Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 125 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311
Stesso numero, altri codici
- Art. 125 Cod. Amb. — domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
- Art. 125 D.Lgs. 209/2005 — Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
- Art. 125 D.Lgs. 42/2004 — Declaratoria di riservatezza
- Art. 125 Codice Civile: Azione del pubblico ministero
- Articolo 125 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 125 Codice del Consumo: Prescrizione
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 125 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) era collocato nel Titolo IV, dedicato alle agenzie di affari, e imponeva ai titolari di licenza ex art. 115 specifici obblighi di tenuta di registri e di annotazione delle operazioni compiute. La disposizione rispondeva alla logica di controllo preventivo della pubblica sicurezza tipica dell'impianto del 1931: consentire all'autorità di polizia di verificare, in qualsiasi momento, le attività svolte dall'agenzia e l'identità dei soggetti con cui essa intratteneva rapporti.
L'articolo è stato abrogato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla pubblica sicurezza, nell'ambito della più ampia riforma amministrativa avviata con la L. 59/1997 (legge Bassanini) e con il D.Lgs. 112/1998. La semplificazione ha ridotto gli adempimenti formali a carico degli operatori, trasferendo parte dei controlli su base successiva e documentale anziché preventiva.