datore di lavoro, che doveva dichiarare nel libretto — in occasione del licenziamento o alla fine dell'anno — il tipo di servizio prestato, la durata del rapporto e la condotta tenuta dal lavoratore. La valutazione della condotta era una componente soggettiva di notevole peso: un giudizio negativo poteva pregiudicare le future opportunità occupazionali del lavoratore.
Superamento normativo
Il libretto di lavoro, nella sua versione originaria TULPS, è stato gradualmente svuotato di contenuto dall'evoluzione della legislazione lavoristica italiana. La Costituzione del 1948, con la proclamazione dei diritti del lavoro e della libertà personale, ha reso incompatibili con il sistema costituzionale i meccanismi di controllo burocratico-poliziesco sul lavoratore. La successiva legislazione degli anni Settanta — in particolare lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) — ha ulteriormente ridimensionato gli strumenti di controllo individuale sul personale dipendente.
Il libretto di lavoro disciplinato dalla legislazione speciale del lavoro (diverso dal libretto TULPS) è stato definitivamente abolito dall'art. 9 del D.Lgs. 297/2002, che ha istituito le comunicazioni obbligatorie telematiche ai centri per l'impiego, sostituendo il vecchio sistema cartaceo con una banca dati elettronica. L'art. 129 TULPS rimane formalmente in vigore ma è applicabile solo in via residuale, nei casi in cui non sia intervenuta abrogazione espressa o incompatibilità normativa sopravvenuta.
Rilevanza attuale
Nella pratica contemporanea, l'art. 129 TULPS ha un'applicazione estremamente limitata. Le funzioni di certificazione del rapporto di lavoro sono oggi assolte da altri strumenti: le comunicazioni obbligatorie al centro per l'impiego, i documenti di regolarità contributiva (DURC), i contratti di lavoro e la documentazione previdenziale INPS. L'Autorità di pubblica sicurezza non è più coinvolta ordinariamente nella gestione dei rapporti di lavoro privati. La norma mantiene un interesse prevalentemente storico-giuridico.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta del libretto da parte del datore di lavoro
Sempronio, titolare di una piccola manifattura negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore del TULPS, richiede all'autorità locale di pubblica sicurezza il libretto di lavoro per Tizio, operaio neoassunto di cui non conosce la storia lavorativa. Il libretto rilasciato consente a Sempronio di verificare i precedenti datori di lavoro e i giudizi di condotta rilasciati. Il meccanismo illustra la logica originaria dello strumento: una sorta di curriculum certificato con valenza di ordine pubblico, ben diverso dai moderni sistemi di gestione del personale.
Caso 2: Annotazione al momento del licenziamento
Caia, che lavora come domestica presso una famiglia, viene licenziata al termine di un anno di servizio. Il datore è tenuto, ai sensi dell'art. 129, ad annotare nel libretto di Caia il tipo di servizio svolto (collaboratrice domestica), la durata (un anno) e la condotta tenuta. La legge non prevede che Caia possa rifiutarsi di ricevere tali annotazioni né che possa contestarne il contenuto in sede di pubblica sicurezza, sebbene la valutazione della condotta fosse potenzialmente lesiva della reputazione del lavoratore.
Caso 3: Il libretto nel contesto contemporaneo
Tizio, consulente del lavoro, si trova a dover assistere un datore di lavoro che — in modo del tutto inconsueto — richiede informazioni sull'eventuale obbligo di tenere il libretto di lavoro TULPS per i propri dipendenti. Tizio chiarisce che l'istituto, già marginalizzato dallo Statuto dei Lavoratori, è stato definitivamente superato dal sistema delle comunicazioni obbligatorie telematiche introdotto dal D.Lgs. 297/2002. Le certificazioni sui rapporti di lavoro passati si ottengono oggi attraverso le visure al centro per l'impiego o la documentazione previdenziale INPS, senza alcun coinvolgimento dell'Autorità di pubblica sicurezza.
Domande frequenti
Il libretto di lavoro previsto dall'art. 129 TULPS è ancora in uso?
No, nella pratica è del tutto disusato. L'istituto è stato superato dal sistema delle comunicazioni obbligatorie telematiche ai centri per l'impiego (D.Lgs. 297/2002) e dalla normativa lavoristica post-costituzionale. L'art. 129 mantiene un interesse prevalentemente storico.
Chi poteva richiedere il libretto di lavoro secondo l'art. 129?
Potevano richiederlo sia il lavoratore stesso sia i soggetti datoriali: direttori di stabilimento, capi officina, impresari o padroni. Il rilascio era a cura dell'autorità locale di pubblica sicurezza competente per territorio.
Cosa doveva essere annotato nel libretto di lavoro?
In occasione del licenziamento o alla fine dell'anno, il datore doveva annotare il tipo di servizio prestato, la durata del rapporto e la condotta tenuta dal lavoratore. Quest'ultima era una valutazione soggettiva con potenziale impatto sulle future opportunità occupazionali.
Quali strumenti hanno sostituito il libretto di lavoro?
Le comunicazioni obbligatorie telematiche ai centri per l'impiego, i documenti previdenziali INPS, il DURC e la documentazione contrattuale. La funzione di certificazione dei rapporti di lavoro è stata completamente de-pubblicizzata.
L'art. 129 TULPS è stato formalmente abrogato?
Non risulta formalmente abrogato, ma è considerato tacitamente superato per incompatibilità con la normativa costituzionale e lavoristica successiva. La dottrina prevalente ne esclude l'applicabilità pratica nell'ordinamento attuale.
Vedi anche