In sintesi
- Disciplina gli obblighi reciproci tra utenti superiori e inferiori nella derivazione e nell'uso delle acque.
- Vieta qualsiasi pregiudizio vicendevole causato da stagnamento, rigurgito o diversione delle acque.
- Si inserisce nel sistema della servitù di acquedotto (artt. 1033-1047 c.c.) come norma di protezione dell'equilibrio idrico tra fondi contigui.
- Tutela sia il fondo dominante sia il fondo servente da usi scorretti delle acque derivate.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1048 c.c. – Obblighi degli utenti
Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nella derivazione e nell’uso delle acque a norma del precedente articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle acque medesime.
Stesso numero, altri codici
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In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico
L'art. 1048 c.c. chiude la disciplina della servitù di acquedotto e di scarico (artt. 1033-1047 c.c.) imponendo un principio di uso non lesivo delle acque: chi esercita una derivazione non può causare stagnamento, rigurgito o diversione che pregiudichino gli altri utenti, siano essi a monte o a valle.
Utenti superiori e inferiori
La norma distingue tra utenti superiori (che prelevano acqua prima, o a quota più alta) e inferiori (che ricevono le acque a valle o in posizione idraulicamente subordinata). Entrambi sono vincolati al divieto di pregiudizio reciproco.
Condotte vietate
Tre sono le condotte espressamente vietate:
Coordinamento con il T.U. acque
Il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 (TU acque pubbliche) e il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'ambiente) integrano la disciplina civilistica: le concessioni di derivazione rilasciate dall'ente competente fissano portate e modalità d'uso, sicché una derivazione conforme alla concessione ma lesiva degli altri utenti rimane comunque illecita ai sensi dell'art. 1048 c.c.
Rimedi
In caso di violazione, gli utenti danneggiati possono agire in via inibitoria (art. 1079 c.c.) per la cessazione della condotta illecita e in via risarcitoria per i danni subiti. Se le acque sono pubbliche, si può investire anche l'autorità amministrativa competente ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
Domande frequenti
Cosa vieta l'art. 1048 c.c.?
Ogni pregiudizio reciproco tra utenti superiori e inferiori derivante da stagnamento, rigurgito o diversione delle acque.
Chi sono gli utenti superiori e inferiori?
I superiori prelevano l'acqua prima o a quota più alta; gli inferiori la ricevono a valle o in posizione subordinata. Entrambi sono vincolati al divieto.
Quali condotte sono espressamente vietate?
Lo stagnamento (accumulo che impedisce il deflusso), il rigurgito (risalita verso monte) e la diversione (deviazione che priva altri della portata).
Una derivazione conforme alla concessione è sempre lecita?
No: se è comunque lesiva degli altri utenti resta illecita ai sensi dell'art. 1048 c.c., nonostante la concessione.
Quali rimedi hanno gli utenti danneggiati?
Possono agire in via inibitoria (art. 1079 c.c.) per la cessazione della condotta e in via risarcitoria per i danni subiti.