← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 121 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

Commento

L'art. 121 del TULPS era collocato nel titolo dedicato alle armi, munizioni e materie esplodenti e dettava prescrizioni specifiche per chi deteneva esplosivi in regime di autorizzazione. Il comma abrogato conteneva una regola procedurale o tecnica — relativa, verosimilmente, a modalità di custodia, obblighi di comunicazione o tenuta di registri — che integrava la disciplina generale del titolo.

Il settore delle materie esplodenti è rimasto tra i più rigidamente regolamentati del TULPS: i commi sopravvissuti dell'art. 121 continuano a disciplinare le condizioni di detenzione e i poteri di ispezione dell'autorità di p.s. Il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 ha eliminato il comma in questione per ragioni di semplificazione e coerenza sistematica, senza intaccare il nucleo essenziale dei controlli sugli esplosivi, regolati anche dal D.Lgs. 272/1992 e dalla normativa tecnica di settore.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.