Indice
- La licenza di portare armi non può essere concessa (divieto assoluto) a chi ha riportato determinate condanne penali.
- Sono ostative le condanne per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione.
- Ostano anche le condanne per violenza o resistenza all'autorità, per delitti contro la personalità dello Stato o l'ordine pubblico, e per diserzione in tempo di guerra o porto abusivo di armi.
- La licenza può inoltre essere ricusata (divieto facoltativo) a chi sia stato riabilitato, ai condannati per altri delitti e a chi non prova la buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
- La norma si aggiunge ai divieti generali dell'art. 11 TULPS.
Testo dell'articoloVigente
Art. 43 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, non può essere conceduta la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della liberta personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.(57)
Stesso numero, altri codici
- Art. 43 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 43 D.Lgs. 159/2011 — Rendiconto di gestione
- Art. 43 D.Lgs. 209/2005 — Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
- Art. 43 D.Lgs. 42/2004 — Custodia coattiva
- Art. 43 CAD — Conservazione ed esibizione dei documenti
- Art. 43 Codice Civile: Domicilio e residenza
Commento
Funzione e collocazione sistematica
L'art. 43 completa la disciplina del porto d'armi precisando le situazioni soggettive che impediscono o consentono di rifiutare il rilascio della licenza. La norma si apre con la formula "Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11": ciò significa che le cause ostative qui elencate si sommano ai divieti generali validi per ogni autorizzazione di polizia (condanne per delitti contro la fede pubblica, oziosità, ammonizione, e così via). L'art. 43 introduce dunque uno sbarramento aggiuntivo e più severo, giustificato dalla particolare pericolosità intrinseca dell'oggetto autorizzato.
I divieti assoluti del primo comma
Il primo comma elenca le condanne che precludono in modo tassativo e automatico il rilascio. Si tratta di reati che rivelano una propensione alla violenza o all'aggressione patrimoniale con modalità incompatibili con l'affidamento richiesto a chi porta un'arma:
a) delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, nonché furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiata, o per porto abusivo di armi.
In presenza di una di queste condanne l'autorità non ha margine di valutazione: la licenza non può essere concessa. Il legislatore presume in modo non superabile che il precedente specifico riveli una pericolosità incompatibile con il porto dell'arma.
I divieti facoltativi del secondo comma
Il secondo comma disegna un'area di discrezionalità dell'amministrazione. La licenza "può essere ricusata": è dunque rimessa a una valutazione caso per caso. Vi rientrano: i soggetti del primo comma quando sia intervenuta la riabilitazione (la riabilitazione estingue gli effetti penali ma non impone all'autorità di rilasciare il titolo, che resta apprezzabile in chiave preventiva); i condannati per delitti diversi da quelli del primo comma; chi non può provare la propria buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi. Quest'ultima clausola è la più ampia ed elastica: consente di negare la licenza anche in assenza di condanne, sulla base di elementi di fatto (precedenti di polizia, frequentazioni, episodi di violenza domestica, segnalazioni) che inducano a dubitare dell'affidabilità del richiedente. È in questa cornice che si colloca il giudizio prognostico sull'uso responsabile dell'arma.
Diniego, revoca e onere motivazionale
L'art. 43 opera sia in sede di primo rilascio sia di rinnovo, e fonda anche i provvedimenti di revoca quando le cause ostative sopravvengano o emergano successivamente. Mentre per i divieti assoluti del primo comma la motivazione del diniego può limitarsi a richiamare il precedente penale ostativo, per i divieti facoltativi del secondo comma l'amministrazione deve dare conto in modo puntuale degli elementi concreti su cui si fonda il giudizio negativo di affidabilità, trattandosi di esercizio di discrezionalità sindacabile in sede di giustizia amministrativa.
Rapporti con la disciplina sul porto e la detenzione
Le cause ostative dell'art. 43 incidono direttamente sulla licenza di porto di cui all'art. 42. La loro logica preventiva ispira anche la disciplina del nulla osta all'acquisto e della detenzione, dove l'autorità valuta analoghi profili di affidabilità. Il sistema mira a un controllo continuo: la sopravvenienza di una condanna ostativa o di fatti che minano l'affidabilità può determinare, oltre al diniego del rinnovo, la revoca del titolo già rilasciato e il ritiro delle armi.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 109/2019
Non fondatezza
La Corte ha ritenuto non irragionevole la disciplina del TULPS in materia di porto d'armi, riconoscendo al legislatore un ampio margine di discrezionalità nel bilanciare l'interesse del richiedente con il dovere costituzionale di tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
Casi pratici
Caso 1: Diniego per condanna ostativa
Tizio chiede la licenza di porto d'armi per uso sportivo. Dagli accertamenti emerge una condanna definitiva per rapina. L'autorità respinge l'istanza richiamando il primo comma dell'art. 43, lettera a): la rapina è una causa ostativa assoluta, sicché non residua alcun margine di valutazione. Il diniego, in questo caso, può limitarsi a dare conto del precedente penale ostativo.
Caso 2: Affidabilità e riabilitazione
Caia, condannata anni prima per un delitto rientrante tra quelli del primo comma, ottiene poi la riabilitazione e presenta domanda di licenza. L'autorità non è obbligata a rilasciarla: ai sensi del secondo comma la licenza "può essere ricusata" anche ai riabilitati. Valutati il tempo trascorso, la condotta successiva e l'assenza di nuovi elementi negativi, l'autorità decide motivatamente, esercitando la propria discrezionalità in chiave preventiva.
Caso 3: Diniego per mancato affidamento senza condanne
Sempronio non ha condanne penali, ma a suo carico risultano ripetute segnalazioni per episodi di aggressività e un procedimento per maltrattamenti in famiglia. Pur in assenza di una condanna ostativa, l'autorità nega la licenza ritenendo che Sempronio non dia affidamento di non abusare delle armi (secondo comma). Il diniego deve essere motivato in modo puntuale, indicando gli elementi di fatto su cui poggia il giudizio negativo di affidabilità.
Domande frequenti
Con una condanna per rapina posso ottenere il porto d'armi?
No. La condanna per rapina è una causa ostativa assoluta prevista dall'art. 43: la licenza non può essere concessa, senza alcun margine di valutazione dell'autorità.
Quali condanne impediscono in modo assoluto il porto d'armi?
Quelle per delitti non colposi contro le persone con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro a scopo di rapina o estorsione, violenza o resistenza all'autorità, delitti contro lo Stato o l'ordine pubblico, diserzione in tempo di guerra e porto abusivo di armi.
La riabilitazione mi garantisce il rilascio della licenza?
No. Dopo la riabilitazione la licenza può comunque essere ricusata: l'autorità valuta caso per caso l'affidabilità del richiedente in chiave preventiva.
Possono negarmi la licenza anche senza condanne penali?
Sì. Il secondo comma consente di ricusare la licenza a chi non prova la propria buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi, anche in assenza di condanne.
Che rapporto c'è tra l'art. 43 e l'art. 11 TULPS?
Le cause ostative dell'art. 43 si aggiungono ai divieti generali dell'art. 11, valido per ogni autorizzazione di polizia. Il porto d'armi è quindi soggetto a uno sbarramento più severo.
Le cause ostative valgono anche per la revoca?
Sì. Se una causa ostativa sopravviene o emerge dopo il rilascio, l'autorità può negare il rinnovo e revocare la licenza già concessa, disponendo il ritiro delle armi.
Vedi anche