Testo dell'articoloVigente
Il CNLG garantisce al giornalista dipendente la conservazione del posto durante la malattia per un periodo di comporto di 18 mesi nel triennio, con retribuzione integrata al 100% per i primi mesi. In caso di infortunio sul lavoro si applica la normativa INAIL con integrazione contrattuale. Il superamento del comporto legittima il licenziamento.
Tabella riepilogativa
| Fattispecie | Disciplina |
|---|---|
| Periodo di comporto (conservazione posto) | 18 mesi complessivi nel triennio per malattia non professionale |
| Integrazione retributiva (primi 3 mesi) | 100% della retribuzione (intero stipendio contrattuale) |
| Integrazione retributiva (dal 4° al 9° mese) | 100% per i primi 6 mesi; riduzione contrattuale oltre |
| Ricovero ospedaliero | Trattamento invariato durante il ricovero; puo sospendere il decorso del comporto per accordo aziendale |
| Infortunio sul lavoro | INAIL + integrazione contrattuale al 100% per l’intera durata della prognosi |
| Malattia professionale | Come infortunio: INAIL + integrazione contrattuale; comporto non applicabile |
| Superamento comporto | Legittima il licenziamento per giustificato motivo oggettivo; obbligo di preavviso |
Il periodo di comporto: 18 mesi nel triennio
Il CNLG fissa il periodo di comporto — ovvero il periodo massimo durante il quale il giornalista puo assentarsi per malattia con diritto alla conservazione del posto — in 18 mesi nell’arco di un triennio. Questo periodo e tra i piu generosi del panorama contrattuale italiano, a riflesso della natura intellettuale della professione e della sua storia sindacale.
Il computo del triennio e mobile: si guarda ai 36 mesi precedenti l’ultima assenza per verificare se sia stato superato il limite cumulativo.
Integrazione della retribuzione durante la malattia
Durante la malattia, l’INPS eroga l’indennita di malattia (pari al 50-66% della retribuzione base) a partire dal 4° giorno. Il CNLG prevede che l’editore integri la retribuzione fino al 100% del trattamento contrattuale per i primi periodi di assenza. L’integrazione riduce progressivamente per le assenze di lunga durata, secondo le modalita puntualmente definite dal contratto collettivo.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, si applica la copertura INAIL (che nel caso dei giornalisti opera attraverso INPS a seguito della confluenza INPGI). Il CNLG prevede l’integrazione contrattuale fino al 100% della retribuzione per tutta la durata della prognosi. Il periodo di assenza per infortunio non e computato nel comporto per malattia comune.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il comporto per malattia nel CNLG?
L'editore integra lo stipendio durante la malattia?
L'infortunio sul tragitto casa-lavoro e coperto?
Il periodo di assenza per infortunio conta nel comporto?
Cosa succede al superamento del comporto?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Giornalisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quanto dura il comporto per malattia nel CNLG?
18 mesi complessivi nell'arco di un triennio (36 mesi precedenti). E uno dei periodi di comporto piu lunghi tra i contratti collettivi italiani.
L'editore integra lo stipendio durante la malattia?
Si: il CNLG prevede l'integrazione fino al 100% della retribuzione contrattuale, almeno per i primi mesi di assenza. L'INPS eroga l'indennita di malattia e l'editore integra la differenza.
L'infortunio sul tragitto casa-lavoro e coperto?
Si: l'infortunio in itinere e coperto dall'INAIL (ora operante attraverso INPS per i giornalisti) e il CNLG garantisce l'integrazione al 100% per l'intera prognosi.
Il periodo di assenza per infortunio conta nel comporto?
No: le assenze per infortunio sul lavoro e malattia professionale non vengono computate nel periodo di comporto per malattia comune.
Cosa succede al superamento del comporto?
L'editore puo licenziare il giornalista per giustificato motivo oggettivo (art. 2110 c.c.), con obbligo di rispettare il preavviso contrattuale e liquidare il TFR maturato.
Vedi anche