Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Giornalisti

In sintesi

Il CNLG garantisce al giornalista dipendente la conservazione del posto durante la malattia per un periodo di comporto di 18 mesi nel triennio, con retribuzione integrata al 100% per i primi mesi. In caso di infortunio sul lavoro si applica la normativa INAIL con integrazione contrattuale. Il superamento del comporto legittima il licenziamento.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) · FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana)
Ultimo rinnovo
Accordo di rinnovo 2021-2024 (trattative per il nuovo ciclo in corso a maggio 2026)
Vigenza
Prorogato nelle more del rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
Platea
~15.000 giornalisti dipendenti (professionisti e pubblicisti) di quotidiani, periodici, agenzie, testate online, emittenti radio-tv

Tabella riepilogativa

Malattia e comporto CNLG – principali regole
Fattispecie Disciplina
Periodo di comporto (conservazione posto) 18 mesi complessivi nel triennio per malattia non professionale
Integrazione retributiva (primi 3 mesi) 100% della retribuzione (intero stipendio contrattuale)
Integrazione retributiva (dal 4° al 9° mese) 100% per i primi 6 mesi; riduzione contrattuale oltre
Ricovero ospedaliero Trattamento invariato durante il ricovero; puo sospendere il decorso del comporto per accordo aziendale
Infortunio sul lavoro INAIL + integrazione contrattuale al 100% per l’intera durata della prognosi
Malattia professionale Come infortunio: INAIL + integrazione contrattuale; comporto non applicabile
Superamento comporto Legittima il licenziamento per giustificato motivo oggettivo; obbligo di preavviso

Il periodo di comporto: 18 mesi nel triennio

Il CNLG fissa il periodo di comporto – ovvero il periodo massimo durante il quale il giornalista puo assentarsi per malattia con diritto alla conservazione del posto – in 18 mesi nell’arco di un triennio. Questo periodo e tra i piu generosi del panorama contrattuale italiano, a riflesso della natura intellettuale della professione e della sua storia sindacale.

Il computo del triennio e mobile: si guarda ai 36 mesi precedenti l’ultima assenza per verificare se sia stato superato il limite cumulativo.

Integrazione della retribuzione durante la malattia

Durante la malattia, l’INPS eroga l’indennita di malattia (pari al 50-66% della retribuzione base) a partire dal 4° giorno. Il CNLG prevede che l’editore integri la retribuzione fino al 100% del trattamento contrattuale per i primi periodi di assenza. L’integrazione riduce progressivamente per le assenze di lunga durata, secondo le modalita puntualmente definite dal contratto collettivo.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, si applica la copertura INAIL (che nel caso dei giornalisti opera attraverso INPS a seguito della confluenza INPGI). Il CNLG prevede l’integrazione contrattuale fino al 100% della retribuzione per tutta la durata della prognosi. Il periodo di assenza per infortunio non e computato nel comporto per malattia comune.

Casi pratici

Tizio – Malattia lunga e avvicinamento al comporto
Tizio si ammala gravemente e accumula 14 mesi di assenza negli ultimi 3 anni. E a 4 mesi dal limite di comporto di 18 mesi nel triennio. L’editore gli notifica per iscritto l’approssimarsi del termine e lo invita a rientrare se le condizioni di salute lo consentono. Tizio ottiene un certificato medico che documenta la necessita di ulteriori 6 mesi di assenza: supererebbe il comporto.
Caia – Infortunio sul tragitto casa-lavoro
Caia si infortuna in un incidente stradale sul tragitto diretto dalla propria abitazione alla redazione (infortunio in itinere). L’infortunio e coperto dall’INAIL. Durante l’intera prognosi (3 mesi) il CNLG garantisce l’integrazione contrattuale al 100%. Il periodo di assenza non si computa nel comporto per malattia comune.
Sempronio – Superamento del comporto e licenziamento
Sempronio supera i 18 mesi di comporto nel triennio per una malattia cronica documentata. L’editore puo licenziarlo per giustificato motivo oggettivo (art. 2110 c.c.). Sempronio ha diritto all’intero preavviso contrattuale (o all’indennita sostitutiva) e al TFR maturato. Il licenziamento non puo avvenire senza il rispetto della procedura di preavviso.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto per malattia nel CNLG?
18 mesi complessivi nell’arco di un triennio (36 mesi precedenti). E uno dei periodi di comporto piu lunghi tra i contratti collettivi italiani.
L'editore integra lo stipendio durante la malattia?
Si: il CNLG prevede l’integrazione fino al 100% della retribuzione contrattuale, almeno per i primi mesi di assenza. L’INPS eroga l’indennita di malattia e l’editore integra la differenza.
L'infortunio sul tragitto casa-lavoro e coperto?
Si: l’infortunio in itinere e coperto dall’INAIL (ora operante attraverso INPS per i giornalisti) e il CNLG garantisce l’integrazione al 100% per l’intera prognosi.
Il periodo di assenza per infortunio conta nel comporto?
No: le assenze per infortunio sul lavoro e malattia professionale non vengono computate nel periodo di comporto per malattia comune.
Cosa succede al superamento del comporto?
L’editore puo licenziare il giornalista per giustificato motivo oggettivo (art. 2110 c.c.), con obbligo di rispettare il preavviso contrattuale e liquidare il TFR maturato.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per qualifica e anzianita, preavviso, dimissioni e licenziamento del giornalista dipendente, ferie, permessi retribuiti e festivita del giornalista dipendente, maternita, paternita e congedi parentali del giornalista dipendente, TFR e indennita di fine rapporto del giornalista dipendente e orario di lavoro, riposi settimanali e lavoro festivo del giornalista.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Giornalisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il comporto per malattia del giornalista dipendente e' commisurato a un periodo prolungato nel triennio, secondo il CNLG vigente.
  • Durante la malattia opera l'integrazione contrattuale a carico dell'editore, che si riduce per le assenze di lunga durata.
  • L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale seguono la tutela assicurativa, con integrazione contrattuale.
  • Le assenze per infortunio non si computano nel comporto per malattia comune.
  • Il superamento del comporto legittima il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 2110 c.c.), con preavviso.
Indice dei contenuti

Malattia, infortunio e comporto formano il nucleo delle tutele del giornalista dipendente in caso di sospensione del rapporto per ragioni di salute. Il CNLG integra la disciplina di legge con un periodo di conservazione del posto tra i più ampi del panorama contrattuale, riflesso della natura intellettuale della professione.

La sospensione del rapporto e l'art. 2110 c.c.

In caso di malattia o infortunio il rapporto non si estingue ma si sospende: il lavoratore conserva il posto per il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o dall'equita' (art. 2110 c.c.), demandato in concreto alla contrattazione collettiva. Solo il superamento di tale periodo - il comporto - legittima il recesso datoriale.

Il periodo di comporto nel CNLG

Il CNLG fissa il comporto per malattia non professionale in un arco prolungato calcolato su base triennale: si guarda al periodo mobile dei mesi precedenti l'ultima assenza per verificare se il limite cumulativo sia stato superato. Per la misura esatta e le modalita' di computo fa fede il testo del contratto vigente.

L'integrazione della retribuzione

Durante la malattia l'istituto previdenziale eroga l'indennita' nei limiti e nelle misure di legge; il CNLG prevede che l'editore integri il trattamento fino a coprire la retribuzione contrattuale per i primi periodi di assenza, con una progressiva riduzione per le assenze di lunga durata, secondo le modalita' puntualmente definite dal contratto.

Infortunio e malattia professionale

L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale godono della tutela assicurativa di settore, con integrazione contrattuale per la durata della prognosi. Le relative assenze, proprio perché riconducibili a causa lavorativa, non si computano nel comporto per malattia comune: una distinzione decisiva per il calcolo del limite.

Il superamento del comporto

Esaurito il comporto senza ripresa del servizio, l'editore può recedere per giustificato motivo oggettivo, nel rispetto del preavviso (o della relativa indennita' sostitutiva) e con liquidazione del TFR. Il recesso non può invece intervenire finché il comporto e' in corso: l'assenza per malattia, entro il limite, e' tutelata.

Buone pratiche di gestione

Sul piano operativo e' opportuno che l'editore monitori il cumulo delle assenze e comunichi per iscritto l'approssimarsi del limite, e che il lavoratore documenti con certificazione le assenze e ne verifichi l'imputazione. Per ogni soglia e percentuale il riferimento resta il CNLG vigente.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto per malattia nel CNLG?

Un periodo prolungato calcolato su base triennale, tra i piu' ampi tra i contratti collettivi italiani. La misura esatta e il computo vanno letti nel CNLG vigente.

L'editore integra lo stipendio durante la malattia?

Si': il CNLG prevede l'integrazione del trattamento previdenziale fino a coprire la retribuzione contrattuale per i primi periodi, con riduzione progressiva per le assenze lunghe.

L'infortunio in itinere e' tutelato?

Si': l'infortunio sul tragitto casa-lavoro rientra nella tutela assicurativa di settore, con integrazione contrattuale per la durata della prognosi.

Le assenze per infortunio contano nel comporto?

No: le assenze per infortunio sul lavoro e malattia professionale non si computano nel periodo di comporto per malattia comune.

Cosa accade al superamento del comporto?

L'editore puo' recedere per giustificato motivo oggettivo (art. 2110 c.c.), nel rispetto del preavviso o della relativa indennita' e con liquidazione del TFR.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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