In sintesi
- È vietato comparire mascherato in luogo pubblico in qualsiasi circostanza; la violazione è punita con ammenda.
- Nei teatri e luoghi aperti al pubblico l'uso della maschera è parimenti vietato, salvo nelle epoche e con le condizioni stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza.
- L'autorità competente può derogare al divieto con apposito manifesto, fissando le modalità di svolgimento (es. periodo carnevalesco, serate in maschera).
- Chi, invitato, rifiuta di togliersi la maschera è soggetto alla medesima sanzione pecuniaria del contravventore che si presenta mascherato.
- La norma tutela la riconoscibilità delle persone negli spazi pubblici a fini di sicurezza e ordine pubblico, funzione rimasta attuale nonostante l'epoca di approvazione del Testo Unico.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 85 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.
Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 100 a 1000.
È vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.
Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con l'ammenda da L. 100 a 1000.
Stesso numero, altri codici
- Art. 85 Cod. Amb. — accertamento della qualità delle acque idonee alla vita dei pesci
- Art. 85 D.Lgs. 159/2011 — Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
- Art. 85 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 85 D.Lgs. 42/2004 — Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
- Art. 85 CAD — Articolo abrogato
- Art. 85 Codice Civile: Interdizione per infermità di mente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e funzione nel sistema della pubblica sicurezza
L'articolo 85 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) esprime una delle più antiche esigenze della polizia amministrativa: la riconoscibilità delle persone in luogo pubblico. Il divieto di mascheramento risponde alla necessità di consentire all'autorità di pubblica sicurezza di identificare chiunque transiti o si trovi in spazi accessibili alla collettività, prevenendo l'anonimato come condizione favorevole a turbative dell'ordine e alla commissione di reati. La norma trova il suo fondamento sistematico nell'art. 1 T.U.L.P.S., che affida alle autorità di pubblica sicurezza il compito di mantenere l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.
Contenuto normativo e struttura del divieto
La disposizione si articola in due fattispecie distinte. La prima riguarda la presenza mascherata in luogo pubblico in senso stretto: strade, piazze, aree aperte al transito indifferenziato. Il divieto opera in modo assoluto e non ammette deroghe da parte del privato, essendo rimessa la sola eccezione all'autorità locale di pubblica sicurezza. La seconda fattispecie concerne l'uso della maschera nei teatri e altri luoghi aperti al pubblico, categoria più ampia che include i locali di pubblico intrattenimento accessibili a pagamento o a invito. In questo secondo ambito il divieto non è assoluto: l'autorità locale può consentire il mascheramento «nelle epoche e con le condizioni» da essa stabilite mediante affissione di un manifesto.
Elemento caratterizzante è la sanzione residuale a carico di chi, pur trovandosi legittimamente in un luogo dove il mascheramento è temporaneamente consentito, non ottempera all'invito dell'autorità di togliersi la maschera. La norma configura dunque non soltanto un divieto di condotta, ma anche un obbligo di collaborazione immediata con gli agenti di pubblica sicurezza, la cui violazione è autonomamente sanzionata.
Analisi della sanzione
Il testo originario del 1931 prevede l'ammenda da lire 100 a lire 1.000, cifre ormai del tutto irrilevanti in termini monetari. Va rilevato che la legge di depenalizzazione del 1999 (D.Lgs. 507/1999) ha inciso sull'entità delle sanzioni pecuniarie del T.U.L.P.S. trasformando in illecito amministrativo numerose contravvenzioni di minore gravità; tuttavia, l'art. 85 è rimasto strutturato come contravvenzione, seppure con importi adeguati per effetto dei successivi aggiornamenti normativi. La contravvenzione è punibile anche a titolo di colpa, ai sensi dell'art. 42, comma 4, c.p., il che semplifica notevolmente l'accertamento da parte degli organi di polizia.
Profili pratici e casistiche ricorrenti
Nella prassi la norma trova applicazione prevalente in tre contesti: il periodo carnevalesco, le manifestazioni sportive e i cortei, le serate a tema nei locali di pubblico intrattenimento. Nel periodo di Carnevale, le questure e i commissariati di pubblica sicurezza adottano ordinanze o comunicazioni che delimitano i giorni e gli orari in cui il mascheramento è tollerato nelle aree urbane, individuando eventualmente zone a elevata concentrazione di festeggiamenti. Fuori da queste autorizzazioni specifiche il divieto è pienamente operativo.
Particolare attenzione merita la questione del casco integrale e della copertura del volto in contesti non strettamente festivi. La giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno chiarito che l'uso di passamontagna, cappucci abbassati sul volto o altri mezzi atti a impedire il riconoscimento in luogo pubblico rientra nell'ambito applicativo dell'art. 85, indipendentemente dalla finalità dichiarata dal soggetto. Analoga riflessione si è posta per l'utilizzo di mascherine di protezione sanitaria: durante l'emergenza COVID-19 (2020-2022) la questione è rimasta ai margini dell'art. 85, in quanto l'obbligo normativo di indossare la mascherina escludeva la volontarietà del mascheramento finalizzato all'anonimato.
Rapporti con altre norme
L'art. 85 va coordinato con l'art. 5 della L. 152/1975 («legge Reale»), che vieta l'uso di caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. Quella norma si applica specificamente ai cortei, le pubbliche manifestazioni e i comizi, con una sanzione più severa e una formulazione orientata alla prevenzione di disordini. L'art. 85 T.U.L.P.S. mantiene dunque una portata residuale ma generale, applicabile in tutti i contesti non coperti dalla legge speciale del 1975.
Ulteriore coordinamento si pone con l'art. 68 e seguenti T.U.L.P.S., che regolano le manifestazioni e i trattenimenti pubblici: l'autorità che rilascia la licenza per un evento in maschera opera implicitamente la deroga prevista dall'art. 85, comma 3, rendendo lecito il mascheramento nei limiti spaziali e temporali dell'evento autorizzato.
Casi pratici
Caso 1: Carnevale fuori zona autorizzata
Tizio si reca in centro città il sabato di Carnevale indossando un costume integrale con maschera che copre il volto. La questura locale ha emesso un manifesto che autorizza il mascheramento nelle vie del centro storico dalle 14:00 alle 21:00 del sabato e della domenica grasso. Tizio, tuttavia, si trova alle 22:30 in una zona periferica non inclusa nell'autorizzazione. Una pattuglia di polizia lo ferma e, poiché non ottempera immediatamente all'invito di togliersi la maschera, viene identificato e sanzionato ai sensi dell'art. 85, commi 2 e 4, T.U.L.P.S. La deroga temporale e geografica concessa dal manifesto era scaduta, per cui il divieto generale era tornato pienamente operativo.
Caso 2: Serata in maschera in locale notturno
Caia gestisce un locale da ballo e organizza una serata a tema anni Ottanta con invito a presentarsi in maschera. Non avendo acquisito alcuna specifica autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza locale ai sensi dell'art. 85, terzo comma, T.U.L.P.S., consente ai partecipanti di indossare maschere per tutta la serata. Un'ispezione della polizia riscontra la situazione e contesta a Caia, in qualità di direttore del locale aperto al pubblico, la violazione del divieto. Caia non può invocare il semplice carattere privato dell'evento, poiché il locale è aperto al pubblico indifferenziato.
Caso 3: Corteo con volto coperto
Durante una manifestazione autorizzata in un capoluogo di provincia, Sempronio indossa un cappuccio abbassato sul volto in modo da renderne difficoltoso il riconoscimento. Gli agenti lo invitano a scoprire il volto; Sempronio non ottempera sostenendo di volersi proteggere dal freddo. La polizia procede all'identificazione coattiva e contesta la violazione dell'art. 85 T.U.L.P.S., valutando altresì l'applicabilità dell'art. 5 L. 152/1975. Il rifiuto di togliersi la copertura del volto, anche in assenza di maschera in senso stretto, è ritenuto condotta equiparabile al mascheramento vietato.
Domande frequenti
Il divieto di mascheramento si applica anche durante il Carnevale?
Sì, il divieto è generale. Durante il Carnevale l'uso della maschera in luogo pubblico è consentito solo nelle epoche e nei luoghi stabiliti dall'autorità locale di pubblica sicurezza mediante apposito manifesto. Fuori da queste deroghe espresse, il divieto rimane operativo.
Cosa si intende per 'luogo pubblico' ai fini dell'art. 85 TULPS?
Per luogo pubblico si intende ogni area accessibile liberamente al pubblico indifferenziato: strade, piazze, parchi, giardini. Il terzo comma estende il divieto anche ai luoghi 'aperti al pubblico', come teatri, cinema, discoteche e locali di intrattenimento, che sono accessibili pur se a pagamento o su invito.
Chi ha il potere di derogare al divieto di mascheramento?
L'autorità locale di pubblica sicurezza, ossia il questore o il commissario di pubblica sicurezza, mediante l'adozione di un apposito manifesto che indichi le epoche (periodi di tempo) e le condizioni alle quali il mascheramento è ammesso.
Qual è la sanzione per chi non si toglie la maschera su invito?
È prevista la stessa ammenda applicabile a chi si presenta mascherato in violazione del divieto. La condotta di rifiuto di ottemperare all'invito dell'autorità costituisce una fattispecie autonoma di contravvenzione, indipendentemente dalla condotta iniziale.
L'uso del casco integrale in motorino rientra nel divieto dell'art. 85?
In linea di principio no, se il casco è indossato per la normale circolazione stradale su veicolo a motore, poiché la finalità protettiva giustifica la copertura del volto durante il tragitto. Diverso è il caso in cui il casco sia indossato fuori dal veicolo in luogo pubblico senza alcuna giustificazione: in tal caso l'art. 85 TULPS e l'art. 5 della L. 152/1975 possono trovare applicazione concorrente.
Un gestore di locale che organizza una serata in maschera deve chiedere un'autorizzazione specifica?
Sì. Il terzo comma dell'art. 85 TULPS subordina la liceità dell'uso della maschera nei luoghi aperti al pubblico all'esistenza di un'autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza. In assenza di tale autorizzazione, il gestore risponde della violazione del divieto.
Vedi anche