- Il questore rilascia la licenza per il porto di armi lunghe da fuoco; il prefetto concede, in caso di dimostrato bisogno, la licenza di portare pistole o rivoltelle di qualunque misura.
- La licenza, se la legge non dispone diversamente, ha validità annuale.
- Sono assimilati il bastone animato la cui lama non sia inferiore a 65 cm.
- Il provvedimento di rilascio deve essere comunicato dall'interessato ai conviventi maggiorenni, anche non familiari, compreso il convivente more uxorio, indicati nell'istanza.
- La violazione dell'obbligo di comunicazione comporta una sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro e può determinare la revoca della licenza o del nulla osta.
Testo dell'articoloVigente
Art. 42 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
COMMA ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110 .
COMMA ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110 .
Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale .
Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento.
In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 42 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 42 D.Lgs. 159/2011 — Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi
- Art. 42 D.Lgs. 209/2005 — Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche
- Art. 42 D.Lgs. 42/2004 — Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali
- Art. 42 CAD — Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche am...
Commento
Funzione della norma
L'art. 42 è una delle disposizioni cardine del sistema autorizzatorio sulle armi delineato dal TULPS. La regola di fondo è che il porto di un'arma fuori della propria abitazione o delle sue pertinenze non è un diritto ma una facoltà eccezionale, subordinata a una licenza di pubblica sicurezza. L'articolo individua le due autorità competenti al rilascio e fissa il principio della temporaneità del titolo, perché il controllo sull'affidabilità del soggetto armato deve essere periodicamente rinnovato.
Le due competenze: questore e prefetto
La norma distingue a seconda del tipo di arma. Per il porto di armi lunghe da fuoco (tipicamente il fucile, anche nell'uso venatorio o sportivo) la competenza è del questore. Per il porto di rivoltelle o pistole di qualunque misura, e cioè per la cosiddetta licenza di porto per difesa personale, la competenza è del prefetto, ed è subordinata alla condizione, assai più rigorosa, del dimostrato bisogno. Questa diversità non è casuale: il porto della pistola per difesa è considerato dall'ordinamento un'ipotesi del tutto residuale, ammessa solo quando l'interessato provi una situazione concreta e attuale di pericolo per la propria incolumità, non riconducibile alla generica insicurezza percepita. Alla stessa logica del prefetto è ricondotto il bastone animato, ammesso solo se la lama non è inferiore a 65 centimetri, soglia che esclude gli strumenti più facilmente occultabili.
La durata annuale e il rinnovo
La licenza, salvo che la legge stabilisca diversamente, ha validità annuale. La temporaneità è funzionale al carattere di controllo permanente del titolo: alla scadenza l'amministrazione torna a verificare la persistenza dei requisiti soggettivi e, per la difesa personale, l'attualità del bisogno. Il rinnovo non è automatico, ma postula la riproposizione dell'istanza e la conferma dell'idoneità del richiedente, anche sotto il profilo psico-fisico secondo la disciplina di settore. La distinzione tra detenzione dell'arma (che presuppone una denuncia e un titolo proprio) e porto dell'arma (oggetto dell'art. 42) resta centrale: si può legittimamente detenere un'arma in casa senza averne il porto, mentre il porto presuppone sempre la licenza.
L'obbligo di comunicazione ai conviventi
I commi più recenti introducono un istituto di tutela delle persone che vivono accanto al titolare. Il provvedimento di rilascio deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio. I destinatari sono individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza. La ratio è di trasparenza e prevenzione: chi condivide l'abitazione con una persona armata deve essere posto a conoscenza della circostanza, sia per consentire un controllo sociale informale, sia perché eventuali segnalazioni dei conviventi possono concorrere alla valutazione di affidabilità del titolare.
Profili sanzionatori
La violazione degli obblighi di comunicazione introdotti dalla norma non è penalmente rilevante ma comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro. A questa può aggiungersi, in via discrezionale, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione: la formula "può essere disposta" lascia all'autorità un margine di apprezzamento, da esercitare alla luce della gravità della condotta e del complessivo profilo di affidabilità del soggetto. Si tratta di sanzioni distinte e ulteriori rispetto a quelle, ben più severe e di natura penale, previste per il porto abusivo di armi (cioè senza alcuna licenza), che esulano dall'art. 42 e attengono al diverso piano dell'illecito penale.
Rapporti con altre norme
L'art. 42 va letto in connessione con l'art. 11 TULPS, che fissa i requisiti generali e i divieti per il rilascio di qualunque autorizzazione di polizia, e con l'art. 43, che individua le specifiche cause ostative al porto d'armi. La disciplina di dettaglio sui requisiti psico-fisici, sulla denuncia delle armi e sui limiti quantitativi alla detenzione è dettata dalla normativa speciale in materia di armi e dal relativo regolamento di esecuzione.
Casi pratici
Caso 1: Porto di pistola per difesa personale e dimostrato bisogno
Tizio, titolare di una gioielleria, chiede al prefetto la licenza di porto di pistola per difesa personale, allegando di custodire abitualmente valori e di aver subìto tentativi di rapina. Il prefetto valuta se ricorre il dimostrato bisogno richiesto dall'art. 42: non basta la generica attività commerciale, ma occorre una situazione concreta e attuale di pericolo. Riconosciuti gli elementi, rilascia una licenza con validità annuale, che alla scadenza Tizio dovrà rinnovare provando la persistenza del bisogno e dei requisiti.
Caso 2: Mancata comunicazione al convivente e sanzione
Caia ottiene la licenza di porto d'armi ma non comunica il rilascio al proprio convivente more uxorio, pur avendolo indicato nell'istanza. A seguito di un controllo emerge l'omissione. L'autorità applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 42 (da 2.000 a 10.000 euro) e valuta se disporre anche la revoca della licenza. Trattandosi di prima violazione formale, opta per la sola sanzione pecuniaria, avvertendo Caia che condotte reiterate potranno incidere sul giudizio di affidabilità.
Caso 3: Licenza al questore per il fucile da caccia
Sempronio, cacciatore, intende portare con sé il fucile durante l'attività venatoria. Si rivolge non al prefetto ma al questore, competente per il porto di armi lunghe da fuoco. La licenza che ottiene ha validità definita dalla disciplina di settore venatorio. Sempronio comprende che il titolo gli consente il porto del fucile, ma non equivale a una licenza per la pistola da difesa, che resterebbe di competenza prefettizia e soggetta al più rigoroso requisito del dimostrato bisogno.
Domande frequenti
Chi rilascia la licenza di porto d'armi?
Dipende dall'arma: il questore per il porto di armi lunghe da fuoco (come il fucile da caccia o sportivo), il prefetto per il porto di pistole o rivoltelle per difesa personale. Quest'ultima è subordinata al dimostrato bisogno.
Quanto dura la licenza di porto d'armi?
Salvo che la legge disponga diversamente, la licenza ha validità annuale. Alla scadenza occorre chiedere il rinnovo, che non è automatico e presuppone la conferma dei requisiti.
Cosa significa dimostrato bisogno per la pistola da difesa?
È la condizione richiesta per la licenza di porto di pistola per difesa personale: occorre provare una situazione concreta e attuale di pericolo per la propria incolumità, non la generica percezione di insicurezza.
Devo avvisare chi vive con me se ottengo il porto d'armi?
Sì. Il titolare deve comunicare il rilascio ai conviventi maggiorenni, anche non familiari, compreso il convivente more uxorio, indicati nell'istanza secondo le modalità del regolamento.
Cosa rischio se non comunico il rilascio ai conviventi?
Si applica una sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro. Inoltre può essere disposta la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.
Porto e detenzione di armi sono la stessa cosa?
No. La detenzione consente di tenere l'arma nella propria abitazione previa denuncia; il porto, disciplinato dall'art. 42, consente di portarla fuori e richiede sempre la licenza.
Vedi anche