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Il CCNL Poste riconosce da 26 a 30 giorni lavorativi di ferie annue in base all’anzianita di servizio. Sono previsti permessi ROL (riduzione orario di lavoro), permessi per eventi familiari, permessi sindacali e giornate derivanti dalle festività soppresse (ex L. 54/1977). Il godimento delle ferie e pianificato dall’azienda sentito il lavoratore.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata / Quantita | Condizioni principali |
|---|---|---|
| Ferie fino a 5 anni anzianita | 26 giorni lavorativi/anno | Maturazione mensile proporzionale |
| Ferie da 5 a 10 anni anzianita | 28 giorni lavorativi/anno | Maturazione mensile proporzionale |
| Ferie oltre 10 anni anzianita | 30 giorni lavorativi/anno | Maturazione mensile proporzionale |
| ROL (Riduzione Orario Lavoro) | Da 40 a 56 ore/anno per livello | Fruizione entro anno o banca ore |
| Festivita soppresse | 4 giorni/anno (ex L. 54/1977) | Fruibili come permessi o monetizzabili |
| Permesso matrimonio | 15 giorni di calendario | Retribuito, fruibile entro 30 giorni dall’evento |
| Permesso lutto parente stretto | 3 giorni lavorativi per evento | Coniuge, figli, genitori, fratelli |
Ferie annue e maturazione
Il CCNL Poste riconosce un diritto alle ferie che cresce con l’anzianita di servizio maturata presso Poste Italiane o societa del gruppo: 26 giorni lavorativi fino a 5 anni, 28 giorni da 5 a 10 anni, 30 giorni oltre i 10 anni. I giorni si calcolano sui giorni lavorativi (di norma lunedi-sabato) e non sui giorni di calendario.
Le ferie maturano mensilmente in proporzione al servizio prestato. In caso di assenza non retribuita superiore a certi limiti il mese non e utile ai fini della maturazione. Le ferie non godute entro i limiti contrattuali possono essere monetizzate solo alla cessazione del rapporto o in casi eccezionali previsti dal CCNL.
ROL e festivita soppresse
Il CCNL Poste prevede un monte ore di riduzione orario di lavoro (ROL) differenziato per livello: da 40 ore annue per i livelli F-E a 56 ore per i livelli C e Quadri. I ROL sono fruibili a ore o a giornate intere, previa richiesta con preavviso minimo contrattuale. Le ore non fruite entro l’anno possono confluire nella banca ore.
Le 4 festivita soppresse dalla L. 54/1977 danno diritto a altrettante giornate di permesso aggiuntive (ex festività civili abolite), fruibili nel corso dell’anno o, per accordo, monetizzabili alla fine dell’anno.
Permessi per eventi e assenze giustificate
Oltre alle ferie e al ROL, il CCNL Poste riconosce permessi retribuiti per specifici eventi:
- Matrimonio o unione civile: 15 giorni di calendario, fruibili entro 30 giorni dall’evento.
- Lutto: 3 giorni lavorativi per la morte di coniuge, figli, genitori e fratelli.
- Visite mediche: permessi retribuiti per accertamenti specialistici non rinviabili, con presentazione della documentazione sanitaria.
- Donazione sangue: giornata intera retribuita ai sensi della L. 107/1990.
Il lavoratore disabile ai sensi della L. 104/1992 ha diritto ai permessi mensili aggiuntivi (3 giorni/mese) previsti dalla legge, indipendentemente dal CCNL.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanti giorni di ferie spettano a un portalettere con 3 anni di anzianita?
Le ferie non godute si perdono?
Cosa sono i ROL nel CCNL Poste?
Le festivita soppresse sono pagate o fruite come permesso?
Il permesso per matrimonio si cumula con le ferie?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione a Fondoposte e anzianita, premio di risultato e mensilita aggiuntive.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Poste. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ferie e permessi non sono benefit discrezionali, ma diritti che l'ordinamento costruisce a tutela della persona del lavoratore. Il CCNL Poste li articola con generosità crescente legata all'anzianità, ma il loro fondamento sta nell'art. 36 della Costituzione, nell'art. 2109 del Codice civile e nelle garanzie minime del D.Lgs. 66/2003. Capirne la natura aiuta a esercitarli correttamente e a non lasciarli scadere.
Le ferie come diritto irrinunciabile (art. 2109 c.c.)
L'art. 2109 c.c. e l'art. 36 della Costituzione sanciscono il diritto del lavoratore a un periodo annuale di ferie retribuite, al quale non può rinunciare. Il CCNL Poste fa crescere il monte ferie con l'anzianità di servizio maturata nel gruppo. I giorni si computano sui giorni lavorativi e maturano mensilmente in proporzione al servizio prestato: l'assenza non retribuita oltre certi limiti può rendere il mese non utile alla maturazione.
Ferie non godute e divieto di monetizzazione in costanza di rapporto
Il principio di fondo, di matrice europea, è che le ferie servono al recupero psicofisico e vanno effettivamente godute, non sostituite da denaro durante il rapporto. La monetizzazione è ammessa, di regola, solo alla cessazione del rapporto per le ferie residue. Inoltre, le ferie non godute entro i termini non si perdono automaticamente se è stato il datore a non consentirne la fruizione: in tal caso resta il diritto al godimento o, alla fine, alla monetizzazione.
ROL e festività soppresse (L. 54/1977)
Accanto alle ferie, il CCNL Poste riconosce un monte ore di riduzione dell'orario di lavoro (ROL), differenziato per livello, fruibile a ore o a giornate con il preavviso contrattuale; le ore non godute possono confluire in banca ore. Le quattro giornate corrispondenti alle festività civili soppresse dalla L. 54/1977 costituiscono un permesso aggiuntivo, fruibile nell'anno o, per accordo, monetizzabile a fine anno. Sono istituti distinti dalle ferie e non le erodono.
Permessi per eventi della vita
Il CCNL riconosce permessi retribuiti per specifici eventi: il matrimonio o l'unione civile, con un congedo fruibile entro un termine dall'evento; il lutto per la perdita di coniuge, figli, genitori e fratelli; le visite mediche per accertamenti non rinviabili, con presentazione della documentazione sanitaria. A questi si aggiunge la giornata retribuita per la donazione di sangue, riconosciuta dalla L. 107/1990. Sono permessi che traducono in concreto la tutela della vita personale e familiare del lavoratore.
I permessi della L. 104/1992
Il lavoratore con disabilità grave, o che assiste un familiare in tale condizione, ha diritto ai permessi mensili previsti dalla L. 104/1992. Questi permessi hanno fonte legale e spettano indipendentemente dalle previsioni del CCNL: si aggiungono agli istituti contrattuali e non vi si sovrappongono. È una tutela che l'azienda non può comprimere e che il lavoratore può far valere a prescindere dal contratto applicato.
La pianificazione delle ferie tra esigenze aziendali e diritti
La collocazione delle ferie è oggetto di un bilanciamento: l'azienda pianifica i periodi per garantire la continuità del servizio, ma deve consentire al lavoratore un periodo continuativo adeguato nel corso dell'anno, secondo i termini del CCNL. Il datore non può azzerare il diritto al godimento effettivo in nome delle sole esigenze organizzative: il diritto al riposo prevale, e l'eventuale frazionamento deve restare ragionevole.
Domande frequenti
Le ferie non godute si perdono?
Non automaticamente. Se è stato il datore a non consentirne il godimento, le ferie non si perdono e resta il diritto a fruirne o, alla cessazione del rapporto, a vederle monetizzate. La monetizzazione in costanza di rapporto è di regola esclusa, perché le ferie servono al recupero psicofisico.
Cosa sono i ROL nel CCNL Poste?
I ROL sono ore di permesso retribuito aggiuntive rispetto alle ferie, riconosciute in misura differenziata per livello di inquadramento. Si fruiscono a ore o a giornate con il preavviso contrattuale; le ore non godute possono confluire in banca ore.
Le festività soppresse sono pagate o fruite come permesso?
Le quattro giornate corrispondenti alle festività civili soppresse dalla L. 54/1977 si fruiscono come permesso aggiuntivo nell'anno. Se l'accordo aziendale lo prevede, possono essere monetizzate a fine anno.
Il permesso per matrimonio si cumula con le ferie?
Sì. Il congedo matrimoniale è un permesso aggiuntivo rispetto alle ferie ordinarie e non le erode. È fruibile entro il termine previsto dal CCNL dall'evento.
I permessi della L. 104 dipendono dal CCNL?
No. I permessi per disabilità grave previsti dalla L. 104/1992 hanno fonte legale e spettano indipendentemente dal CCNL applicato. Si aggiungono agli istituti contrattuali e l'azienda non può comprimerli.