Testo dell'articoloVigente
Il CNLG garantisce al giornalista dipendente la conservazione del posto durante la malattia per un periodo di comporto di 18 mesi nel triennio, con retribuzione integrata al 100% per i primi mesi. In caso di infortunio sul lavoro si applica la normativa INAIL con integrazione contrattuale. Il superamento del comporto legittima il licenziamento.
Tabella riepilogativa
| Fattispecie | Disciplina |
|---|---|
| Periodo di comporto (conservazione posto) | 18 mesi complessivi nel triennio per malattia non professionale |
| Integrazione retributiva (primi 3 mesi) | 100% della retribuzione (intero stipendio contrattuale) |
| Integrazione retributiva (dal 4° al 9° mese) | 100% per i primi 6 mesi; riduzione contrattuale oltre |
| Ricovero ospedaliero | Trattamento invariato durante il ricovero; puo sospendere il decorso del comporto per accordo aziendale |
| Infortunio sul lavoro | INAIL + integrazione contrattuale al 100% per l’intera durata della prognosi |
| Malattia professionale | Come infortunio: INAIL + integrazione contrattuale; comporto non applicabile |
| Superamento comporto | Legittima il licenziamento per giustificato motivo oggettivo; obbligo di preavviso |
Il periodo di comporto: 18 mesi nel triennio
Il CNLG fissa il periodo di comporto – ovvero il periodo massimo durante il quale il giornalista puo assentarsi per malattia con diritto alla conservazione del posto – in 18 mesi nell’arco di un triennio. Questo periodo e tra i piu generosi del panorama contrattuale italiano, a riflesso della natura intellettuale della professione e della sua storia sindacale.
Il computo del triennio e mobile: si guarda ai 36 mesi precedenti l’ultima assenza per verificare se sia stato superato il limite cumulativo.
Integrazione della retribuzione durante la malattia
Durante la malattia, l’INPS eroga l’indennita di malattia (pari al 50-66% della retribuzione base) a partire dal 4° giorno. Il CNLG prevede che l’editore integri la retribuzione fino al 100% del trattamento contrattuale per i primi periodi di assenza. L’integrazione riduce progressivamente per le assenze di lunga durata, secondo le modalita puntualmente definite dal contratto collettivo.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, si applica la copertura INAIL (che nel caso dei giornalisti opera attraverso INPS a seguito della confluenza INPGI). Il CNLG prevede l’integrazione contrattuale fino al 100% della retribuzione per tutta la durata della prognosi. Il periodo di assenza per infortunio non e computato nel comporto per malattia comune.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura il comporto per malattia nel CNLG?
L'editore integra lo stipendio durante la malattia?
L'infortunio sul tragitto casa-lavoro e coperto?
Il periodo di assenza per infortunio conta nel comporto?
Cosa succede al superamento del comporto?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per qualifica e anzianita, preavviso, dimissioni e licenziamento del giornalista dipendente, ferie, permessi retribuiti e festivita del giornalista dipendente, maternita, paternita e congedi parentali del giornalista dipendente, TFR e indennita di fine rapporto del giornalista dipendente e orario di lavoro, riposi settimanali e lavoro festivo del giornalista.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Giornalisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Malattia, infortunio e comporto formano il nucleo delle tutele del giornalista dipendente in caso di sospensione del rapporto per ragioni di salute. Il CNLG integra la disciplina di legge con un periodo di conservazione del posto tra i più ampi del panorama contrattuale, riflesso della natura intellettuale della professione.
La sospensione del rapporto e l'art. 2110 c.c.
In caso di malattia o infortunio il rapporto non si estingue ma si sospende: il lavoratore conserva il posto per il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o dall'equita' (art. 2110 c.c.), demandato in concreto alla contrattazione collettiva. Solo il superamento di tale periodo - il comporto - legittima il recesso datoriale.
Il periodo di comporto nel CNLG
Il CNLG fissa il comporto per malattia non professionale in un arco prolungato calcolato su base triennale: si guarda al periodo mobile dei mesi precedenti l'ultima assenza per verificare se il limite cumulativo sia stato superato. Per la misura esatta e le modalita' di computo fa fede il testo del contratto vigente.
L'integrazione della retribuzione
Durante la malattia l'istituto previdenziale eroga l'indennita' nei limiti e nelle misure di legge; il CNLG prevede che l'editore integri il trattamento fino a coprire la retribuzione contrattuale per i primi periodi di assenza, con una progressiva riduzione per le assenze di lunga durata, secondo le modalita' puntualmente definite dal contratto.
Infortunio e malattia professionale
L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale godono della tutela assicurativa di settore, con integrazione contrattuale per la durata della prognosi. Le relative assenze, proprio perché riconducibili a causa lavorativa, non si computano nel comporto per malattia comune: una distinzione decisiva per il calcolo del limite.
Il superamento del comporto
Esaurito il comporto senza ripresa del servizio, l'editore può recedere per giustificato motivo oggettivo, nel rispetto del preavviso (o della relativa indennita' sostitutiva) e con liquidazione del TFR. Il recesso non può invece intervenire finché il comporto e' in corso: l'assenza per malattia, entro il limite, e' tutelata.
Buone pratiche di gestione
Sul piano operativo e' opportuno che l'editore monitori il cumulo delle assenze e comunichi per iscritto l'approssimarsi del limite, e che il lavoratore documenti con certificazione le assenze e ne verifichi l'imputazione. Per ogni soglia e percentuale il riferimento resta il CNLG vigente.
Domande frequenti
Quanto dura il comporto per malattia nel CNLG?
Un periodo prolungato calcolato su base triennale, tra i piu' ampi tra i contratti collettivi italiani. La misura esatta e il computo vanno letti nel CNLG vigente.
L'editore integra lo stipendio durante la malattia?
Si': il CNLG prevede l'integrazione del trattamento previdenziale fino a coprire la retribuzione contrattuale per i primi periodi, con riduzione progressiva per le assenze lunghe.
L'infortunio in itinere e' tutelato?
Si': l'infortunio sul tragitto casa-lavoro rientra nella tutela assicurativa di settore, con integrazione contrattuale per la durata della prognosi.
Le assenze per infortunio contano nel comporto?
No: le assenze per infortunio sul lavoro e malattia professionale non si computano nel periodo di comporto per malattia comune.
Cosa accade al superamento del comporto?
L'editore puo' recedere per giustificato motivo oggettivo (art. 2110 c.c.), nel rispetto del preavviso o della relativa indennita' e con liquidazione del TFR.