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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 105 TULPS vieta in modo assoluto la fabbricazione, importazione, vendita e deposito per la vendita del liquore denominato «assenzio» nel commercio.
  • La norma si applica all'assenzio nella sua accezione tradizionale, ossia a elevata gradazione alcolica e con principi attivi tossici derivanti dall'Artemisia absinthium (tujone e altri).
  • Sono escluse dal divieto le bevande con contenuto alcolico inferiore al 21% del volume che contengono infuso di assenzio come semplice sostanza aromatica, salvo i limiti delle leggi sanitarie.
  • Il divieto è espressione della politica proibizionista verso sostanze ritenute pericolose per la salute pubblica, in una fase storica di forte preoccupazione per l'alcolismo e per gli effetti psicotropi del tujone.
  • La disciplina si raccorda con la normativa sanitaria e con i regolamenti europei sugli aromi alimentari che oggi definiscono i limiti ammissibili di tujone nelle bevande.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 105 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nello Stato, la vendita in qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio « assenzio ».

Salvo quanto è stabilito dalle leggi sanitarie, sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 % del volume, contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.

Commento

Contesto storico e ratio del divieto

L'art. 105 del TULPS si inserisce in un filone legislativo di portata europea che, tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, portò al progressivo divieto dell'assenzio in numerosi Paesi occidentali. La bevanda — un distillato a base di Artemisia absinthium, anice e finocchio, con gradazione alcolica compresa tra il 45% e l'80% — era stata associata a gravi disturbi neurologici, allucinazioni e comportamenti violenti, attribuiti in particolare al tujone, un monoterpene presente nell'artemisia. Il movimento proibizionista che interessò la Svizzera (1910), la Francia (1915) e infine l'Italia spinse il legislatore del 1931 a recepire nel TULPS un divieto già sostanzialmente in vigore per via di provvedimenti precedenti.

Oggetto del divieto

Il primo comma elenca le condotte vietate in modo tassativo: fabbricazione, importazione nello Stato, vendita in qualsiasi quantità e deposito per la vendita. Sono dunque proibite sia le attività produttive sia quelle distributive e commerciali. Non è rilevante la quantità: anche la vendita di una singola bottiglia integra la condotta vietata.

L'oggetto del divieto è il «liquore denominato in commercio assenzio»: la norma si riferisce al prodotto tradizionale, ad alta gradazione e con contenuto di principi psicoattivi significativo. Il riferimento alla denominazione commerciale ha consentito, nel tempo, di tracciare una linea di confine con i prodotti aromatizzati che si limitano a utilizzare l'artemisia come uno degli ingredienti aromatici.

La deroga per le bevande a bassa gradazione

Il secondo comma introduce un'importante eccezione: le bevande con gradazione alcolica inferiore al 21% del volume e che contengono infuso di assenzio esclusivamente come sostanza aromatica non sono soggette al divieto, nel rispetto delle leggi sanitarie. Questa clausola consente la produzione e la commercializzazione di amari, aperitivi e bitter che includono l'artemisia tra i loro ingredienti aromatici senza che il loro tenore alcolico o il loro contenuto di principi attivi raggiunga le soglie di pericolosità del liquore tradizionale.

Raccordo con il diritto dell'Unione europea

A livello europeo, la disciplina è stata progressivamente armonizzata. Il Regolamento CE n. 110/2008 sulle bevande spiritose e i successivi regolamenti della Commissione hanno fissato limiti per il contenuto di tujone nelle bevande alcoliche (in genere non superiore a 35 mg/l per i liquori diversi dall'assenzio e a 100 mg/l per le bevande definite «assenzio»). L'Italia, in sede di adeguamento alla normativa europea, ha rivisto l'applicazione del divieto assoluto dell'art. 105 TULPS per le bevande che rispettino i parametri comunitari, creando un quadro normativo complesso in cui coesistono il divieto di ordine pubblico del TULPS e la disciplina sanitaria europea.

In pratica, l'assenzio prodotto nel rispetto dei limiti di tujone previsti dalla normativa UE è oggi commercializzato legalmente in Italia in virtù del principio di prevalenza del diritto dell'Unione e della libera circolazione delle merci, pur restando formalmente presente il divieto nel testo del TULPS.

Sanzioni e controllo

La violazione del divieto di cui all'art. 105 TULPS costituisce illecito amministrativo ai sensi dell'art. 17 e seguenti del TULPS e della L. n. 689/1981. Le sanzioni comprendono la multa e la confisca del prodotto. Il controllo è esercitato dal Ministero della Salute e dall'ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi) per i profili sanitari e di denominazione, e dalla Polizia di Stato per i profili di pubblica sicurezza.

Osservazioni conclusive

L'art. 105 TULPS è oggi una norma il cui ambito di applicazione pratica è ridotto rispetto all'originaria portata, sia per effetto della normativa europea che ha riammesso le bevande «assenzio» entro determinati parametri tossicologici, sia per la difficoltà di distinguere con precisione, in sede di controllo, il «liquore denominato assenzio» dalle bevande aromatizzate all'artemisia. La norma mantiene tuttavia rilevanza come presidio di ordine pubblico per il contrasto alla produzione e commercializzazione clandestina di prodotti con alto tenore di tujone.

Casi pratici

Caso 1: Importazione di assenzio tradizionale da un paese extra-UE

Tizio, titolare di un'enoteca specializzata in distillati, importa dalla Repubblica Ceca una partita di assenzio con gradazione 68% vol. e contenuto di tujone superiore ai limiti ammessi dalla normativa europea. In sede di controllo doganale, il prodotto viene sequestrato dall'ICQRF: la sua commercializzazione viola tanto l'art. 105 TULPS quanto i regolamenti europei sulle bevande spiritose. Tizio riceve una sanzione amministrativa e il prodotto viene confiscato e distrutto.

Caso 2: Aperitivo aromatizzato all'artemisia e il limite del 21%

Caia, produttrice artigianale di amari in Piemonte, include nella propria linea un aperitivo a base di artemisia con gradazione del 18% vol. L'ICQRF, in sede di verifica, accerta che il prodotto contiene artemisia esclusivamente come aromatizzante, rispetta i limiti di tujone previsti dalla normativa europea e ha gradazione inferiore al 21%: rientra pertanto nella deroga del secondo comma dell'art. 105 TULPS. Il prodotto è commercializzabile senza restrizioni.

Caso 3: Bar che serve assenzio 'tradizionale' di produzione locale

Sempronio, titolare di un bar con licenza ex art. 86 TULPS, acquista da un produttore locale un distillato presentato come «ricetta antica dell'assenzio» con gradazione del 72% vol. e senza attestato di conformità ai limiti di tujone. In seguito a un controllo della Polizia di Stato, il prodotto viene sequestrato: la detenzione per la somministrazione rientra nel «deposito per la vendita» vietato dall'art. 105 TULPS. Sempronio riceve sanzione amministrativa e la questura valuta la sospensione della licenza.

Domande frequenti

L'assenzio è completamente vietato in Italia?

Il divieto assoluto dell'art. 105 TULPS riguarda il liquore tradizionale ad alta gradazione. Tuttavia, la normativa europea (Reg. CE 110/2008) ha riammesso le bevande denominate 'assenzio' che rispettino i limiti di tujone previsti (in genere max 35 mg/l). In Italia l'assenzio conforme ai parametri europei è commercializzato in virtù del principio di prevalenza del diritto UE.

Cosa rischia chi vende assenzio non conforme?

Chi fabbrica, importa, vende o detiene per la vendita assenzio in violazione dell'art. 105 TULPS è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria e alla confisca del prodotto. Se titolare di licenza di pubblica sicurezza, rischia la sospensione o la revoca della licenza.

Un amaro a base di artemisia è vietato?

No, se rispetta due condizioni: gradazione alcolica inferiore al 21% del volume e utilizzo dell'artemisia come sola sostanza aromatica. Occorre inoltre rispettare i limiti di tujone fissati dalle leggi sanitarie e dai regolamenti europei.

Chi controlla il rispetto del divieto sull'assenzio?

I controlli sono esercitati dall'ICQRF (Ispettorato centrale tutela qualità e repressione frodi) per i profili merceologici e sanitari, dall'Agenzia delle Dogane per le importazioni, e dalla Polizia di Stato in sede di controllo degli esercizi pubblici.

Il divieto si applica all'acquisto personale per consumo privato?

Il testo dell'art. 105 TULPS vieta la fabbricazione, l'importazione, la vendita e il deposito per la vendita. L'acquisto per uso personale non è esplicitamente vietato, ma l'importazione per uso proprio di quantità significative può essere contestata come importazione commerciale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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