Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 122 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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In sintesi
L'art. 122 del TULPS regolava le condizioni alle quali era consentito esercitare la fabbricazione di polveri, esplosivi e prodotti affini. La licenza era rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza - prefetto o ministero dell'interno a seconda della capacità produttiva - previo accertamento dell'idoneità degli impianti, dell'assenza di precedenti penali a carico del titolare e della sussistenza delle misure di sicurezza prescritte per scongiurare incidenti e usi impropri.
Il controllo si estendeva a tutte le fasi del ciclo produttivo, dalle materie prime alla distribuzione dei prodotti finiti. La norma è stata abrogata dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, in un contesto di razionalizzazione del TULPS che ha mantenuto in vigore i presidi essenziali (art. 46 e ss.) adeguandoli alla normativa europea in materia di esplosivi civili (Direttiva 93/15/CEE e successive) e alla legislazione speciale sull'industria degli armamenti.