Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 97 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
LA L. 25 AGOSTO 1991, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Stesso numero, altri codici
- Art. 97 Reg. (UE) 2024/1689 — Esercizio della delega
- Art. 97 Cod. Amb. — acque minerali naturali e di sorgenti
- Art. 97 D.Lgs. 159/2011 — Consultazione della banca dati nazionale unica
- Art. 97 D.Lgs. 209/2005 — Esonero dall'obbligo di redazione
- Art. 97 D.Lgs. 42/2004 — Espropriazione per interesse archeologico
- Art. 97 Codice Civile: Documenti per la pubblicazione
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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In sintesi
L'art. 97 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) è stato abrogato per effetto della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi». La legge 287/1991 ha realizzato una riforma organica del settore dei pubblici esercizi, adeguando la disciplina alle mutate condizioni economiche e sociali e spostando il baricentro regolatorio dall'autorità di pubblica sicurezza agli enti locali. L'art. 97 TULPS, ricompreso nel gruppo di disposizioni abrogate espressamente dalla novella del 1991, ha cessato di produrre effetti giuridici dalla data di entrata in vigore della legge di riforma.