← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza vengono eseguiti in via amministrativa, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.
  • In caso di inottemperanza, dopo una diffida di tre giorni (salvo urgenza), l'autorità può procedere all'esecuzione d'ufficio.
  • È espressamente autorizzato l'impiego della forza pubblica per dare attuazione ai provvedimenti.
  • Le spese dell'esecuzione d'ufficio sono rese esecutive dal prefetto e recuperate tramite riscossione coattiva con i privilegi fiscali previsti per le imposte dirette.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 5 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio.

È autorizzato l'impiego della forza pubblica.

La nota delle spese relative è resa esecutiva dal prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Commento

Ratio e principio di autoesecutorietà

L'art. 5 TULPS enuncia il principio di autoesecutorietà dei provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza: l'esecuzione avviene in via amministrativa, senza necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria per l'ottenimento di un titolo esecutivo. Questo principio — comune a molti settori del diritto amministrativo — trova nell'ambito della pubblica sicurezza la sua espressione più marcata, stante l'esigenza di garantire l'efficacia immediata delle misure di polizia.

Il disaccoppiamento dall'azione penale è significativo: un provvedimento di sicurezza pubblica rimane vincolante e si esegue anche quando la condotta che lo ha determinato non integri un reato o quando il procedimento penale non sia stato avviato o si sia concluso con proscioglimento. Le due sfere — amministrativa e penale — operano in parallelo, con proprie finalità e propri strumenti.

Il procedimento di esecuzione d'ufficio

La norma articola il procedimento in due fasi. Nella prima fase si ingiunge all'interessato di adempiere. In caso di inottemperanza, si procede alla diffida formale, che assegna un termine di tre giorni per adempiere spontaneamente. Solo allo scadere della diffida senza esito l'autorità può procedere d'ufficio. Il termine di tre giorni non è perentorio in senso assoluto: la norma fa salvi «i casi di urgenza», in cui l'amministrazione può procedere immediatamente senza attendere la scadenza del termine.

Il requisito della diffida previa serve a garantire un minimo di contraddittorio e a consentire all'interessato di adempiere volontariamente, evitando le spese dell'esecuzione coattiva. In caso di urgenza (ad esempio, imminente pericolo per l'ordine pubblico), la diffida può essere omessa o ridotta a termini più brevi.

Impiego della forza pubblica

Il terzo comma autorizza espressamente l'impiego della forza pubblica per dare esecuzione ai provvedimenti. La «forza pubblica» comprende le forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) e può estendersi all'esercito in situazioni eccezionali. L'impiego della forza deve essere proporzionato all'entità della resistenza e ai beni giuridici in gioco: il principio di proporzionalità è un limite implicito ma cogente che la giurisprudenza ha sempre affermato.

L'uso di mezzi coercitivi fisici nei confronti delle persone fisiche può incidere sulla libertà personale (art. 13 Cost.) e deve sempre rispettare il divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU). Eventuali eccessi nell'uso della forza pubblica espongono i responsabili a responsabilità penale e civile dello Stato per lesioni o danni patrimoniali causati all'interessato.

Recupero delle spese di esecuzione

Le spese sostenute per l'esecuzione d'ufficio sono a carico del soggetto inadempiente. Il meccanismo di recupero è quello del ruolo fiscale: la nota delle spese è resa esecutiva dal prefetto e trasmessa all'esattore (oggi Agenzia delle Entrate — Riscossione), che procede alla riscossione con i privilegi e le forme previsti per le imposte dirette. Ciò conferisce al credito delle spese di esecuzione un carattere privilegiato rispetto ai crediti ordinari, consentendo procedure di riscossione coattiva rapide ed efficaci.

Coordinamento con il diritto processuale amministrativo

L'autoesecutorietà dei provvedimenti di sicurezza pubblica non esclude il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo. Il TAR può annullare un provvedimento illegittimo e, con esso, l'esecuzione già effettuata, aprendo la strada alla responsabilità risarcitoria dell'amministrazione. La sospensiva cautelare davanti al TAR è il principale strumento per bloccare l'esecuzione imminente di un atto ritenuto illegittimo, poiché — come evidenziato dall'art. 6 TULPS — il ricorso gerarchico non ha effetto sospensivo.

Casi pratici

Caso 1: Sgombero d'urgenza di un immobile occupato abusivamente

Il questore emette un provvedimento di sgombero di un immobile occupato abusivamente da un gruppo di persone, ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico. Tizio, che si è insediato nell'immobile, non ottempera all'ingiunzione. Il questore, ai sensi dell'art. 5 TULPS, dispone la diffida con termine di tre giorni. Alla scadenza, Tizio non ha lasciato l'immobile. L'autorità procede all'esecuzione d'ufficio con l'impiego della forza pubblica, e le spese dell'operazione vengono rese esecutive dal prefetto a carico di Tizio, che riceverà apposita cartella esattoriale.

Caso 2: Chiusura d'urgenza di un esercizio pubblico pericoloso

Il questore dispone la chiusura immediata di un locale notturno gestito da Caia, ritenuto ritrovo abituale di pregiudicati e luogo di spaccio di sostanze stupefacenti. Trattandosi di urgenza, viene omessa la diffida preventiva. Caia si rifiuta di chiudere, invocando la lesione della propria attività economica. Le forze di polizia procedono d'ufficio, apponendo i sigilli al locale. Caia presenta ricorso al TAR chiedendo la sospensiva: il giudice amministrativo, valutati i gravi indizi alla base del provvedimento, rigetta l'istanza cautelare e conferma l'immediata esecutività del provvedimento.

Caso 3: Recupero delle spese di esecuzione coattiva

Il Comune, su indicazione della prefettura, ha proceduto alla rimozione d'ufficio di strutture abusive installate da Sempronio su suolo pubblico, dopo diffida rimasta senza esito. Le spese dell'operazione ammontano a tremila euro. Il prefetto rende esecutiva la nota spese e la trasmette all'Agenzia delle Entrate — Riscossione. Sempronio riceve una cartella esattoriale e, non avendola pagata entro i termini, è soggetto all'iscrizione a ruolo e al recupero coattivo con i privilegi fiscali previsti dalla legge, inclusa la possibilità di pignoramento dei beni.

Domande frequenti

I provvedimenti di pubblica sicurezza si eseguono senza bisogno di un ordine del giudice?

Sì. L'art. 5 TULPS sancisce il principio di autoesecutorietà: i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa, senza necessità di una pronuncia giudiziaria preventiva.

Quanti giorni ho per adempiere prima che l'autorità intervenga d'ufficio?

In linea generale, la norma prevede una diffida di tre giorni. Il termine può essere ridotto o omesso nei casi di urgenza, a giudizio dell'autorità procedente.

Chi paga le spese dell'esecuzione d'ufficio?

Le spese sono a carico del soggetto inadempiente. Vengono recuperate con le stesse modalità e privilegi previsti per le imposte dirette, tramite ruolo fiscale reso esecutivo dal prefetto.

Il ricorso al TAR blocca l'esecuzione d'ufficio?

Di per sé no. Solo un'apposita ordinanza cautelare di sospensione del TAR può bloccare l'esecuzione. Il semplice deposito del ricorso non ha effetto sospensivo automatico.

L'autorità può usare la forza fisica per eseguire un provvedimento?

Sì, la legge autorizza esplicitamente l'impiego della forza pubblica. Tuttavia, l'uso della forza deve essere proporzionato e rispettare i diritti fondamentali, pena la responsabilità penale e civile dei responsabili.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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