Indice
La guida
Il CCNL Pubblici Esercizi prevede un orario normale di 40 ore settimanali su 5 o 6 giorni. Lo straordinario è pagato con il 30% in più se diurno e con il 60% se notturno (tra le 24 e le 6), entro 260 ore l’anno; il lavoro ordinario tra le 24 e le 6 è maggiorato del 25%, le ore lavorate nelle festività del 20%, e chi riposa in un giorno diverso dalla domenica riceve il 10% della quota oraria per le ore ordinarie lavorate di domenica.
Tabella riepilogativa
| Tipologia di prestazione | Maggiorazione | Articolo e note |
|---|---|---|
| Straordinario diurno | +30% | Art. 126: sulla retribuzione ragguagliata a ore |
| Straordinario notturno (24:00-6:00) | +60% | Art. 126: assorbe la maggiorazione del notturno ordinario, non si sommano |
| Lavoro ordinario notturno (24:00-6:00) | +25% | Art. 124, fatte salve condizioni di miglior favore; per i lavoratori notturni vale dalle 23:00 alle 6:00 (art. 123) |
| Lavoro ordinario di domenica, con riposo settimanale in altro giorno | Indennità del 10% della quota oraria di paga base e contingenza | Art. 130: per ogni ora ordinaria lavorata di domenica; non si somma alla maggiorazione festiva |
| Lavoro nelle festività dell’art. 131 | +20% sulle ore lavorate | Art. 132: oltre alla normale retribuzione giornaliera |
Il contratto vieta due cumuli: straordinario notturno e notturno ordinario, maggiorazione domenicale e festiva; in entrambi i casi la maggiore assorbe la minore (artt. 126 e 130). Il lavoro notturno svolto nel normale orario dal personale adibito a servizi notturni non è straordinario. Limite di straordinario: 260 ore l’anno (art. 125). Articoli del testo del CCNL 8 febbraio 2018, rinnovato il 5 giugno 2024.
Orario normale e distribuzione settimanale
Il contratto collettivo fissa l’orario di lavoro normale a 40 ore settimanali. La distribuzione su 5 o 6 giorni dipende dall’organizzazione del singolo esercizio: la ristorazione tipicamente opera su 6 giorni con turni spezzati (split-shift), mentre le mense aziendali lavorano spesso su 5 giorni dal lunedì al venerdì.
Per il settore dei Pubblici Esercizi è molto diffuso il turno spezzato: il lavoratore opera in due segmenti distinti nella giornata (es. 10:00-15:00 e 18:00-22:30), con un intervallo non retribuito nel mezzo. Il CCNL vieta di dividere l’orario giornaliero in più di due frazioni e rimette la loro determinazione e durata alla contrattazione integrativa territoriale (art. 115): un’eventuale indennità per l’intervallo lungo dipende da quegli accordi, non dall’articolo nazionale.
Lavoro notturno: definizione e maggiorazioni
Per il CCNL il periodo notturno va dalle 23:00 alle 6:00 (art. 123); il D.Lgs. 66/2003 considera notturno un periodo di almeno sette ore consecutive che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le cinque. Nel settore della ristorazione e dei bar è strutturalmente presente, soprattutto nei locali con chiusura tardiva.
Il CCNL distingue tra:
- Lavoro notturno ordinario: le ore di lavoro ordinario svolte tra le 24:00 e le 6:00 sono pagate con la retribuzione oraria maggiorata del 25%, fatte salve condizioni di miglior favore (art. 124); per i lavoratori notturni la maggiorazione si applica alle ore dalle 23:00 alle 6:00 (art. 123).
- Straordinario notturno: ore prestate oltre il normale orario tra le 24:00 e le 6:00; maggiorazione del 60%, che assorbe quella del notturno ordinario (art. 126). Il lavoro notturno svolto nel normale orario dal personale adibito a servizi notturni non è straordinario.
I lavoratori notturni hanno diritto a visite mediche preventive e periodiche (art. 14 D.Lgs. 66/2003) e a particolari tutele in caso di problemi di salute connessi al lavoro notturno.
Domenicale, festivo e riposo compensativo
Il settore dei Pubblici Esercizi è caratterizzato da apertura nei giorni festivi e domenicali. Il CCNL disciplina queste situazioni con attenzione:
- Lavoro domenicale: chi ha il riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica riceve, per ogni ora di lavoro ordinario prestata di domenica, un’indennità pari al 10% della quota oraria di paga base e contingenza (art. 130). Non si somma alla maggiorazione festiva: la maggiore assorbe la minore.
- Lavoro nelle festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° e 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre e santo patrono, art. 131): oltre alla normale retribuzione giornaliera spettano le ore effettivamente lavorate con la maggiorazione del 20% (art. 132). Il 4 novembre ha una regola a parte: le ore lavorate si pagano senza maggiorazione oppure si recuperano con un riposo compensativo (art. 133).
Nei bar e ristoranti, poiché le aperture festive sono la norma, molti esercizi adottano turni programmati che includono festività e domeniche nell’orario ordinario, con conseguente diversa distribuzione del riposo settimanale.
Straordinari: limiti, calcolo e banca ore
Il limite annuo di straordinari è fissato a 260 ore (art. 125). Su base settimanale si applica il limite di legge di 48 ore medie calcolate su un periodo di riferimento di 4 mesi (D.Lgs. 66/2003).
Esempio di calcolo per un cameriere di 4° livello (minimo 1.692,69 € dal 1° giugno 2026, come da tabelle retributive; divisore orario 172 per l’orario di 40 ore, art. 151), senza scatti né superminimi:
- Quota oraria base: 1.692,69 / 172 = 9,84 €/h
- 1 ora di straordinario diurno (+30%): 9,84 × 1,30 = 12,79 €
- 1 ora di straordinario notturno (+60%): 9,84 × 1,60 = 15,74 €
- 1 ora di lavoro ordinario tra le 24:00 e le 6:00 (+25%): 9,84 × 0,25 = 2,46 € in più
- 1 ora lavorata in una festività (+20%): 9,84 × 1,20 = 11,81 €, oltre alla normale retribuzione della giornata
Il CCNL o i contratti aziendali possono prevedere la banca ore: le ore straordinarie vengono accantonate e recuperate come riposi compensativi entro il periodo concordato (generalmente 12 mesi).
Casi pratici
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Domande frequenti
Qual è il limite di straordinari nel CCNL Pubblici Esercizi?
Come funziona il turno spezzato nel settore?
Il lavoro domenicale è sempre maggiorato?
Cosa accade se il datore non paga il notturno?
La banca ore è obbligatoria?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e malattia, infortunio e periodo di comporto.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.