Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 84 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311
Stesso numero, altri codici
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
L'art. 84 del TULPS era collocato nel capo dedicato agli esercizi pubblici e dettava prescrizioni specifiche per i gestori di locali aperti al pubblico soggetti a licenza dell'autorità di pubblica sicurezza. La norma imponeva obblighi di condotta volti a garantire l'ordine nei locali e la correttezza nei confronti della clientela, attribuendo all'autorità di p.s. poteri di verifica e, nei casi più gravi, di sospensione o revoca della licenza.
La disposizione è stata abrogata dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, che ha provveduto a una revisione e razionalizzazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, eliminando norme divenute obsolete o assorbite da discipline speciali di settore (commercio, somministrazione di alimenti e bevande, ricettività turistica) nel frattempo intervenute.